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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03794/2022

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6 ORDINANZA sul ricorso 10472/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Messina, in persona del Direttore generale pro-tempore, elett.te domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., SPV Project 1505 s.r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 519/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal Cons., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. il Tribunale di Messina condannò l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Messina al pagamento della somma di euro 2.041.338,40 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA], per ritardato pagamento per le prestazioni di ricovero e cura ospedalieri erogate dalla società per conto del servizio sanitario nazionale; in particolare, il Tribunale ritenne applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/02 in ordine al tasso d'interessi di mora delle transazioni commerciali.

Con sentenza dell'8.9.15, la Corte territoriale rigettò l'appello principale dell'ASP e quello incidentale, osservando che: era stata applicata correttamente la suddetta normativa sugli interessi moratori, poiché tra le parti era intercorso un rapporto negoziale inerente agli aspetti economici dell'erogazione di un servizio per il quale era previsto un corrispettivo a carico dell'ASL; era infondata la doglianza afferente alla decorrenza del rapporto in questione, che l'appellante intendeva retrocedere a data anteriore all'8.8.02 con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n. 231, poiché tale rapporto, sorto prima della predetta data, sarebbe stato prorogato di anno in anno; invero, tale contrattazione annuale dava luogo ad un nuovo rapporto contrattuale che si rinnovava sulla base di esplicito incontro di volontà o per fatti concludenti.

L'ASP di Messina ricorre in cassazione con due motivi.

Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 231/02, in relazione agli artt. 101, 102 del Trattato UE, agli artt. 8quater e 8quinquies, d.lgs. n. 502/92 e al D.A. reg. san. 17.6.02, n. 890 (direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella regione Sicilia).

Al riguardo, la ricorrente assume che: l'accesso all'erogazione delle prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale è costituito dall'accreditamento previsto dal predetto art. 8quater, d.lgs. n. 502, mentre la facoltà di erogare tali prestazioni è riconosciuta alle strutture e ai professionisti accreditati con i quali siano stati instaurati gli appositi accordi contrattuali; il percorso verso tale assetto definitivo ha reso necessario un regime transitorio, per cui in Sicilia era stato emesso il decreto n. 890 del 2002 che approvava i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento; non era condivisibile qualificare come transazione commerciale i rapporti in questione derivanti dalle convenzioni del servizio sanitario nazionale con le strutture private in forza del cd. preaccreditamento, non operanti in un regime di libera concorrenza, trattandosi di rapporti soggettivamente "bloccati" al quale la struttura ha avuto accesso solo per il particolare regime dell'accreditamento istituzionale introdotto con la riforma sanitaria del 2002 che aveva coinvolto i soli soggetti già operanti per il medesimo servizio anteriormente al giugno 2002, sicché l'azienda sarebbe vincolata a trattare con controparti predeterminate ed a rinnovare annualmente i rapporti convenzionati senza termine di durata, vincolo che escluderebbe i profili di libera concorrenza.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, d.lgs. n. 231/02, in relazione agli artt. 101, 102 del Trattato UE, agli artt. 8quater e 8quinquies, d.lgs. n. 502/92 e al D.A. reg. san. 17.6.02, n. 890 (direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella regione Sicilia), avendo la Corte d'appello ritenuto che i rinnovi annuali delle convenzioni fossero nuovi contratti, anziché proroghe di diritto di un rapporto convenzionale unitario sorto prima del d.lgs. n. 231, nell'ambito del quale si procede soltanto agli aggiornamenti economici in funzione della disponibilità finanziaria, ciò anche alla luce del citato art. 11, secondo il cui disposto le norme del predetto d.lgs. non si applicano ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore (8.8.02).

I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati.

Sulla base della giurisprudenza di questa Corte, nel caso di prestazioni erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (v.

Cass., n. 17665/19 che, nel riaffermare il suddetto principio, ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del servizio sanitario regionale nell'anno 2006, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile ratione temporis in tema di interessi dovuti per il servizio reso).E' stato altresì affermato che, nel caso di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'ente stesso abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass., n. 20391/16).

Nel caso concreto, dagli atti si evince che: la Regione Sicilia, dopo il d.lgs. n. 229/99, non ha legiferato in materia, limitandosi a regolare il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale- introdotto, come detto, nel 2002- con decreti amministrativi assessoriali (v. pag. 7 del ricorso); il rapporto tra le strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale e la Regione si rinnova di anno in anno, attraverso aggiornamento dei prezzi e altre modifiche della parte economica.

Ora, posto che dalla citata giurisprudenza si evince la necessità, dopo 1'8.8.02, della stipula di contratti scritti tra le parti, affinché le prestazioni erogate possano essere inquadrabili nell'ambito delle "transazioni commerciali" per le quali il d.lgs. n. 231/02 prescrive l'applicabilità degli interessi moratori, non è censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che ogni anno vi era un rinnovo di tale accordo, non qualificabile come mera proroga, come eccepito dai ricorrenti.

Invero, la Corte territoriale ha inteso statuire che ogni anno era stipulato tra le parti un nuovo accordo cìrca le prestazioni sanitarie da erogare con aggiornamento dei prezzi, ciò che dava origine ad un nuovo rapporto contrattuale che si rinnova sulla base di un esplicito accorso, oppure per fatti concludenti.

Ora, è evidente che il riferimento puramente semantico al concetto di "rinnovo" invocato dai ricorrenti, al fine di escludere la configurabilità di un nuovo accordo o transazione commerciale, non è dirimente, avendo la Corte d'appello chiaramente affermato che ogni anno tra le parti sorge tra le parti un nuovo rapporto per quanto riguarda la parte economica, sebbene tale procedura integri una rinnovazione del rapporto convenzionale sorto prima dell'8.8,02.

Il fatto che, poi, i rapporti in questione, derivanti dalle convenzioni del servizio sanìtario nazionale con le strutture private in forza del cd. preaccreditamento, come lamentato dalla ricorrente, non s'inquadrino in un regime di libera concorrenza- trattandosi di rapporti soggettivamente "bloccati" al quale la struttura ha avuto accesso solo per il particolare regime dell'accreditamento istituzionale introdotto con la riforma sanitaria del 2002 che aveva coinvolto i soli soggetti già operanti per il medesimo servizio anteriormente al giugno 2002- non può incidere sulla corretta ricognizione delle norme oggetto del ricorso in questione, o sulla relativa interpretazione, venendo in rilievo scelte discrezionali del legislatore.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cuì 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso arti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 10472/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Messina, in persona del Direttore generale pro-tempore, elett.te domiciliata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., SPV Project 1505 s.r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 519/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal Cons., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. il Tribunale di Messina condannò l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Messina al pagamento della somma di euro 2.041.338,40 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA], per ritardato pagamento per le prestazioni di ricovero e cura ospedalieri erogate dalla società per conto del servizio sanitario nazionale; in particolare, il Tribunale ritenne applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/02 in ordine al tasso d'interessi di mora delle transazioni commerciali. Con sentenza dell'8.9.15, la Corte territoriale rigettò l'appello principale dell'ASP e quello incidentale, osservando che: era stata applicata correttamente la suddetta normativa sugli interessi moratori, poiché tra le parti era intercorso un rapporto negoziale inerente agli aspetti economici dell'erogazione di un servizio per il quale era previsto un corrispettivo a carico dell'ASL; era infondata la doglianza afferente alla decorrenza del rapporto in questione, che l'appellante intendeva retrocedere a data anteriore all'8.8.02 con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n. 231, poiché tale rapporto, sorto prima della predetta data, sarebbe stato prorogato di anno in anno; invero, tale contrattazione annuale dava luogo ad un nuovo rapporto contrattuale che si rinnovava sulla base di esplicito incontro di volontà o per fatti concludenti. L'ASP di Messina ricorre in cassazione con due motivi. Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 231/02, in relazione agli artt. 101, 102 del Trattato UE, agli artt. 8quater e 8quinquies, d.lgs. n. 502/92 e al D.A. reg. san. 17.6.02, n. 890 (direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella regione Sicilia). Al riguardo, la ricorrente assume che: l'accesso all'erogazione delle prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale è costituito dall'accreditamento previsto dal predetto art. 8quater, d.lgs. n. 502, mentre la facoltà di erogare tali prestazioni è riconosciuta alle strutture e ai professionisti accreditati con i quali siano stati instaurati gli appositi accordi contrattuali; il percorso verso tale assetto definitivo ha reso necessario un regime transitorio, per cui in Sicilia era stato emesso il decreto n. 890 del 2002 che approvava i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento; non era condivisibile qualificare come transazione commerciale i rapporti in questione derivanti dalle convenzioni del servizio sanitario nazionale con le strutture private in forza del cd. preaccreditamento, non operanti in un regime di libera concorrenza, trattandosi di rapporti soggettivamente "bloccati" al quale la struttura ha avuto accesso solo per il particolare regime dell'accreditamento istituzionale introdotto con la riforma sanitaria del 2002 che aveva coinvolto i soli soggetti già operanti per il medesimo servizio anteriormente al giugno 2002, sicché l'azienda sarebbe vincolata a trattare con controparti predeterminate ed a rinnovare annualmente i rapporti convenzionati senza termine di durata, vincolo che escluderebbe i profili di libera concorrenza. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, d.lgs. n. 231/02, in relazione agli artt. 101, 102 del Trattato UE, agli artt. 8quater e 8quinquies, d.lgs. n. 502/92 e al D.A. reg. san. 17.6.02, n. 890 (direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella regione Sicilia), avendo la Corte d'appello ritenuto che i rinnovi annuali delle convenzioni fossero nuovi contratti, anziché proroghe di diritto di un rapporto convenzionale unitario sorto prima del d.lgs. n. 231, nell'ambito del quale si procede soltanto agli aggiornamenti economici in funzione della disponibilità finanziaria, ciò anche alla luce del citato art. 11, secondo il cui disposto le norme del predetto d.lgs. non si applicano ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore (8.8.02). I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. Sulla base della giurisprudenza di questa Corte, nel caso di prestazioni erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (v. Cass., n. 17665/19 che, nel riaffermare il suddetto principio, ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del servizio sanitario regionale nell'anno 2006, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile ratione temporis in tema di interessi dovuti per il servizio reso).E' stato altresì affermato che, nel caso di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'ente stesso abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass., n. 20391/16). Nel caso concreto, dagli atti si evince che: la Regione Sicilia, dopo il d.lgs. n. 229/99, non ha legiferato in materia, limitandosi a regolare il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale- introdotto, come detto, nel 2002- con decreti amministrativi assessoriali (v. pag. 7 del ricorso); il rapporto tra le strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale e la Regione si rinnova di anno in anno, attraverso aggiornamento dei prezzi e altre modifiche della parte economica. Ora, posto che dalla citata giurisprudenza si evince la necessità, dopo 1'8.8.02, della stipula di contratti scritti tra le parti, affinché le prestazioni erogate possano essere inquadrabili nell'ambito delle "transazioni commerciali" per le quali il d.lgs. n. 231/02 prescrive l'applicabilità degli interessi moratori, non è censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che ogni anno vi era un rinnovo di tale accordo, non qualificabile come mera proroga, come eccepito dai ricorrenti. Invero, la Corte territoriale ha inteso statuire che ogni anno era stipulato tra le parti un nuovo accordo cìrca le prestazioni sanitarie da erogare con aggiornamento dei prezzi, ciò che dava origine ad un nuovo rapporto contrattuale che si rinnova sulla base di un esplicito accorso, oppure per fatti concludenti. Ora, è evidente che il riferimento puramente semantico al concetto di "rinnovo" invocato dai ricorrenti, al fine di escludere la configurabilità di un nuovo accordo o transazione commerciale, non è dirimente, avendo la Corte d'appello chiaramente affermato che ogni anno tra le parti sorge tra le parti un nuovo rapporto per quanto riguarda la parte economica, sebbene tale procedura integri una rinnovazione del rapporto convenzionale sorto prima dell'8.8,02. Il fatto che, poi, i rapporti in questione, derivanti dalle convenzioni del servizio sanìtario nazionale con le strutture private in forza del cd. preaccreditamento, come lamentato dalla ricorrente, non s'inquadrino in un regime di libera concorrenza- trattandosi di rapporti soggettivamente "bloccati" al quale la struttura ha avuto accesso solo per il particolare regime dell'accreditamento istituzionale introdotto con la riforma sanitaria del 2002 che aveva coinvolto i soli soggetti già operanti per il medesimo servizio anteriormente al giugno 2002- non può incidere sulla corretta ricognizione delle norme oggetto del ricorso in questione, o sulla relativa interpretazione, venendo in rilievo scelte discrezionali del legislatore. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cuì 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso arti
Sentenza Cassazione n. 03794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris