CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 42301/2025 Ritenuto che il ricorso introduce una questione nuova non dedotta nei motivi di ricorso originari, atteso che in caso di annullamento con rinvio della sentenza d'appello, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione con cui l'imputato deduca il vizio di motivazione della sentenza resa nel giudizio di rinvio in ordine ad una censura non contenuta nell'originario atto d'appello e non investita dall'annullamento riferito unicamente alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, considerato peraltro che la richiesta di continuazione è manifestamente infondata perché non consentita con riferimento a condanne emesse da altro Stato membro dell'Unione europea (cfr. Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Rv. 271578); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Di P.Q.M