CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 19463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 1132-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente– avverso la sentenza n. 1188/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del25/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Franco e [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Forlì , in rigetto delricorso proposto a vverso avvisi di liquidazione per imposta di registrorelativa a verbale di conciliazione giudiziale; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 20/6/2024, i ricorrentihanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la società contribuente; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Agenzia delle entratecontroricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese, ex art. 391, comma 4, c.p.c.; 1.4.non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cas