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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21963/2026

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a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Filottrano E [OSCURATO:PERSONA].coop. in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 5513/2023 depositato il02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto collegiale n.cron. 8888/2024, dep. il 02/12/2024 dal Tribunale di Ancona che, aseguito di riassunzione del giudizio da parte della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].), originata dallacassazione con rinvio adottata da questa S.C., con ordinanza n.23629/2023, ha respinto l’opposizione allo stato passivo da essa propostanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi sociillimitatamente responsabili.2.

In tal modo è stato confermato il provvedimento di prime cure del G.D.che aveva ammesso la banca (originariamente la BCC di Filottrano) alpassivo della procedura per la somma di euro 846.946,39# con rangochirografario, relativamente al mutuo del 14/12/07 n. 308451, ritenuto sueccezione del curatore inefficace ex artt. 66 e 95 l.f. il relativo privilegiofondiario; nonché per la somma di euro 245.565,48# in chirografo,relativamente al mutuo del 3/10/12 rep. 318214, erogato a saldo delloscoperto del conto corrente 50647, anche in tal caso ritenendo la relativagaranzia ipotecaria inefficace su eccezione del curatore; nonché perl’ulteriore importo di euro 404.500,00 in relazione al mutuo chirografario37266; escludendo invece la richiesta di ammissione per euro 432.237,32in quanto relativa a somma pretesa nei confronti di terzo datore diipoteca, come tale non debitore dell’istante.

Venivano altresì adottateconseguenti statuizioni per lo stato passivo dei soci illimitatamenteresponsabili [OSCURATO:PERSONA] e Roberto.Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/20263.

Avverso la decisione resa all’esito del giudizio di rinvio dal Tribunale diAncona, la creditrice opponente ha proposto ricorso per cassazione, sullascorta di cinque motivi di impugnazione.4.

Il fallimento intimato si è costituito con controricorso, chiedendo ilrigetto dell’avversa impugnazione.

Successivamente, la curatela ha altresìdepositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione.5.

È stata, quindi, fissata adunanza camerale, in vista della quale ilricorrente e la curatela controricorrente hanno depositato una memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso proposto si articola su cinque motivi di impugnazione, cosìriassunti dalla stessa difesa del ricorrente:- I Motivo: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione di legge – error iniudicando de iure procedendi – Violazione e/o elusione dei limiti disindacato da parte del Giudice del Rinvio – Violazione/falsa applicazionedegli artt. 384 e 394 c.p.c., con riferimento alla statuizione contenuta neldecreto ex art. 99 L.F., n. cron. 8888/2024 di data 02/12/2024, quiimpugnato, emesso dal Tribunale di Ancona, quale giudice del rinviorispetto all’ordinanza di Codesta Suprema Corte racc. n. 23629/2023pubblicata il 02/08/2023, in relazione al primo e terzo motivo di ricorsoaccolti dalla Suprema Corte con l’ordinanza detta – Violazione e/o elusionedei limiti del giudicato – Violazione/falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 c.p.c.;- II Motivo: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione di legge – error iniudicando de iure procedendi – Violazione e/o elusione dei limiti disindacato da parte del Giudice del Rinvio – Violazione/falsa applicazionedegli artt. 384 e 394 c.p.c., con riferimento alla statuizione contenuta neldecreto ex art. 99 L.F., n. cron. 8888/2024 di data 02/12/2024, quiNumero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnato, emesso dal Tribunale di Ancona, quale giudice del rinviorispetto all’ordinanza di Codesta Suprema Corte racc. n. 23629/2023pubblicata il 02/08/2023, in relazione al quarto motivo di ricorso accoltidalla Suprema Corte con ordinanza detta – Violazione e/o elusione deilimiti del giudicato – Violazione/falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.e 324 c.p.c.;- III Motivo: art. 360 comma 1 n. 5, c.p.c.: Omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione fra le parti (la mancata estinzione delmutuo n. 1) – art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Violazione e falsaapplicazione degli artt. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, 4 e 7 della l. n.130/1999, 2697 c.c. e 111 c.p.c., con riferimento alla statuizionecontenuta nel decreto ex art. 99 L.F., n. cron. 8888/2024 di data02/12/2024, qui impugnato, emesso dal Tribunale di Ancona, qualegiudice del rinvio rispetto all’ordinanza di Codesta Suprema Corte racc. n.23629/2023 pubblicata il 02/08/2023, con cui la [OSCURATO:PERSONA] 2020 è stataritenuta priva di legittimazione in relazione al quarto motivo di ricorso perCassazione rivolto dalla BCC di Filottrano contro il decreto ex art. 99 L.F.n. 1961/2019 del Tribunale di Ancona;- IV Motivo: art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza inrelazione alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché inrelazione ai principi del “contraddittorio” e del “giusto processo”, anche aisensi degli artt. 24 e 111 Cost. – nullità dovuta da motivazione viziata dainsanabile travisamento e contraddittorietà, in merito alla già accertata, inseparato giudizio, esistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.,nonché in relazione all’intervenuta, similmente acclarata in separatogiudizio, cessione del contratto di mutuo del 2004, n. 296392, giustaordinanza della S.C., racc. n. 23629/2023, pubblicata il 02/08/2023.- V Motivo: art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Violazione di legge – Violazione/falsa applicazione art. 394 c.p.c. con riferimento alla statuizione contenutanel decreto ex art. 99 L.F., n. cron. 8888/2024 di data 02/12/2024, quiNumero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnato, emesso dal Tribunale di Ancona, quale giudice del rinviorispetto all’ordinanza di Codesta Suprema Corte racc. n. 23629/2023pubblicata il 02/08/2023, in relazione al secondo motivo di ricorsodichiarato assorbito dalla Suprema Corte con l’ordinanza detta - art. 360comma 1 n. 5, c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti (le pregresse ipoteche a favore della [OSCURATO:PERSONA]).2.

I motivi così proposti non possono trovare accoglimento.2.1 Parte ricorrente richiama sostanzialmente – sia con riguardo al I che alII motivo – una pretesa violazione da parte del giudice del rinvio delvincolo derivante dalla decisione cassatoria n. 23629/2023.Ma entrambi i mezzi di ricorso non colgono nel segno.E’ ben vero che esistono limiti alla cognizione del giudice del rinvio afronte della pronuncia rescindente di cassazione, ma vi è che tali sideterminante il rinvio del giudizio al giudice del merito.

Si è infatti stabilitoche i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a secondache la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione inordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altraragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto aduniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di dirittoenunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificarel'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nellaseconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti giàaccertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamentocomplessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione diquella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze giàverificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio,oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, puòcomportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché laNumero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alledirettive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto dellepreclusioni e decadenze pregresse (Cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 17240 del15/06/2023 – in precedenza anche Sez. 2, sent. n. 448 del 14/01/2020 eSez.

L, sent. n. 27337 del 24/10/2019).La pronuncia rescindente nel caso concreto non ha “escluso” i presuppostiper la revocabilità delle garanzie reali che assistevano i due contratti dimutuo azionati in giudizio, così come afferma la ricorrente, né tanto menoha “eradicato… l’unica ragione ostativa all’ammissione del credito dellaBanca” (vds. p. 20 del ricorso), ma più limitatamente ha ricordato qualisiano gli oneri probatori del curatore che, in via di eccezione, faccia valerel’inefficacia della garanzia reale ai sensi dell’art. 66 l.f. e 2901 c.c.,aggiungendo che “l’accertamento dell’eventus damni compiuto nel caso dispecie dal tribunale si pone del tutto al di fuori di questi criteri di indagine,perché individua tale situazione nella “produzione di nuova insolvenza”, acausa dell’“artificioso mantenimento in vita dell’impresa già decotta conconseguente differimento del momento della dichiarazione di fallimento”.Il tribunale era quindi tenuto, in sede di rinvio, a riesaminare i fatti allegatied i documenti prodotti in giudizio alla luce del criterio di riparto dell’onereprobatorio precisati dalla cassazione.

Il che è quanto avvenuto nel caso dispecie, come si può leggere chiaramente a p. 14 del decreto impugnato,ove appunto si richiama la giurisprudenza di legittimità sull’onereprobatorio del curatore in tema di eventus damni, o a pp. 17/23 dellostesso provvedimento, in cui si accerta la preesistenza di altri creditirispetto alla concessione della garanzia ipotecaria la cui esazione è stataimpedita o resa oltremodo difficoltosa – in una situazione di squilibriopatrimoniale evidente - proprio dalla suddetta operazione.

Né tantomeno,con tale accertamento, si è verificata una violazione del giudicato da partedel giudice del rinvio.Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il che vale anche rispetto al secondo motivo, che si riallaccia ad unpassaggio della pronuncia rescindente (quarto motivo dell’allora ricorso)che invitava il giudice del merito - a fronte di un contestato vizio dimotivazione – a rinnovare il proprio accertamento in ordine al fatto che ilmutuo n. 296393 dell’8 giugno 1994 fosse stato estinto o semplicementeceduto.

Non vi era quindi un definitivo accertamento da parte della S.C.(che del resto sarebbe stato precluso, in fatto, al giudice di legittimità),cosicché lo stesso – sia pure con motivazione sintetica – è statocorrettamente ripetuto dal giudice del rinvio.

Senza che – occorreaggiungere – tale accertamento sia stato qui contestato se non per unapretesa contrarietà al giudicato che in tesi (ma infondatamente) siriconnette alla pronuncia cassatoria con rinvio per un vizio di motivazione.Pertanto, in definitiva, entrambi i primi due motivi di ricorso vannorespinti.2.2.

Gli altri tre motivi di ricorso appaiono invece inammissibili:a) il terzo mezzo è esposto in modo inestricabile attraverso un coacervo divizi contraddittori, che si muovono ora sotto il paradigma dell’omessoesame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, ora sotto il profilodella violazione di legge, di cui al n. 3 della stessa norma.

Tuttavia, comecondivisibilmente ritenuto da Cass. n. 3397 del 06/02/2024, in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame difatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira arimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (conforme anche Cass. n. 26874/2018);b) il quarto motivo ripropone – dichiaratamente in via sussidiaria – lemedesime censure contenute nei primi due motivi, sotto un profilo diviolazione dell’obbligo di motivazione che evidentemente non sussiste,posto che il provvedimento impugnato, di ben 27 pagine, ripercorre lavicenda processuale con chiarezza e delinea in modo certamente superioreal c.d. minimo costituzionale l’iter logico-giuridico seguito per arrivare alladecisione;c) il quinto motivo, infine, non si confronta con la decisione e difetta dispecificità (oltre ad essere nuovamente profilato sia sul n. 3 che sul n. 5dell’art. 360 c.p.c.); non è infatti in discussione l’esattezza del principiosecondo cui le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso percassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, perdefinizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame delgiudice di rinvio, essendo impregiudicate (ex multis, Sez. 1 - , Ordinanzan. 37270 del 20/12/2022); tale principio è infatti ricordato dallo stessoprovvedimento impugnato che, tuttavia, esclude che in concreto laquestione assorbita sia stata riproposta dalla parte interessata in sede diriassunzione del giudizio di rinvio; affermazione che non è contrastataspecificamente (si riportano infatti, nel ricorso, alcune righe degli atti delgiudizio in cui la questione è puramente accennata, senza che venganoriportate in modo specifico la data di costituzione della precedente ipotecache escluderebbe l’eventus damni, quale fosse il bene gravato e per qualeimporto; neppure si spiega, al momento della costituzione della ipotecaritenuta inefficace, quale fosse lo stato della precedente garanzia e l’entitàdi un eventuale debito garantito).La genericità della deduzione non è dunque idonea a smentire ciò che sitrae dal provvedimento.Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/20264.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;per l’effetto condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in 7.200 euro (di cui euro 200per anticipazioni), oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, come perlegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Filottrano E [OSCURATO:PERSONA].coop. in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 5513/2023 depositato il02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del decreto collegiale n.cron. 8888/2024, dep. il 02/12/2024 dal Tribunale di Ancona che, aseguito di riassunzione del giudizio da parte della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].), originata dallacassazione con rinvio adottata da questa S.C., con ordinanza n.23629/2023, ha respinto l’opposizione allo stato passivo da essa propostanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi sociillimitatamente responsabili.2. In tal modo è stato confermato il provvedimento di prime cure del G.D.che aveva ammesso la banca (originariamente la BCC di Filottrano) alpassivo della procedura per la somma di euro 846.946,39# con rangochirografario, relativamente al mutuo del 14/12/07 n. 308451, ritenuto sueccezione del curatore inefficace ex artt. 66 e 95 l.f. il relativo privilegiofondiario; nonché per la somma di euro 245.565,48# in chirografo,relativamente al mutuo del 3/10/12 rep. 318214, erogato a saldo delloscoperto del conto corrente 50647, anche in tal caso ritenendo la relativagaranzia ipotecaria inefficace su eccezione del curatore; nonché perl’ulteriore importo di euro 404.500,00 in relazione al mutuo chirografario37266; escludendo invece la richiesta di ammissione per euro 432.237,32in quanto relativa a somma pretesa nei confronti di terzo datore diipoteca, come tale non debitore dell’istante. Venivano altresì adottateconseguenti statuizioni per lo stato passivo dei soci illimitatamenteresponsabili [OSCURATO:PERSONA] e Roberto.Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/20263. Avverso la decisione resa all’esito del giudizio di rinvio dal Tribunale diAncona, la creditrice opponente ha proposto ricorso per cassazione, sullascorta di cinque motivi di impugnazione.4. Il fallimento intimato si è costituito con controricorso, chiedendo ilrigetto dell’avversa impugnazione. Successivamente, la curatela ha altresìdepositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione.5. È stata, quindi, fissata adunanza camerale, in vista della quale ilricorrente e la curatela controricorrente hanno depositato una memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si articola su cinque motivi di impugnazione, cosìriassunti dalla stessa difesa del ricorrente:- I Motivo: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione di legge – error iniudicando de iure procedendi – Violazione e/o elusione dei limiti disindacato da parte del Giudice del Rinvio – Violazione/falsa applicazionedegli artt. 384 e 394 c.p.c., con riferimento alla statuizione contenuta neldecreto ex art. 99 L.F., n. cron. 8888/2024 di data 02/12/2024, quiimpugnato, emesso dal Tribunale di Ancona, quale giudice del rinviorispetto all’ordinanza di Codesta Suprema Corte racc. n. 23629/2023pubblicata il 02/08/2023, in relazione al primo e terzo motivo di ricorsoaccolti dalla Suprema Corte con l’ordinanza detta – Violazione e/o elusionedei limiti del giudicato – Violazione/falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 c.p.c.;- II Motivo: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione di legge – error iniudicando de iure procedendi – Violazione e/o elusione dei limiti disindacato da parte del Giudice del Rinvio – Violazione/falsa applicazionedegli artt. 384 e 394 c.p.c., con riferimento alla statuizione contenuta neldecreto ex art. 99 L.F., n. cron. 8888/2024 di data 02/12/2024, quiNumero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnato, emesso dal Tribunale di Ancona, quale giudice del rinviorispetto all’ordinanza di Codesta Suprema Corte racc. n. 23629/2023pubblicata il 02/08/2023, in relazione al quarto motivo di ricorso accoltidalla Suprema Corte con ordinanza detta – Violazione e/o elusione deilimiti del giudicato – Violazione/falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.e 324 c.p.c.;- III Motivo: art. 360 comma 1 n. 5, c.p.c.: Omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione fra le parti (la mancata estinzione delmutuo n. 1) – art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Violazione e falsaapplicazione degli artt. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, 4 e 7 della l. n.130/1999, 2697 c.c. e 111 c.p.c., con riferimento alla statuizionecontenuta nel decreto ex art. 99 L.F., n. cron. 8888/2024 di data02/12/2024, qui impugnato, emesso dal Tribunale di Ancona, qualegiudice del rinvio rispetto all’ordinanza di Codesta Suprema Corte racc. n.23629/2023 pubblicata il 02/08/2023, con cui la [OSCURATO:PERSONA] 2020 è stataritenuta priva di legittimazione in relazione al quarto motivo di ricorso perCassazione rivolto dalla BCC di Filottrano contro il decreto ex art. 99 L.F.n. 1961/2019 del Tribunale di Ancona;- IV Motivo: art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza inrelazione alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché inrelazione ai principi del “contraddittorio” e del “giusto processo”, anche aisensi degli artt. 24 e 111 Cost. – nullità dovuta da motivazione viziata dainsanabile travisamento e contraddittorietà, in merito alla già accertata, inseparato giudizio, esistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.,nonché in relazione all’intervenuta, similmente acclarata in separatogiudizio, cessione del contratto di mutuo del 2004, n. 296392, giustaordinanza della S.C., racc. n. 23629/2023, pubblicata il 02/08/2023.- V Motivo: art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Violazione di legge – Violazione/falsa applicazione art. 394 c.p.c. con riferimento alla statuizione contenutanel decreto ex art. 99 L.F., n. cron. 8888/2024 di data 02/12/2024, quiNumero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnato, emesso dal Tribunale di Ancona, quale giudice del rinviorispetto all’ordinanza di Codesta Suprema Corte racc. n. 23629/2023pubblicata il 02/08/2023, in relazione al secondo motivo di ricorsodichiarato assorbito dalla Suprema Corte con l’ordinanza detta - art. 360comma 1 n. 5, c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti (le pregresse ipoteche a favore della [OSCURATO:PERSONA]).2. I motivi così proposti non possono trovare accoglimento.2.1 Parte ricorrente richiama sostanzialmente – sia con riguardo al I che alII motivo – una pretesa violazione da parte del giudice del rinvio delvincolo derivante dalla decisione cassatoria n. 23629/2023.Ma entrambi i mezzi di ricorso non colgono nel segno.E’ ben vero che esistono limiti alla cognizione del giudice del rinvio afronte della pronuncia rescindente di cassazione, ma vi è che tali sideterminante il rinvio del giudizio al giudice del merito. Si è infatti stabilitoche i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a secondache la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione inordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altraragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto aduniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di dirittoenunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificarel'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nellaseconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti giàaccertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamentocomplessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione diquella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze giàverificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio,oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, puòcomportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché laNumero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alledirettive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto dellepreclusioni e decadenze pregresse (Cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 17240 del15/06/2023 – in precedenza anche Sez. 2, sent. n. 448 del 14/01/2020 eSez. L, sent. n. 27337 del 24/10/2019).La pronuncia rescindente nel caso concreto non ha “escluso” i presuppostiper la revocabilità delle garanzie reali che assistevano i due contratti dimutuo azionati in giudizio, così come afferma la ricorrente, né tanto menoha “eradicato… l’unica ragione ostativa all’ammissione del credito dellaBanca” (vds. p. 20 del ricorso), ma più limitatamente ha ricordato qualisiano gli oneri probatori del curatore che, in via di eccezione, faccia valerel’inefficacia della garanzia reale ai sensi dell’art. 66 l.f. e 2901 c.c.,aggiungendo che “l’accertamento dell’eventus damni compiuto nel caso dispecie dal tribunale si pone del tutto al di fuori di questi criteri di indagine,perché individua tale situazione nella “produzione di nuova insolvenza”, acausa dell’“artificioso mantenimento in vita dell’impresa già decotta conconseguente differimento del momento della dichiarazione di fallimento”.Il tribunale era quindi tenuto, in sede di rinvio, a riesaminare i fatti allegatied i documenti prodotti in giudizio alla luce del criterio di riparto dell’onereprobatorio precisati dalla cassazione. Il che è quanto avvenuto nel caso dispecie, come si può leggere chiaramente a p. 14 del decreto impugnato,ove appunto si richiama la giurisprudenza di legittimità sull’onereprobatorio del curatore in tema di eventus damni, o a pp. 17/23 dellostesso provvedimento, in cui si accerta la preesistenza di altri creditirispetto alla concessione della garanzia ipotecaria la cui esazione è stataimpedita o resa oltremodo difficoltosa – in una situazione di squilibriopatrimoniale evidente - proprio dalla suddetta operazione. Né tantomeno,con tale accertamento, si è verificata una violazione del giudicato da partedel giudice del rinvio.Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il che vale anche rispetto al secondo motivo, che si riallaccia ad unpassaggio della pronuncia rescindente (quarto motivo dell’allora ricorso)che invitava il giudice del merito - a fronte di un contestato vizio dimotivazione – a rinnovare il proprio accertamento in ordine al fatto che ilmutuo n. 296393 dell’8 giugno 1994 fosse stato estinto o semplicementeceduto. Non vi era quindi un definitivo accertamento da parte della S.C.(che del resto sarebbe stato precluso, in fatto, al giudice di legittimità),cosicché lo stesso – sia pure con motivazione sintetica – è statocorrettamente ripetuto dal giudice del rinvio. Senza che – occorreaggiungere – tale accertamento sia stato qui contestato se non per unapretesa contrarietà al giudicato che in tesi (ma infondatamente) siriconnette alla pronuncia cassatoria con rinvio per un vizio di motivazione.Pertanto, in definitiva, entrambi i primi due motivi di ricorso vannorespinti.2.2. Gli altri tre motivi di ricorso appaiono invece inammissibili:a) il terzo mezzo è esposto in modo inestricabile attraverso un coacervo divizi contraddittori, che si muovono ora sotto il paradigma dell’omessoesame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, ora sotto il profilodella violazione di legge, di cui al n. 3 della stessa norma. Tuttavia, comecondivisibilmente ritenuto da Cass. n. 3397 del 06/02/2024, in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame difatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira arimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/2026inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (conforme anche Cass. n. 26874/2018);b) il quarto motivo ripropone – dichiaratamente in via sussidiaria – lemedesime censure contenute nei primi due motivi, sotto un profilo diviolazione dell’obbligo di motivazione che evidentemente non sussiste,posto che il provvedimento impugnato, di ben 27 pagine, ripercorre lavicenda processuale con chiarezza e delinea in modo certamente superioreal c.d. minimo costituzionale l’iter logico-giuridico seguito per arrivare alladecisione;c) il quinto motivo, infine, non si confronta con la decisione e difetta dispecificità (oltre ad essere nuovamente profilato sia sul n. 3 che sul n. 5dell’art. 360 c.p.c.); non è infatti in discussione l’esattezza del principiosecondo cui le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso percassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, perdefinizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame delgiudice di rinvio, essendo impregiudicate (ex multis, Sez. 1 - , Ordinanzan. 37270 del 20/12/2022); tale principio è infatti ricordato dallo stessoprovvedimento impugnato che, tuttavia, esclude che in concreto laquestione assorbita sia stata riproposta dalla parte interessata in sede diriassunzione del giudizio di rinvio; affermazione che non è contrastataspecificamente (si riportano infatti, nel ricorso, alcune righe degli atti delgiudizio in cui la questione è puramente accennata, senza che venganoriportate in modo specifico la data di costituzione della precedente ipotecache escluderebbe l’eventus damni, quale fosse il bene gravato e per qualeimporto; neppure si spiega, al momento della costituzione della ipotecaritenuta inefficace, quale fosse lo stato della precedente garanzia e l’entitàdi un eventuale debito garantito).La genericità della deduzione non è dunque idonea a smentire ciò che sitrae dal provvedimento.Numero registro generale 1024/2025Numero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21963/2026Data pubblicazione 26/06/20264. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;per l’effetto condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in 7.200 euro (di cui euro 200per anticipazioni), oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, come perlegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente
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