CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 35250/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Teramo, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e Monti della Laga - intimati - avverso la sentenza n. 773/2018 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo e l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dei Monti della Laga per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura dall'impatto con un cinghiale avvenuto in una strada posta all'interno del [OSCURATO:PERSONA]; tutti i convenuti si costituirono in giudizio, contestando la rispettiva legittimazione passiva; con ordinanza del 30.10.2013, il Giudice di Pace adito dispose l'estromissione dal giudizio della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di lite; effettuata l'istruttoria, il medesimo Giudice pronunciò sentenza con cui accertò la legittimazione passiva e la responsabilità della Regione, riconoscendo all'attrice un risarcimento di 1.077,56 euro, oltre accessori; la Regione impugnò la sentenza ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i compiti di vigilanza e di controllo della fauna selvatica competevano alla [OSCURATO:PERSONA] e in quanto l'appellante non era proprietaria della strada in cui si era verificato il danno; dedusse, inoltre, la violazione dei principi in materia di responsabilità extracontrattuale e il difetto di motivazione; contestò infine il quantum liquidato; la Troiani resistette al gravame, eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e -comunque- l'infondatezza, e chiese, in subordine, l'accertamento della legittimazione passiva e della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] di Teramo e dell'[OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] eccepirono l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo in relazione all'ordinanza di estromissione (avente valenza di sentenza); il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'appello della Regione nei confronti della Troiani e, per l'effetto, ha rigettato la domanda dell'attrice, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio; ha, inoltre, rigettato l'appello svolto dalla Regione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Teramo e dell'[OSCURATO:PERSONA], con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite; ha, infine, dichiarato inammissibile l'appello incidentale della Troiani nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], compensando le spese processuali; il Tribunale ha osservato, fra l'altro, che: non ricorrendo nessuna delle ipotesi tipiche di estromissione, il Giudice di prime cure aveva impropriamente impiegato l'istituto della estromissione per definire, rigettandole, le domande proposte dalla Troiani nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], per cui doveva «riconoscersi il carattere decisorio della suddetta ordinanza, consistente in realtà in una pronuncia di rigetto; essa avrebbe pertanto dovuto essere impugnata nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. [...], cosa che non è invece avvenuta»; «nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento, non sussistendo nel caso di specie la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] (sebbene per ragioni diverse da quelle prospettate dall'appellante [...]), posto che il sinistro si è verificato nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e Monti della Laga»; l'affermazione della legittimazione passiva della Regione ai sensi della I. n. 157/92 (secondo cui la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e compete alle Regioni l'emanazione di norme che disciplinano la gestione, la tutela e il controllo della medesima) e della I. n. 394/91 (concernente la materia degli indennizzi per danni cagionati dalla fauna selvatica) è subordinata alla mancanza di norme specifiche che disciplinino la materia del risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica; nel caso in esame, «una specifica disciplina del risarcimento dei suddetti danni va in realtà rinvenuta nell'art. 5, legge regionale n. 10/03 [...], che nella specifica ipotesi di danni occorsi all'interno del perimetro dei parchi nazionali e regionali prevede che esso sia erogato dall'ente parco medesimo»;sul punto, «la legge n. 394/91 non esclude affatto una tale ipotesi, posto che al comma 7 dell'art. 15 si prevede l'obbligo dell'[OSCURATO:PERSONA] di istituire un apposito capitolo di bilancio non solo per gli indennizzi, ma anche per i risarcimenti, risarcimenti che, considerata la collocazione della norma, non possono che riferirsi ai danni cagionati dalla fauna selvatica»; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva; con ordinanza interlocutoria del 15.12.2020, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Regione presso l'Avvocatura generale dello Stato; all'esito della disposta rinnovazione, è stata fissata l'odierna adunanza ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.. Considerato che: il primo motivo denuncia «violazione art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 - vizio di motivazione nullità della sentenza»: la ricorrente assume che la sentenza risulta «afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili» laddove, per un verso, sostiene che la I. n. 394/91 disciplina una materia diversa da quella del risarcimento dei danni cagionati alla proprietà privata dalla fauna selvatica e, per altro verso, afferma che il comma 70 dell'art. 15 della stessa legge prevede l'obbligo dell'[OSCURATO:PERSONA] di istituire un apposito capitolo di bilancio per i risarcimenti; col secondo motivo («violazione art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 342 cpc»), la ricorrente assume che la sentenza è viziata «per avere il Giudice esteso il riesame su un'eccezione sollevata in primo grado ma non riproposta in appello», stante il principio secondo cui «l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi di impugnazione»; più specificamente, la Troiani evidenzia che «gli effetti devolutivi della sentenza erano stati espressamente limitati alla parte della sentenza di primo grado in cui era stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della regione, basata sul presunto trasferimento di funzioni amministrative in capo alla provincia di Teramo», di talché «l'indagine sulla responsabilità risarcitoria dell'[OSCURATO:PERSONA] [...] doveva ritenersi preclusa al giudice di gravame, in quanto incidente su un punto decisivo della decisione impugnata suscettibile di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione»; il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., della I. n. 157/1992, dell'art. 15 I. n. 394/91 e dell'art. 5 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 10/2003: la ricorrente assume che è erroneo l'iter argomentativo che ha condotto il Tribunale a ritenere che l'art. 5. L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 12/2003 configuri una norma di relazione idonea a far sorgere in capo al privato un diritto soggettivo al risarcimento del danno, atteso che il contributo economico dallo stesso previsto costituisce in realtà una riparazione di tipo indennitario volta a far fronte a «danni "che non siano altrimenti risarcibili", cioè che non siano imputabili a responsabilità dell'ente gestore della fauna, o a terzi»; tanto premesso e richiamato anche il precedente di Cass. n. 8290/2005, sostiene che «il fondamento della responsabilità risarcitoria della regione risiede nella L. n. 157/1992 che, all'art. 19, comma 2, prevede che le regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, sicché la imputazione della responsabilità per danni può essere attribuita ad un soggetto diverso dall'ente regionale solo nell'ipotesi in cui ad esso siano stati attribuiti concreti poteri di amministrazione e di controllo della fauna selvatica»; risulta prioritario, in base al criterio della ragione più liquida, l'esame del terzo motivo; il motivo è fondato, per quanto di ragione e nei termini sottoindicati, alla luce della giurisprudenza di legittimità che si è andata precisando e consolidando in epoca successiva alla proposizione del ricorso, a cominciare da Cass. n. 7969/2020, che ha affermato i seguenti principi: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi»; a tali principi (successivamente ribaditi, fra le altre, da Cass. n. 8384/2020, Cass. n. 8385/2020, Cass. n. 12113/2020, Cass. n. 13848/2020, Cass. n. 18087/2020, Cass. n. 18107/2020 e Cass. n. 19101/2020) il Collegio intende dare continuità; in accoglimento del terzo motivo, deve pertanto cassarsi la sentenza impugnata in relazione ad esso, con assorbimento del primo e del secondo motivo e con rinvio al Tribunale di L'Aquila in persona di altro magistrato; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, dichiarando assorbiti i primi due; cassa e rinvia, anc