Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 22285/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi Qinammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica depositata nelliinteresse delliimputato.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 09/02/2021 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma,

I. fall., confermando, nel resto la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva condannato alla pena di due anni di reclusione [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1) e documentale (capo 2) nonché del reato di bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto, astenendosi dal chiedere il fallimento (capo 3), contestatigli quale amministratore della G.F.

Fashion s.r.I., dichiarata fallita in data 22/01/2023

2. Nell'interesse del Fazio è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta nullità assoluta del processo d'appello chiamato in orario antecedente a quello stabilito e celebrato in assenza del difensore nominato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, con riguardo ai due reati di bancarotta fraudolenta.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena una precedente condanna a pena pecuniaria per reato contravvenzionale.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria di replica nell'interesse dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è fondato.

Non è in discussione che il difensore dell'imputato abbia richiesto, ai sensi dell'art. 23 -bis, comma 1, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, la discussione orale, trasmettendo comunicazione via posta elettronica certificata in data 22/01/2021, ossia, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 23 -bis cit., almeno quindici giorni liberi prima dell'udienza.La riprova si trae dal fatto che l'udienza è stata celebrata con discussione orale, come dimostra il verbale presente in atti che attesta anche l'orario di inizio (ore 11,56) Anche la sentenza, peraltro, peraltro con formula singolare, dà atto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti hanno concluso come da verbale, aggiungendo tra parentesi: «il difensore di fiducia non presente alla chiamata del processo, che non - corsivo nel testo - era fissato alle 12:30, è stato sostituito ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p.» La formula è singolare, perché, se per un verso, tradisce la consapevolezza delle rimostranze avanzate dal difensore, per altro verso, non afferma in positivo - come ci sarebbe attesi, alla luce del dovere di motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale - quale fosse l'orario di celebrazione dell'udienza, al fine di verificarne la congruenza rispetto all'orario indicato in verbale.

Ora, dal sito della Corte d'appello di Bologna risulta un calendario dei procedimenti destinati ad essere trattati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoscritto dal presidente della sezione e corrispondente a quello prodotto dal difensore in allegato al ricorso, nel quale si chiarisce che la trattazione scritta era fissata per le 9,00 mentre la trattazione orale sarebbe avvenuta «come da orario indicato».

Ne discende l'intervenuta modifica dell'orario originariamente fissato, da ritenersi superato dal successivo provvedimento.

In corrispondenza del procedimento a carico del Fazio, recante il n. 11 d'ordine, la casella dell'orario è libera, con la conseguenza che delle due l'una: o il provvedimento non indica alcun orario, in tale modo rendendo la modifica dell'orario originariamente fissato del tutto indeterminata e certo non coincidente con le ore 9,00 (tale orario essendo destinato ai procedimenti a trattazione scrittai o l'orario coincide con quello indicato due caselle sopra (ore 12,30). i Nel primo caso, si registra un'ipotesi di nullità (v., per un'applicazione: Sez. 3, n. 12516 del 24/02/2011, Arnone, Rv. 249777 - 01), giacché, ai sensi dell'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., il decreto di citazione è nullo se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti di cui all'art. 429, comma 1, lett. f) del codice di rito (luogo, giorno e ora della comparizione) Nel secondo caso, va ribadito che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. (Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343 - 01).

Dalle superiori considerazioni discende: a) che, in relazione al reato di cui al capo 3, è ormai decorso il termine di prescrizione di sette anni e mezzo di cui agli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, con la conseguenza che, non emergendo l'evidenza di cause riconducibili al novero di quelle indicate nel secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio; b) in relazione alle restanti imputazioni, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 3, perché estinto per prescrizione.

Annulla la stessa sentenza relativamente alle altre imputazioni con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi Qinammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica depositata nelliinteresse delliimputato. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 09/02/2021 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall., confermando, nel resto la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva condannato alla pena di due anni di reclusione [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1) e documentale (capo 2) nonché del reato di bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto, astenendosi dal chiedere il fallimento (capo 3), contestatigli quale amministratore della G.F. Fashion s.r.I., dichiarata fallita in data 22/01/2023 2. Nell'interesse del Fazio è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità assoluta del processo d'appello chiamato in orario antecedente a quello stabilito e celebrato in assenza del difensore nominato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, con riguardo ai due reati di bancarotta fraudolenta. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena una precedente condanna a pena pecuniaria per reato contravvenzionale. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria di replica nell'interesse dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato. Non è in discussione che il difensore dell'imputato abbia richiesto, ai sensi dell'art. 23 -bis, comma 1, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, la discussione orale, trasmettendo comunicazione via posta elettronica certificata in data 22/01/2021, ossia, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 23 -bis cit., almeno quindici giorni liberi prima dell'udienza.La riprova si trae dal fatto che l'udienza è stata celebrata con discussione orale, come dimostra il verbale presente in atti che attesta anche l'orario di inizio (ore 11,56) Anche la sentenza, peraltro, peraltro con formula singolare, dà atto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti hanno concluso come da verbale, aggiungendo tra parentesi: «il difensore di fiducia non presente alla chiamata del processo, che non - corsivo nel testo - era fissato alle 12:30, è stato sostituito ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p.» La formula è singolare, perché, se per un verso, tradisce la consapevolezza delle rimostranze avanzate dal difensore, per altro verso, non afferma in positivo - come ci sarebbe attesi, alla luce del dovere di motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale - quale fosse l'orario di celebrazione dell'udienza, al fine di verificarne la congruenza rispetto all'orario indicato in verbale. Ora, dal sito della Corte d'appello di Bologna risulta un calendario dei procedimenti destinati ad essere trattati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoscritto dal presidente della sezione e corrispondente a quello prodotto dal difensore in allegato al ricorso, nel quale si chiarisce che la trattazione scritta era fissata per le 9,00 mentre la trattazione orale sarebbe avvenuta «come da orario indicato». Ne discende l'intervenuta modifica dell'orario originariamente fissato, da ritenersi superato dal successivo provvedimento. In corrispondenza del procedimento a carico del Fazio, recante il n. 11 d'ordine, la casella dell'orario è libera, con la conseguenza che delle due l'una: o il provvedimento non indica alcun orario, in tale modo rendendo la modifica dell'orario originariamente fissato del tutto indeterminata e certo non coincidente con le ore 9,00 (tale orario essendo destinato ai procedimenti a trattazione scrittai o l'orario coincide con quello indicato due caselle sopra (ore 12,30). i Nel primo caso, si registra un'ipotesi di nullità (v., per un'applicazione: Sez. 3, n. 12516 del 24/02/2011, Arnone, Rv. 249777 - 01), giacché, ai sensi dell'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., il decreto di citazione è nullo se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti di cui all'art. 429, comma 1, lett. f) del codice di rito (luogo, giorno e ora della comparizione) Nel secondo caso, va ribadito che l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. (Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343 - 01). Dalle superiori considerazioni discende: a) che, in relazione al reato di cui al capo 3, è ormai decorso il termine di prescrizione di sette anni e mezzo di cui agli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, con la conseguenza che, non emergendo l'evidenza di cause riconducibili al novero di quelle indicate nel secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio; b) in relazione alle restanti imputazioni, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 3, perché estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza relativamente alle altre imputazioni con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezio
Sentenza Cassazione n. 22285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris