CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18997/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti a mezzo dei rispettivi difensori, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si lamenta il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3-5 ove la Corte ha indicato i plurimi e convergenti elementi probatori attraverso i quali disattendere la ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti); osservato che il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta il vizio della motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel reato di lesioni dolose ai sensi dell'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di congrua motivazione con cui la Corte d'appello ha evidenziato come, in virtù del ruolo assunto dal ricorrente nell'episodio delittuoso, non fosse ragionevole ipotizzare che la rapina fosse evento imprevedibile e non voluto (si vedano pagg. 4-5), in aderenza al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479-01); osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore