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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 45689/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 9069/23, la Sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Lecce aveva confermato il decreto del Tribunale di Taranto di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque a [OSCURATO:PERSONA] e di confisca della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei beni ritenuti ad essa fittiziamente intestati (nel mezzo, vi erano state due sentenze di questa Corte con rinvio alla medesima Corte di appello). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la giurisprudenza di questa Corte escludeva il rimedio del ricorso straordinario per cassazione in materia di misure di prevenzione, ma che le argomentazioni addotte meritavano di essere sottoposte ad esame critico, visto che per condannato non poteva che intendersi il soggetto contro cui il processo viene condotto e che subisca un pregiudizio che incide sui suoi diritti fondamentali, anche in considerazione della significativa incidenza della misura della confisca nella vita e nel patrimonio del soggetto contro il quale viene applicata; inoltre la sentenza oggetto di ricorso aveva condannato il prevenuto al pagamento delle spese processuali, per cui anche per questo aspetto il ricorrente non poteva che qualificarsi come condannato.

Neppure era condivisibile l'argomentazione per la quale la decisione di legittimità costituiva una decisione ante iudicium come per le misure cautelari essendovi possibilità di esperire la revocatoria, e ciò poiché il vincolo cautelare è misura per definizione provvisoria, mentre la decisione sulla misura di prevenzione personale o patrimoniale, una volta giunta all'ultima decisione di legittimità, diviiene una decisione stabile, che assume i connotati tipici del giudicato; pertanto devi consentirsi anche al sottoposto a misura di prevenzione di esperire ricorso straordinario per Cassazione; il difensore sollecita quindi questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod.proc. pen.

Ciò premesso, il difensore lamenta errore di fatto per non avere La Corte di Cassazione preso visione della memoria difensiva e della allegata sentenza di assoluzione depositate con memoria successiva, sentenza che si poneva in contrasto assoluto con i presupposti di fatto ritenuti alla base della confisca di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. . 13199 del 21/07/2016 dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790) secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum" quali le decisioni in materia di misure di prevenzione, perché la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità; nella citata sentenza è stato chiarito che l'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella tradizionalmente utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare un'applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto.

È stato infatti precisato che il rimedio in esame deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato costantemente ribadito, ritenendo anche "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse" (Sez.1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle e altro, Rv. 271398).

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha preposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 9069/23, la Sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Lecce aveva confermato il decreto del Tribunale di Taranto di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque a [OSCURATO:PERSONA] e di confisca della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei beni ritenuti ad essa fittiziamente intestati (nel mezzo, vi erano state due sentenze di questa Corte con rinvio alla medesima Corte di appello). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la giurisprudenza di questa Corte escludeva il rimedio del ricorso straordinario per cassazione in materia di misure di prevenzione, ma che le argomentazioni addotte meritavano di essere sottoposte ad esame critico, visto che per condannato non poteva che intendersi il soggetto contro cui il processo viene condotto e che subisca un pregiudizio che incide sui suoi diritti fondamentali, anche in considerazione della significativa incidenza della misura della confisca nella vita e nel patrimonio del soggetto contro il quale viene applicata; inoltre la sentenza oggetto di ricorso aveva condannato il prevenuto al pagamento delle spese processuali, per cui anche per questo aspetto il ricorrente non poteva che qualificarsi come condannato. Neppure era condivisibile l'argomentazione per la quale la decisione di legittimità costituiva una decisione ante iudicium come per le misure cautelari essendovi possibilità di esperire la revocatoria, e ciò poiché il vincolo cautelare è misura per definizione provvisoria, mentre la decisione sulla misura di prevenzione personale o patrimoniale, una volta giunta all'ultima decisione di legittimità, diviiene una decisione stabile, che assume i connotati tipici del giudicato; pertanto devi consentirsi anche al sottoposto a misura di prevenzione di esperire ricorso straordinario per Cassazione; il difensore sollecita quindi questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod.proc. pen. Ciò premesso, il difensore lamenta errore di fatto per non avere La Corte di Cassazione preso visione della memoria difensiva e della allegata sentenza di assoluzione depositate con memoria successiva, sentenza che si poneva in contrasto assoluto con i presupposti di fatto ritenuti alla base della confisca di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. . 13199 del 21/07/2016 dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790) secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum" quali le decisioni in materia di misure di prevenzione, perché la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità; nella citata sentenza è stato chiarito che l'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella tradizionalmente utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare un'applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. È stato infatti precisato che il rimedio in esame deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato costantemente ribadito, ritenendo anche "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse" (Sez.1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle e altro, Rv. 271398). 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha preposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/1
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