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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04640/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto l'istanza ex art. 35ter ord. pen. in relazione a condizioni detentive contrarie alla dignità della persona in merito a periodi detentivi nel carcere di [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso; ritenuto che: quanto al criterio di calcolo dello spazio a disposizione del detenuto nel predetto carcere, il ricorrente ha svolto censure generiche afferendo le stesse alla natura approssimativa del calcolo, senza precisare in quali termini la valutazione degli arredi abbia compromesso le condizioni di permanenza nel luogo di reclusione, sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza sovranazionale (pure richiamata in ricorso); con riferimento alle altre condizioni detentive la censura è parimenti priva di specificità avendo trascurato di valutare che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto della sussistenza di prove adeguate in ordine alla infondatezza dei rilievi formulati con l'istanza escludendo sia condizioni di degrado che carenze significative dell'erogazione di energia elettrica; da un lato, gli elementi addotti con la censura riguardano profili già adeguatamente valutati dal giudice di merito, dall'altro icircostanze fattuali delle quali si sollecita la rivalutazione in materia, tra l'altro, nella quale il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto l'istanza ex art. 35ter ord. pen. in relazione a condizioni detentive contrarie alla dignità della persona in merito a periodi detentivi nel carcere di [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso; ritenuto che: quanto al criterio di calcolo dello spazio a disposizione del detenuto nel predetto carcere, il ricorrente ha svolto censure generiche afferendo le stesse alla natura approssimativa del calcolo, senza precisare in quali termini la valutazione degli arredi abbia compromesso le condizioni di permanenza nel luogo di reclusione, sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza sovranazionale (pure richiamata in ricorso); con riferimento alle altre condizioni detentive la censura è parimenti priva di specificità avendo trascurato di valutare che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto della sussistenza di prove adeguate in ordine alla infondatezza dei rilievi formulati con l'istanza escludendo sia condizioni di degrado che carenze significative dell'erogazione di energia elettrica; da un lato, gli elementi addotti con la censura riguardano profili già adeguatamente valutati dal giudice di merito, dall'altro icircostanze fattuali delle quali si sollecita la rivalutazione in materia, tra l'altro, nella quale il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 04640/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris