CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e le conclusioni scritte presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizio della motivazione, in ogni sua forma, oltre che violazione di legge e di norme processuali (quanto alla affermata ricorrenza di un ne bis in idem ed alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato ascritto) non solo sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., ma si caratterizzano anche per la loro oggettiva reiteratività in mancanza di confronto effettivo con la motivazione della Corte di appello; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, si prospettano doglianze generiche, anche quanto alla valutazione di responsabilità a carico del ricorrente, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (soprattutto considerato che la Corte di appello ha evidenziato una. Serie di elementi oggettivi significativi in mancanza di una valida giustificazione in ordine ai fatti ascritti e all'essere in possesso di beni che notoriamente presuppongono il danneggiamento imputato); che il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello anche quanto alla precisa individuazione del termine di prescrizione, motivazione che appare specifica ed argomentata quanto ai periodi di sospensione da computare; considerato che la premessa difensiva, con la quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e senza dimostrare, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01); che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d