CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3572/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 325/02/20 depositata in data 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero il silenzio rifiuto a fronte dell'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; il sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto qui intimato; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che spettasse all'Ufficio dimostrare la sussistenza dell'autonoma organizzazione e non, invece, al contribuente la sua insussistenza; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha fatto corretto governo dei principi in tema di attribuzione dell'onere della prova nella lite di rimborso, del quale ha ritenuto nel concreto gravato il contribuente (tra molte, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020); - il secondo motivo si duole ancora ex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. della violazione dell'art. 2 del d. Lgs. n. 446 del 1997 per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante la collaborazione con il contribuente di due soggetti svolgenti la medesima attività professionale del contribuente stesso; - il motivo è fondato, avendo la CTR - erroneamente - attribuito "valore neutro" ai compensi erogati a terzi da parte del contribuente, mentre tali elementi sono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista ove emerga che siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. (Cass. Sez. 6 - 5, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Ordinanza n. 23557 del 18/11/2016; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30370 del 29/11/2019); pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma,