CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08119/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22524/2024 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.C., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].)- intimata -per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questaCorte n. 15158 del 30/5/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:− [OSCURATO:PERSONA] S.C. in liquidazione, per tramite del suodifensore, con istanza datata 10/10/2024, chiedeva di disporre la correzioneNumero registro generale 22524/2024Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 8119/2026Data pubblicazione 01/04/2026di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 15158 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo ladistrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;− rilevato che questa Corte - con l’ordinanza interlocutoria n. 15149 del06/06/2025 - ha disposto ex officio l’avvio del procedimento di correzionedi errore materiale e, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa dellestesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di le-gittimità, la relativa comunicazione da parte della Cancelleria della Corte;− rilevato che, in esito alla camera di consiglio del 22/10/2025 e all’or-dinanza interlocutoria n. 905 del 16/01/2026, è stata data comunicazionealla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dell’istanza di avanzata dalla ricorrente[OSCURATO:PERSONA];− all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− ritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamentel’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nella sintetica memoria illustrativa,la distrazione in suo favore, ex art. 93 c.p.c., delle spese legali del giudiziodi legittimità, dichiarandosi antistatario;− come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pro-nuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime-dio, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal proce-dimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di di-strazione qualificarsi come domanda autonoma;− la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell’art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui laparte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e speseNumero registro generale 22524/2024Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 8119/2026Data pubblicazione 01/04/2026- consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevoledurata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Cortedi cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293;11/04/2014, n. 8578);− in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza diquesta Corte n. 15158 del 30/5/2024 sia emendata con l’aggiunta dellafrase «, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come al dispositivo» e che il dispositivosia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «, con distrazione in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese gene-rali ed accessori»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento in-formatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fa-scicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.;− per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spesedel presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);p. q. m.la Cortedispone che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 15158 del30/5/2024 sia emendata con l’aggiunta della frase «, con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «siliquidano come al dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediantel’aggiunta dell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sallemi, ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali ed accessori»;Numero registro generale 22524/2024Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 8119/2026Data pubblicazione 01/04/2026dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 18 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])