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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10369/2026

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egata in atti dall’[OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica digitale [OSCURATO:EMAIL] domicilia.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA].- intimata -per la correzione dell’ordinanza, n. cron. 13386/2024, della CORTE DICASSAZIONE, pubblicata il giorno 15/05/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno15/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24868/2025Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 10369/2026Data pubblicazione 20/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del suosocio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], con “istanza” datata 4dicembre 2025, ha chiesto, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., lacorrezione dell’ordinanza di questa Corte n. 13386 del 2024 nella parte in cui,alla pagina 2, righi 1 e 2, è indicato, per mero errore materiale, qualeprovvedimento impugnato, “il decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data26/5/2016 dal Tribunale di Catania”, in luogo di “sentenza n. 1040/2016 dellaCorte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessa il 20.04.2016 edepositata il 26.05.2016”.2.

Tale istanza è stata ritualmente iscritta e notificata, il 4 dicembre 2025,a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, la quale non hasvolto difese in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che l’ordinanza resa da Cass. n.13386 del 2024 ha definito il giudizio di legittimità n. 21187 del 2016, aventead oggetto il ricorso promosso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del socio illimitatamente responsabile GaetanoCaleca, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa,avverso “la sentenza n. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, TerzaSezione Civile, emessa il 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016 nella causacivile iscritta al n. 1010/2013” (cfr. pag. 1 di detto ricorso).2.

Fermo quanto precede, l’odierna istanza del menzionato Fallimento èvolta ad ottenere la correzione dell’ordinanza suddetta – con cui questa Corteha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviata la causa allaCorte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui ha demandato laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità – contenutonell’epigrafe della stessa (pagina 2, righi 1 e 2), laddove è indicato, per meroNumero registro generale 24868/2025Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 10369/2026Data pubblicazione 20/04/2026errore materiale, quale provvedimento impugnato, “il decreto nr. 1040/2016pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania”, in luogo di “sentenzan. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessail 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016”.Essa merita accoglimento, atteso che, come si è già riferito, dagli atti delfascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione(n.r.g. 21187/2016), emerge, affatto agevolmente, che il ricorso ivi promossodall’indicato Fallimento ebbe ad oggetto “la sentenza n. 1040/2016 dellaCorte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessa il 20.04.2016 edepositata il 26.05.2016 nella causa civile iscritta al n. 1010/2013” (cfr. pag.1 di detto ricorso).Da un lato, dunque, i riferimenti alla “sentenza” rinvenibili nellamotivazione (in fatto ed in diritto) di detta ordinanza, nonché nel suodispositivo, devono logicamente intendersi riferiti alla impugnata sentenzadella corte palermitana; dall’altro, che risulta del tutto sprovvista diqualsivoglia giustificazione, l’indicazione, nell’epigrafe della medesimaordinanza, del “decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dalTribunale di Catania”.3.

Deve disporsi, quindi, la correzione dell’ordinanza de qua nei terminidi cui al dispositivo.4.

Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (cfr. Cass., SU, n. 29432 del 2024; Cass., SU, n. 9438 del2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e26566 del 2023; Cass. n. 5082 del 2024).

P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale rinvenibilenell’ordinanza di questa Corte n. 13386 del 2024, in particolare sostituendosi,nell’epigrafe della stessa (pagina 2, righi 1 e 2), alla locuzione «il decreto nr.1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania», quellaNumero registro generale 24868/2025Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 10369/2026Data pubblicazione 20/04/2026“sentenza n. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, Terza SezioneCivile, emessa il 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art.288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo Crolla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egata in atti dall’[OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica digitale [OSCURATO:EMAIL] domicilia.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA].- intimata -per la correzione dell’ordinanza, n. cron. 13386/2024, della CORTE DICASSAZIONE, pubblicata il giorno 15/05/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno15/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24868/2025Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 10369/2026Data pubblicazione 20/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del suosocio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], con “istanza” datata 4dicembre 2025, ha chiesto, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., lacorrezione dell’ordinanza di questa Corte n. 13386 del 2024 nella parte in cui,alla pagina 2, righi 1 e 2, è indicato, per mero errore materiale, qualeprovvedimento impugnato, “il decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data26/5/2016 dal Tribunale di Catania”, in luogo di “sentenza n. 1040/2016 dellaCorte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessa il 20.04.2016 edepositata il 26.05.2016”.2. Tale istanza è stata ritualmente iscritta e notificata, il 4 dicembre 2025,a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, la quale non hasvolto difese in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che l’ordinanza resa da Cass. n.13386 del 2024 ha definito il giudizio di legittimità n. 21187 del 2016, aventead oggetto il ricorso promosso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del socio illimitatamente responsabile GaetanoCaleca, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa,avverso “la sentenza n. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, TerzaSezione Civile, emessa il 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016 nella causacivile iscritta al n. 1010/2013” (cfr. pag. 1 di detto ricorso).2. Fermo quanto precede, l’odierna istanza del menzionato Fallimento èvolta ad ottenere la correzione dell’ordinanza suddetta – con cui questa Corteha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviata la causa allaCorte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui ha demandato laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità – contenutonell’epigrafe della stessa (pagina 2, righi 1 e 2), laddove è indicato, per meroNumero registro generale 24868/2025Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 10369/2026Data pubblicazione 20/04/2026errore materiale, quale provvedimento impugnato, “il decreto nr. 1040/2016pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania”, in luogo di “sentenzan. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessail 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016”.Essa merita accoglimento, atteso che, come si è già riferito, dagli atti delfascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione(n.r.g. 21187/2016), emerge, affatto agevolmente, che il ricorso ivi promossodall’indicato Fallimento ebbe ad oggetto “la sentenza n. 1040/2016 dellaCorte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessa il 20.04.2016 edepositata il 26.05.2016 nella causa civile iscritta al n. 1010/2013” (cfr. pag.1 di detto ricorso).Da un lato, dunque, i riferimenti alla “sentenza” rinvenibili nellamotivazione (in fatto ed in diritto) di detta ordinanza, nonché nel suodispositivo, devono logicamente intendersi riferiti alla impugnata sentenzadella corte palermitana; dall’altro, che risulta del tutto sprovvista diqualsivoglia giustificazione, l’indicazione, nell’epigrafe della medesimaordinanza, del “decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dalTribunale di Catania”.3. Deve disporsi, quindi, la correzione dell’ordinanza de qua nei terminidi cui al dispositivo.4. Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (cfr. Cass., SU, n. 29432 del 2024; Cass., SU, n. 9438 del2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e26566 del 2023; Cass. n. 5082 del 2024). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale rinvenibilenell’ordinanza di questa Corte n. 13386 del 2024, in particolare sostituendosi,nell’epigrafe della stessa (pagina 2, righi 1 e 2), alla locuzione «il decreto nr.1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania», quellaNumero registro generale 24868/2025Numero sezionale 1742/2026Numero di raccolta generale 10369/2026Data pubblicazione 20/04/2026“sentenza n. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, Terza SezioneCivile, emessa il 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art.288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo Crolla
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