CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06987/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni quattro di reclusione e C 20.000,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 140 di eroina. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla natura dello stupefacente e al diniego di riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui al comma 5 cit. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Il ricorso è inammissibile. 4. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita in questa sede. La corte territoriale ha, con motivazione scevra da profili di illogicità, ritenuto la tipologia dello stupefacente sequestrato eroina sulla scorta della perizia disposta, in presenza di un mero errore materiale contenuto nell'analisi del narcotest che indicava erroneamente cocaina. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia escluso la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tenuto conto del peso ponderale (erano ricavabili circa 816-817 dosi dai 22 involucri e 31-32 dall'ulteriore involucro) e dell'inserimento dell'imputato nel circuito criminale tenuto conto che l'imputato era stato assolto per prescrizione da contestazioni di cessioni al minuto, elemento dimostrativo della maggior offensività derivante dalla continuata attività di spaccio. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2