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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05139/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26606-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1271/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza 10 giugno 2021, n. 1271 della Corte d’appello di Catania.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, a p. 1 del ricorso, afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 16 luglio 2021.

A norma dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., insieme col ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Il ricorrente ha omesso di depositare la relazione di notificazione della sentenza, ma l’improcedibilità è evitata perché la sentenza munita di relata è stata comunque depositata dal controricorrente (cfr. tra le varie, SSUU. n.10648/2017).

Ebbene, da tale produzione risulta che la sentenza è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata, ai difensori costituiti nel grado di appello, il giorno 24 giugno 2021.

Il termine breve di impugnazione, a norma degli artt. 325, comma 2 e 326, comma 1, c.p.c., è scaduto, quindi, il 23 settembre 2021 (considerando la sospensione nel periodo feriale)31.

2. Il ricorso, che dagli atti risulta esser stato notificato il 14 ottobre 2021, è pertanto tardivo e di conseguenza inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/200 2, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26606-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1271/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza 10 giugno 2021, n. 1271 della Corte d’appello di Catania. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, a p. 1 del ricorso, afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 16 luglio 2021. A norma dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., insieme col ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Il ricorrente ha omesso di depositare la relazione di notificazione della sentenza, ma l’improcedibilità è evitata perché la sentenza munita di relata è stata comunque depositata dal controricorrente (cfr. tra le varie, SSUU. n.10648/2017). Ebbene, da tale produzione risulta che la sentenza è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata, ai difensori costituiti nel grado di appello, il giorno 24 giugno 2021. Il termine breve di impugnazione, a norma degli artt. 325, comma 2 e 326, comma 1, c.p.c., è scaduto, quindi, il 23 settembre 2021 (considerando la sospensione nel periodo feriale)31. 2. Il ricorso, che dagli atti risulta esser stato notificato il 14 ottobre 2021, è pertanto tardivo e di conseguenza inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/200 2, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c
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