CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 04005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LéeCE avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLOCS—EZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; freweitk LE udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore(AnTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo L MG(=iro [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 19 febbraio 2021, che ha confermato la sentenza resa in data 1 ottobre 2019 dal Tribunale di Taranto, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159„ perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, come da provvedimento del Tribunale di Taranto del 29 gennaio 2015 (notificatogli il 21 dicembre 2021), non aveva ottemperato, nel termine fissato in mesi due dal giorno della notifica, all'ordine di deposito della cauzione di euro 516,00, né aveva offerto garanzie sostitutive. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., perché il decreto di citazione nel giudizio di appello era stato erroneamente notificato a un diverso difensore da quello di fiducia nominato dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 192, 243 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il legislatore, se da una parte ha stabilito una sorta di "automatismo" tra l'applicazione di una misura dì prevenzione e l'imposizione dell'obbligo di versamento della cauzione, dall'altra non ha stabilito che il termine entro il quale adempiere al versamento della cauzione coincidt, necessariamente con l'efficacia esecutiva provvisoria del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di valutare la documentazione fornita dalla difesa in ordine allo stato di indigenza dell'imputato e, quindi, comprovante la sua impossibilità a ottemperare all'ordine di deposito della cauzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo appare infondato!va rilevato che dall'esame del fascicolo risulta che il difensore nominato di fiducia è l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, cioè quello presente nell'udienza e corrisponde con quello indicato nel decreto di citazione in appello. L'atto di appello è stato redatto dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi con studio in Bari. Nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era sempre presente lo stesso difensore che nulla ha eccepito in merito all'errata notifica a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'omonimo avvocato di Brindisi. Per di più, nell'atto di nomina dell'imputato del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono riportati entrambi gli studi di Bari e di Brindisi e l'imputato dopo aver indicato di eleggere domicilio genericamente con l'espressione "come sopra", non specifica in modo preciso il luogo, sicché non appare chiaro se lo stesso abbia eletto domicilio nello studio del proprio difensore sito nella città di Bari o in quello sito nella città di Brindisi o nella propria residenza personale. In ogni caso, trattandosi di una nullità a regime intermedio, la stessa andava eccepita nel corso del giudizio di appello, sicché ritiene il Collegio che la stessa si sia sanata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non possa essere più rilevata nel presente giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Rv. 269058). 2. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. I giudici di merito hanno ingiustificatamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale relativa all'acquisizione e alla valutazione della documentazione ISEE allegata all'atto di appello, tesa a dimostrare che l'inadempimento al deposito della cauzione oggetto della contestazione era stato incolpevole, per assenza di alcun reddito, dal quale attingere le relative somme di danaro da versare. La richiesta di produzione mediante allegazione dei documenti all'atto ciii appello costituiva una inequivoca richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, trattandosi di esplicita istanza di assunzione di nuove prove documentali, formulata nello stesso atto di appello, sicché l'omessa pronuncia su tale istanza si è concretizzata nell'omessa valutazione della indispensabilità stessa della nuova prova. La Corte di appello, invece, ha erroneamente ritenuto che tale istanza non fosse formulata per la mancanza di una esplicita e formale enunciazione in tal senso, senza rendersi conto che essa si evinceva dal tenore complessivo dell'atto di appello incentrato sulla asserita incolpevole omissione dell'imputato, stante la mancanza di reddito, per come risultante dalla documentazione I:SEE allegata al medesimo atto dì impugnazione. 3. A seguito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello di Lecce. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 20/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]