CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39036/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 aggravato dall'ingente quantità. L'imputato, con ricorso affidato al difensore di fiducia, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato il giudizio di gravità del fatto ancorandolo al quantitativo di principio attivo dello stupefacente detenuto e (oltre 1,600.000 dosi) e alla capacità a delinquere dell'imputata, espressasi in un contesto di organizzazione del trasporto dello stupefacente in vista della sua collocazione sul mercato e persona che aveva curato il reperimento dello stupefacente in Marocco. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della gravità del fatto e del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato che non aveva allegato elementi significativi di una valutazione attenuata ai fini dell'applicazione delle circostanze innominate tengono conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere stensore Il resdente