CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 19208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11413/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 862/2018depositata il 17/10/2018 , R.G. n. 601/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 17 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che, sul presupposto della natura fittizia dei numerosi rapporti di somministrazione intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato -con mansioni di operatore di esercizio - tra il lavoratore e la società, con decorrenza 29 settembre 2012 e, per l’effetto, aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al ripristino del rapporto di lavoro con il ricorrente ed al risarcimento del danno subito, commisurato in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché alla rifusione delle spese di lite. In particolare, il giudice di secondo grado, condividendo l’iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto sfornita di prova l’addotta effettività delle ragioni poste a sostegno dei primi contratti di somministrazione per intensificazione del traffico, alla luce, peraltro, della assoluta genericità e conseguente inammissibilità delle prove richieste. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso sicensura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 4, 21, comma 1, del D. lgs. n. 276 del 2003 allegandosi che la temporaneità della ragione sottesa alla somministrazione non deve reputarsi fra i requisiti richiesti dalla legge e che i contratti prodotti presentavano valida e specifica ragione giustificativa della somministrazione considerata. 2. Con il secondo motivo, si allega l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla prova testimoniale articolata in primo grado e riproposta in appello. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., per la mancata ammissione della prova testimoniale articolata in ricorso. 4. Il primo motivo è infondato. 4.1. Questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 22861 del 2022) ha affermato che in tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione, di fatto, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20. In particolare, ha evidenziato come, ancorché la Direttiva riguardi rapporti di lavoro temporanei, transitori o limitati nel tempo, e non rapporti dilavoro permanenti, essa tuttavia precisa, al considerando 15 nonché all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, che i «contratti di lavoro a tempo indeterminato», vale a dire i rapporti di lavoro permanenti, rappresentano la forma comune di rapporti di lavoro e chei lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Se è vero, in base a quanto detto, che le disposizioni della Direttiva 2008/104 non impongono agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, resta il fatto che, come ricordato dalla Corte di Giustizia, l’articolo5, paragrafo 5, prima frase, impone agli S tati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, di adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme. Ciò comporta che gli Stati membri debbano adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale (v. Corte di Giustizia, C-681/18 cit., punti 55, 60). Nella sentenza del 14 ottobre 2020, nella causa C-681/18, la Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva 2008/104 nel suo insieme. Nella più recente sentenza del 17 marzo 2022, nella causa C-232/20, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla valutazione del giudice, evidenziando come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che “possa ragionevolmente qualificarsi «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore”, potrebbero denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104. 5. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l’ordinamento interno, la nullità dei contratti. Nella fattispecie oggetto di causa è accertato che il lavoratore sia stato inviato in missione presso la stessa società utilizzatrice in base a plurimi contratti di somministrazione e di lavoro conclusi a partire dal 29.09.2012. La valutazione compiuta dal Tribunale prima e dalla Corte poi, circa la natura “ontologicamente” temporanea del contratto di somministrazione e la illegittima reiterazione dello stesso, alla luce, in particolar modo, della mancata indicazione e prova dell’effettività delle ragioni poste a sostegno dei primi contratti di somministrazione (“intensificazione del traffico”), deve ritenersi conforme a quanto affermato da questa Corte e, nei suoi aspetti fattuali, sottratta al sindacato di legittimità. 6. Il secondo motivo è inammissibile. Il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti",ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014). Quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla congruità dell’iter procedimentale seguito nella designazione del dirigente, in contrasto sia con i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”. Va poi rilevato, quanto ai principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., che l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022). D’altra parte in nessun caso una questione inerente le prove può formare oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5. Cod. proc. civ., che attiene esclusivamente a fatti storici. 7. Il terzo motivo è infondato. Nella specie parte ricorrente si duole del mancato esercizio dei poteri officiosi da parte della Corte. E’ sicuramente da rimarcarsi che nelle controversie di lavoro - e soltant o in queste -per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze (cfr. Cass. n. 12573 del 2020, Cass. n. l 995 del 2016; Cass. n. 12210 del 2014) e potendo financo disporre d'ufficio "in qualsiasi momento" l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353); invero, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all' ammissione della prova, il primo comma ed il secondo comma dell'art. 421 c.p.c. sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell'assistenza sociale (fra le tante, Cass., n. 18410 del 2013; Cass. n. 13353 del 2012). Nella specie, la Corte d’appello, con argomentata motivazione, ha dato conto della insussistenza di elementi atti a costituire una “pista probatoria” che inducesse ad intervenire con i propri poteri officiosi, soprattutto non essendo stati contrapposti elementi di segno contrario rispetto alle considerazioni svolte dalla decisione impugnata, atte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime essendosi la parte limitata alla parte volitiva dell’impugnazione tralasciando di prendere posizione specifica sulle ragioni per cui il primo giudice aveva ritenuto i capitolati generici e, comunque, inammissibili. Alla luce delle suesposte argomentazioni, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente principale e da quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. sp. gen. e accessori di legge, da distrarsiin favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa