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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 510/1988

ECLI:IT:COST:1988:510
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. Con ricorso notificato il 7 maggio 1983, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 13 aprile 1983, recante "Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche", per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66 e 71 del d.P.R. n. 616 del 1977.

La norma impugnata dispone, al primo comma, che la legittimazione delle occupazioni delle terre di uso civico è concessa con deliberazione del Consiglio regionale sottoposta all'approvazione del Capo dello Stato e che il provvedimento di legittimazione deve far riferimento agli interessi della popolazione utente e alle esigenze della tutela ambientale della zona; il secondo comma stabilisce le condizioni per la concessione della legittimazione, in parte modificando la disciplina posta dall'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

La norma violerebbe, ad avviso del ricorrente, le indicate disposizioni del d.P.R. 616, le quali riservano allo Stato la competenza a concedere le legittimazioni in questione, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa con la regione; il secondo comma, inoltre, eccederebbe le competenze regionali anche in quanto incide su rapporti di diritto privato.

Osserva l'Avvocatura che la riferita interpretazione degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 616 ha avuto il conforto del parere reso dal Consiglio di Stato in data 11 febbraio 1981 (sezione seconda, n. 1277/79), secondo cui l'atto di approvazione delle legittimazioni costituisce non un mero atto di controllo di merito, bensì una funzione di amministrazione attiva, quale momento conclusivo del procedimento di legittimazione, con la conseguenza che l'intera funzione di legittimazione resta riservata allo Stato.

Aggiunge l'Avvocatura che, anche a voler ritenere, in contrasto con il citato parere del Consiglio di Stato, che l'approvazione costituisca atto di controllo di merito, le conclusioni non muterebbero.

Infatti, il settimo comma dell'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977 - secondo cui l'approvazione della legittimazione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica "d'intesa con la regione interessata" - non avrebbe senso logico se si ritenesse che le competenze del Commissario siano state trasferite alla regione, in quanto la legittimazione sarebbe già concessa con ordinanza regionale e non resterebbe spazio per la "intesa" con la quale la regione dovrebbe manifestare una volontà già espressa.

Ciò sarebbe confermato anche dal successivo art. 71, lett. i), dello stesso d.P.R.

Infine, conclude l'Avvocatura, il procedimento di legittimazione, tendendo alla trasformazione del demanio in allodio, attiene essenzialmente alla disciplina del diritto privato di proprietà fondiaria e perciò esula dalla competenza regionale.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, concludendo per il rigetto del ricorso.

Rileva la difesa della regione che l'atto di approvazione delle legittimazioni è sempre stato ritenuto come semplice condizione di efficacia del provvedimento principale, che era di esclusiva spettanza del Commissario: pertanto, poiché sia l'art. 66, settimo comma, che l'art. 71, lett. i), del d.P.R. n. 616/1977 menzionano soltanto l'atto di approvazione, apparirebbe evidente che essi hanno voluto conservare allo Stato solo un intervento di merito sul provvedimento regionale di legittimazione.

La previsione, poi, della intesa con la regione per l'approvazione sarebbe ispirata al concetto che lo Stato, in tale sede, tenga conto, attraverso un regolamento negoziato del caso, delle istanze regionali.

Infine, la difesa della regione rileva, che è inesatto considerare di diritto privato la legittimazione delle terre usurpate, essendo risaputo che in ordine a tale legittimazione gli usurpatori non vantano se non meri interessi legittimi, correlati a un potere ampiamente discrezionale.

3. Nell'imminenza dell'udienza la Regione Abruzzo ha depositato memoria aggiuntiva, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. All'udienza dell'8 marzo 1988, l'Avvocato dello Stato ha riferito che la Regione Abruzzo ha riapprovato, in data 19 gennaio 1988, una nuova normativa sugli usi civici, il cui art. 5, in particolare, ridisciplina la materia delle legittimazioni in modo da ritenersi legittimo.

Ha, pertanto, concluso chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come rilevato all'udienza pubblica dall'Avvocato dello Stato, la Regione Abruzzo ha recentemente emanato una nuova normativa in tema di usi civici.

Trattasi, precisamente, della legge 3 marzo 1988, n. 25 ('Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche'), pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione n. 7 del 19 marzo 1988.

La legge regola ex novo l'intera materia ed è chiaramente sostitutiva di quella impugnata.

Fra l'altro, l'art. 5 di essa disciplina il procedimento per l'intesa alle legittimazioni in maniera del tutto diversa da quella prevista dal censurato art. 9 del precedente disegno di legge.

Pertanto, va dichiarata, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. Con ricorso notificato il 7 maggio 1983, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 13 aprile 1983, recante "Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche", per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66 e 71 del d.P.R. n. 616 del 1977. La norma impugnata dispone, al primo comma, che la legittimazione delle occupazioni delle terre di uso civico è concessa con deliberazione del Consiglio regionale sottoposta all'approvazione del Capo dello Stato e che il provvedimento di legittimazione deve far riferimento agli interessi della popolazione utente e alle esigenze della tutela ambientale della zona; il secondo comma stabilisce le condizioni per la concessione della legittimazione, in parte modificando la disciplina posta dall'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. La norma violerebbe, ad avviso del ricorrente, le indicate disposizioni del d.P.R. 616, le quali riservano allo Stato la competenza a concedere le legittimazioni in questione, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa con la regione; il secondo comma, inoltre, eccederebbe le competenze regionali anche in quanto incide su rapporti di diritto privato. Osserva l'Avvocatura che la riferita interpretazione degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 616 ha avuto il conforto del parere reso dal Consiglio di Stato in data 11 febbraio 1981 (sezione seconda, n. 1277/79), secondo cui l'atto di approvazione delle legittimazioni costituisce non un mero atto di controllo di merito, bensì una funzione di amministrazione attiva, quale momento conclusivo del procedimento di legittimazione, con la conseguenza che l'intera funzione di legittimazione resta riservata allo Stato. Aggiunge l'Avvocatura che, anche a voler ritenere, in contrasto con il citato parere del Consiglio di Stato, che l'approvazione costituisca atto di controllo di merito, le conclusioni non muterebbero. Infatti, il settimo comma dell'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977 - secondo cui l'approvazione della legittimazione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica "d'intesa con la regione interessata" - non avrebbe senso logico se si ritenesse che le competenze del Commissario siano state trasferite alla regione, in quanto la legittimazione sarebbe già concessa con ordinanza regionale e non resterebbe spazio per la "intesa" con la quale la regione dovrebbe manifestare una volontà già espressa. Ciò sarebbe confermato anche dal successivo art. 71, lett. i), dello stesso d.P.R. Infine, conclude l'Avvocatura, il procedimento di legittimazione, tendendo alla trasformazione del demanio in allodio, attiene essenzialmente alla disciplina del diritto privato di proprietà fondiaria e perciò esula dalla competenza regionale. 2. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, concludendo per il rigetto del ricorso. Rileva la difesa della regione che l'atto di approvazione delle legittimazioni è sempre stato ritenuto come semplice condizione di efficacia del provvedimento principale, che era di esclusiva spettanza del Commissario: pertanto, poiché sia l'art. 66, settimo comma, che l'art. 71, lett. i), del d.P.R. n. 616/1977 menzionano soltanto l'atto di approvazione, apparirebbe evidente che essi hanno voluto conservare allo Stato solo un intervento di merito sul provvedimento regionale di legittimazione. La previsione, poi, della intesa con la regione per l'approvazione sarebbe ispirata al concetto che lo Stato, in tale sede, tenga conto, attraverso un regolamento negoziato del caso, delle istanze regionali. Infine, la difesa della regione rileva, che è inesatto considerare di diritto privato la legittimazione delle terre usurpate, essendo risaputo che in ordine a tale legittimazione gli usurpatori non vantano se non meri interessi legittimi, correlati a un potere ampiamente discrezionale. 3. Nell'imminenza dell'udienza la Regione Abruzzo ha depositato memoria aggiuntiva, insistendo per il rigetto del ricorso. 4. All'udienza dell'8 marzo 1988, l'Avvocato dello Stato ha riferito che la Regione Abruzzo ha riapprovato, in data 19 gennaio 1988, una nuova normativa sugli usi civici, il cui art. 5, in particolare, ridisciplina la materia delle legittimazioni in modo da ritenersi legittimo. Ha, pertanto, concluso chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come rilevato all'udienza pubblica dall'Avvocato dello Stato, la Regione Abruzzo ha recentemente emanato una nuova normativa in tema di usi civici. Trattasi, precisamente, della legge 3 marzo 1988, n. 25 ('Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche'), pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione n. 7 del 19 marzo 1988. La legge regola ex novo l'intera materia ed è chiaramente sostitutiva di quella impugnata. Fra l'altro, l'art. 5 di essa disciplina il procedimento per l'intesa alle legittimazioni in maniera del tutto diversa da quella prevista dal censurato art. 9 del precedente disegno di legge. Pertanto, va dichiarata, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 510/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris