Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39690/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 19/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GROSSETO, in data 06/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L n. 110 del 1975.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, poiché l'assenza di giustificato motivo è stata presunta; - vizio di motivazione con riferimento all'ipotesi attenuata relativa al porto di oggetti atti ad offendere (trattasi di mannaia), anche perché la Corte non ha risposto al motivo di appello.

Il difensore ha depositato memoria con la quale, oltre a dedurre l'ammissibilità del ricorso, ha insistito sulle argomentazioni sviluppate.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso, ben consapevole dell'irrilevanza della tardiva allegazione del giustificato motivo (Sez., n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; in precedenza: Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007), tenta di affermare che la Corte abbia "presunto" l'assenza di giustificazione, mentre essa si è limitata a dare atto della tardività di essa alla stregua della deduzione difensiva, sviluppata soltanto nel corso del giudizio, di un presunto giustificato motivo a portare una mannaia.

L'imputato non ha immediatamente indicato un giustificato motivo, circostanza che il ricorso non contesta, sicché correttamente il giudice di merito non ha tenuto conto delle tardive asserzioni difensive.

Anche la questione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è manifestamente infondata perché la Corte ha risposto alle doglianze difensive facendo riferimento alle complessive modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi dei quali, alla stregua della consolidata giurisprudenza, deve tenersi conto per la valutazione della gravità del fatto (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019,FIANDACA, Rv. 276195).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] I DEPO-SrFATA IN CArssiCELLERIA i 04 NOV 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 19/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GROSSETO, in data 06/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, poiché l'assenza di giustificato motivo è stata presunta; - vizio di motivazione con riferimento all'ipotesi attenuata relativa al porto di oggetti atti ad offendere (trattasi di mannaia), anche perché la Corte non ha risposto al motivo di appello. Il difensore ha depositato memoria con la quale, oltre a dedurre l'ammissibilità del ricorso, ha insistito sulle argomentazioni sviluppate. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso, ben consapevole dell'irrilevanza della tardiva allegazione del giustificato motivo (Sez., n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; in precedenza: Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007), tenta di affermare che la Corte abbia "presunto" l'assenza di giustificazione, mentre essa si è limitata a dare atto della tardività di essa alla stregua della deduzione difensiva, sviluppata soltanto nel corso del giudizio, di un presunto giustificato motivo a portare una mannaia. L'imputato non ha immediatamente indicato un giustificato motivo, circostanza che il ricorso non contesta, sicché correttamente il giudice di merito non ha tenuto conto delle tardive asserzioni difensive. Anche la questione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è manifestamente infondata perché la Corte ha risposto alle doglianze difensive facendo riferimento alle complessive modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi dei quali, alla stregua della consolidata giurisprudenza, deve tenersi conto per la valutazione della gravità del fatto (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019,FIANDACA, Rv. 276195). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] I DEPO-SrFATA IN CArssiCELLERIA i 04 NOV 2021
Sentenza Cassazione n. 39690/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris