CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/04/2026 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, decidendo ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto nella misura concordata la pena inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nella imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione adducendo che, mancando la prova della responsabilità dell'imputato, il quale avrebbe in realtà detenuto la sostanza stupefacente per solo uso personale, non poteva escludersi una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen. 3. Deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., perché l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudiziodi legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M