CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15278/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43906/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata di condanna per il delitto di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 in relazione all'art. 223 del R.D. 267/1942; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, per violazione degli artt. 125 comma 3, 533 comma 1, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., quanto al giudizio di responsabilità - è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260). Rilevato che, nella specie, la Corte di appello ha spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, quali fossero gli indicatori probatori del coinvolgimento effettivo dell'imputato nella distrazione dei macchinari, temi rispetto ai quali il ricorrente si limita a proporre una riconsiderazione fondata su una prospettiva assertiva e soggettivamente orientata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 ma