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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38078/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 31 marzo 2022 dal Tribunale della Spezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della Spezia non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 (capo a), 56, 61, n. 11-quinquies, 582, 585 (capo b) e 612, comma secondo, cod. pen. (capo c).

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia censurando la motivazione dell'ordinanza impugnata che, anziché limitarsi a valutare con giudizio ex ante la sussistenza delle condizioni legittimanti l'arresto, ha effettuato un giudizio sulla consistenza del quadro indiziario basandosi su quanto dichiarato dall'indagato all'udienza di convalida e sottovalutando sia quanto dichiarato dalla moglie dell'indagato (che ha riferito di essere stata minacciata con una mannaia dall'uomo, dopo una discussione) che il contenuto dell'annotazione di servizio e del verbale di arresto (da cui risulta che l'uomo si rivolse agli operanti brandendo un mattarello; che successivamente minacciava gli operanti di usare dell'acido ed un fucile da sub).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. In via preliminare, va esaminata d'ufficio la questione relativa all'interesse ad impugnare del Pubblico ministero.

Ritiene il Collegio che va, al riguardo, ribadito il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in base al quale detto interesse è configurabile esclusivamente per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234).

La sussistenza dell'interesse a ricorrere è stata, invece, esclusa nel caso, diverso da quello in esame, di arresto per più reati e di convalida parziale con applicazione della custodia cautelare per il reato oggetto di convalida (Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647).

Alla stregua delle superiori coordinate ermeneutiche deve, dunque, ritenersi sussistente nel caso in esame l'interesse a ricorrere del Pubblico ministero.

3. Venendo all'esame del motivo di ricorso, rileva il Collegio che, come dedotto anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella sua requisitoria, l'ordinanza impugnata non ha convalidato l'arresto sulla base di una valutazione ex post basata, quanto al reato di cui al capo a), sulle dichiarazioni rese in udienza da uno degli operanti e dallo stesso indagato, e, quanto ai reati di cui ai capi b) e c) su una valutazione critica della richiesta di ausilio della moglie dell'indagato, alla luce della condizione in cui versava la donna all'arrivo degli operanti.

In particolare, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, pur dandosi atto delle ammissioni in udienza da parte dell'indagato in ordine alle minacce rivolte agli operanti, il Tribunale ne ha escluso l'idoneità ad impedire il compimento dell'atto dell'ufficio in considerazione sia del fatto che l'attività di mediazione era comunque proseguita sia del fatto che dette minacce erano state proferite dall'indagato mentre si trovava chiuso in casa e non erano state reiterate né attuate; quanto all'impiego del mattarello, sono state considerate le dichiarazioni rese in udienza da uno degli operanti e dallo stesso indagato per escludere la configurabilità di una condotta violenta.

Così facendo, il Tribunale ha valutato la legittimità dell'arresto sulla base di un'erronea regola di giudizio.

Invero, secondo la costante ermeneusi di questa Corte, qui condivisa e ribadita, ai fini della convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930).

E' stato, inoltre, chiarito che in tema di arresto facoltativo in flagranza, come, appunto, nel caso in esame, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265885). 2.1 Sulla base di tale criterio di giudizio ritiene il Collegio che nel caso in esame, sulla base delle circostanze prospettatesi agli operanti all'atto del loro intervento presso l'abitazione dell'indagato e delle minacce proferite al loro indirizzo, l'arresto è stato legittimamente eseguito (in particolare, con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale, si veda Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 secondo cui non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati).

3. All'accoglimento del ricorso, segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di legittimità dell'arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 31 marzo 2022 dal Tribunale della Spezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della Spezia non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 (capo a), 56, 61, n. 11-quinquies, 582, 585 (capo b) e 612, comma secondo, cod. pen. (capo c). 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia censurando la motivazione dell'ordinanza impugnata che, anziché limitarsi a valutare con giudizio ex ante la sussistenza delle condizioni legittimanti l'arresto, ha effettuato un giudizio sulla consistenza del quadro indiziario basandosi su quanto dichiarato dall'indagato all'udienza di convalida e sottovalutando sia quanto dichiarato dalla moglie dell'indagato (che ha riferito di essere stata minacciata con una mannaia dall'uomo, dopo una discussione) che il contenuto dell'annotazione di servizio e del verbale di arresto (da cui risulta che l'uomo si rivolse agli operanti brandendo un mattarello; che successivamente minacciava gli operanti di usare dell'acido ed un fucile da sub). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. In via preliminare, va esaminata d'ufficio la questione relativa all'interesse ad impugnare del Pubblico ministero. Ritiene il Collegio che va, al riguardo, ribadito il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in base al quale detto interesse è configurabile esclusivamente per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234). La sussistenza dell'interesse a ricorrere è stata, invece, esclusa nel caso, diverso da quello in esame, di arresto per più reati e di convalida parziale con applicazione della custodia cautelare per il reato oggetto di convalida (Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647). Alla stregua delle superiori coordinate ermeneutiche deve, dunque, ritenersi sussistente nel caso in esame l'interesse a ricorrere del Pubblico ministero. 3. Venendo all'esame del motivo di ricorso, rileva il Collegio che, come dedotto anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella sua requisitoria, l'ordinanza impugnata non ha convalidato l'arresto sulla base di una valutazione ex post basata, quanto al reato di cui al capo a), sulle dichiarazioni rese in udienza da uno degli operanti e dallo stesso indagato, e, quanto ai reati di cui ai capi b) e c) su una valutazione critica della richiesta di ausilio della moglie dell'indagato, alla luce della condizione in cui versava la donna all'arrivo degli operanti. In particolare, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, pur dandosi atto delle ammissioni in udienza da parte dell'indagato in ordine alle minacce rivolte agli operanti, il Tribunale ne ha escluso l'idoneità ad impedire il compimento dell'atto dell'ufficio in considerazione sia del fatto che l'attività di mediazione era comunque proseguita sia del fatto che dette minacce erano state proferite dall'indagato mentre si trovava chiuso in casa e non erano state reiterate né attuate; quanto all'impiego del mattarello, sono state considerate le dichiarazioni rese in udienza da uno degli operanti e dallo stesso indagato per escludere la configurabilità di una condotta violenta. Così facendo, il Tribunale ha valutato la legittimità dell'arresto sulla base di un'erronea regola di giudizio. Invero, secondo la costante ermeneusi di questa Corte, qui condivisa e ribadita, ai fini della convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930). E' stato, inoltre, chiarito che in tema di arresto facoltativo in flagranza, come, appunto, nel caso in esame, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265885). 2.1 Sulla base di tale criterio di giudizio ritiene il Collegio che nel caso in esame, sulla base delle circostanze prospettatesi agli operanti all'atto del loro intervento presso l'abitazione dell'indagato e delle minacce proferite al loro indirizzo, l'arresto è stato legittimamente eseguito (in particolare, con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale, si veda Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 secondo cui non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati). 3. All'accoglimento del ricorso, segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di legittimità dell'arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto. Così d
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