Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 19463/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 1132-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente– avverso la sentenza n. 1188/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del25/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Franco e [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Forlì , in rigetto delricorso proposto a vverso avvisi di liquidazione per imposta di registrorelativa a verbale di conciliazione giudiziale; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 20/6/2024, i ricorrentihanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la società contribuente;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Agenzia delle entratecontroricorrente;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese, ex art. 391, comma 4, c.p.c.; 1.4.non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 1132-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente– avverso la sentenza n. 1188/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del25/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Franco e [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Forlì , in rigetto delricorso proposto a vverso avvisi di liquidazione per imposta di registrorelativa a verbale di conciliazione giudiziale; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 20/6/2024, i ricorrentihanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la società contribuente; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Agenzia delle entratecontroricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza necessità di pronuncia sulle spese, ex art. 391, comma 4, c.p.c.; 1.4.non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cas
Sentenza Cassazione n. 19463/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris