CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento indicato in epigrafe emesso in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 9 dicembre 2020. Ha inoltre applicato la disciplina del reato continuAtcai-e alle pene irrogate al predetto per altri reati giudicati con sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] /irrevocabile il 30 novembre 2016, della Corte di appello di Napoli /irrevocabile il 9 dicembre 2020,e del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],irrevocabile il 2 giugno 2020. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 665, commi 3 e 4, cod. proc. pen., in ragione dell'incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], risultando invece competente, quale giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Napoli. Infatti, la sentenza, per ultima divenuta irrevocabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2020, è stata annullata in pari data dalla Corte di cassazione nei confronti di altro coimputato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, sicché tale Corte, ai sensi dell'art. 665, comma 3 cod. proc. pen., rimane individuabile quale giudice dell'esecuzione competente per tutti gli imputati giudicati in quel processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il principio dell'unitarietà dell'esecuzione impone che, nei procedimenti con pluralità di imputati nei cui confronti è stata emessa la stessa sentenza che / comporta l'assegnazione della competenza a provvedere "in executivis" per taluno degli imputatr,rgi estende agli altri (Sez. 1, n. 31778 16/10/2020, Rv. 279802) La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia o no confermato la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi, Rv. 273104). 3. Dunque, nel caso di specie, in cui il procedimento a carico di più imputati risulta avere avuto il percorso descritto nel ricorso, la competenza funzionale a provvedere quale giudice dell'esecuzione sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei principi di cui sopra, spetta al giudice di appello di rinvio, a seguito dell'annullamento pronunziato dalla Corte di cassazione, ossia alla Corte di appello di Napoli, a prescindere dalla definizione del giudizio di rinvio per il coimputato. Pertanto, il provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], in quanto affetto da incompetenza funzionale e dunque da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 37309 del 09/09/2021, Rv. 282142), deve essere annullato senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli, affinché provveda sull'istanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello