CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,7z OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Latina ha applicato una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di 1985 dosi medie singole di cocaina, in Sabaudia il 21/4/2023), con confisca del denaro in sequestro, depositando altresì memoria successiva, con la quale ha chiesto l'assegnazione ad altra sezione per la trattazione del ricorso; ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avuto riguardo alla semplice circostanza che il Tribunale, nella sentenza appellata, ha giustificato congruamente la ritenuta sproporzione delle somme rinvenute rispetto al reddito prodotto, rilevando, da un lato, l'assenza di dichiarazioni dei redditi e di una licenza per il commercio di autovetture e veicoli; dall'atro, l'inverosimiglianza di un pagamento in contanti (con banconote del taglio di quelle rinvenute) di autovetture, il cui importo, evincibile dalla documentazione allegata, avrebbe richiesto l'impiego di altri strumenti di pagamento, quali assegno o bonifico bancario; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2