CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 ottobre 2020
Cassazione n. 26230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11786/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro AMBRA s.r.l. - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Emilia - Romagna, n. 1197/2020depositata in data 29.10.2020; N. 11786/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. dell’Emilia-Romagna rigett ò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Bologna, che aveva accolto il ricorso di Ambra s.r.l. avverso l’avviso di accertamento notificatoleper l’anno 2010 in relazione al reddito minimo presunto ex art. 30 della legge n. 724/1994(pari ad € 94.444,92, in luogo di quello dichiarato di € 67.120,00), trattandosi di società di comodo, per la quale non sussistevano i presupposti per la disapplicazione della normativa stessa; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò la C.T.R. che dal verbale dell’assemblea dei soci tenutasi il 3.5.2010, emergeva– col supporto anche di fotografie e di una asseverazione di un tecnico - che gli immobili della società rispettivamente siti in Casalecchio e Molinella fossero il primo con lavori non ancora ultimati e i secondi da ristrutturare e che fossero risultate infruttuose le ricerche volte a reperire eventuali locatari;pertanto, stante la prova che lo stato degli immobili era quello descritto dalla società all’atto dell’interpello da questa avanzato, la conseguente richiesta di disapplicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 era da ritenersi corrett a , donde l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ; l’intimata Ambra s.r.l. non ha svolto difese; consideratoche: N. 11786/21 R.G. 1.1 - con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia viol a zione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 e degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.,per aver la C.T.R. ritenuto che le prove offerte dalla società siano idonee ad integrare la prova contraria gravante sul contribuente circa il superamento del test di operatività, non risultando che essa società avesse tentato il recupero degli immobili o consentito una diversa utilizzazione, né che gli immobili fossero inagibili o abbandonati; 1.2 –il mezzo è inammissibile, perché attiene alla valutazione di merito operata dal giudiced’appello, che com’è noto può censurarsi col ricorso per cas sazione solo sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui esso è ancora prospettabile (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); si osserva che, con specifico riguardo al tema delle valutazione delle prove- che qui essenzialmente rileva, ai fini del preteso mancato superamento della presunzione relativa a carico della società- quanto precede trova pieno riscontro nell’affermazione secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della N. 11786/21 R.G. prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”(Cass., Sez. Un. n. 20867/2020, Rv. 659037- 02); è evidente che il mezzo non risponde ad alcuno dei suddetti parametri, risolvendosi in una prospettazione di una diversa valutazione ponderale da attribuirsi alle prove offerte dalla società e valutate ut supradalla C.T.R.; 2.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile; null a va disposto sulle spese di lite, l’intimata non avendo svolto difese; P.Q.M. dichiara il ricorso in