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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 21151/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sette le conclusioni del PG c,P.A-& tt-^ c....2)-u. 3-o ip-ecQ cc_oJ. oke. ( )t ' b [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 20 settembre 2023 il Tribunale di Biella - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità con ripristino della pena sostituita (mesi 4 di arresto ed euro duemila di ammenda).

In motivazione si evidenzia che l'attività prestata dal condannato non è stata regolare, essendosi interrotta in data 24 luglio 2019.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 II ricorrente censura l'ordinanza nella parte in cui ripristina integralmente l'originaria sanzione, lì dove avrebbe dovuto calcolare la 'quota' di pena già scontata sino al momento della interruzione delle prestazioni di pubblica utilità.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 E' pacifico il principio, secondo gli arresti di questa Corte di legittimità, secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (da ultimo Sez.

IV r-L 4176 del 28.1.2022, rv 282579).

A tale principio non si è uniformato il giudice del merito nel caso qui in trattazione, il che determina, circa tale punto della decisione, l'annullamento con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena residua da scontare, con rinvio per nuovo giudizio su detto punto al Tribunale di Biella.

Così deciso il 1 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sette le conclusioni del PG c,P.A-& tt-^ c....2)-u. 3-o ip-ecQ cc_oJ. oke. ( )t ' b [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 settembre 2023 il Tribunale di Biella - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità con ripristino della pena sostituita (mesi 4 di arresto ed euro duemila di ammenda). In motivazione si evidenzia che l'attività prestata dal condannato non è stata regolare, essendosi interrotta in data 24 luglio 2019. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 II ricorrente censura l'ordinanza nella parte in cui ripristina integralmente l'originaria sanzione, lì dove avrebbe dovuto calcolare la 'quota' di pena già scontata sino al momento della interruzione delle prestazioni di pubblica utilità. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 E' pacifico il principio, secondo gli arresti di questa Corte di legittimità, secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (da ultimo Sez. IV r-L 4176 del 28.1.2022, rv 282579). A tale principio non si è uniformato il giudice del merito nel caso qui in trattazione, il che determina, circa tale punto della decisione, l'annullamento con rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena residua da scontare, con rinvio per nuovo giudizio su detto punto al Tribunale di Biella. Così deciso il 1 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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