CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6516/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del controricorso; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8761/33/15, pronunciata in data 3 febbraio 2015 e pubblicata in data 6 ottobre 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TF3030205836/12 l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rettificava in aumento il reddito di impresa dell'anno 2007 della [OSCURATO:SOCIETA]., elevando la base imponibile dell'importo di 287.350,00 €, addebitando alla società la contabilizzazione di costi non inerenti e in specie del costo dedotto per l'acquisto di supporti informatici contenenti i piani operativi di fabbricazione dei prodotti (travi saldate) e le procedure esecutive da adottare per la realizzazione delle travi; ciò in quanto la lavorazione delle travi non era effettuata direttamente dalla società, che svolgeva solo attività di commercializzazione delle stesse e non possedeva i macchinari necessari né disponeva di dipendenti tecnici addetti all'utilizzo di tali elaborazioni informatiche; la società in questione si limitava cioè a vendere il prodotto finito che era lavorato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall'ufficio, con la sentenza n. 8761/33/2015, pronunciata in data 3 febbraio 2015 e pubblicata in data 6 ottobre 2015. In particolare, la C.T.R. riteneva il costo inerente in quanto la società, che per statuto svolge attività di commercio dei prodotti metallici con possibilità di eseguire le fasi preparatorie mediante l'impiego di ogni tecnologia, vendeva i prodotti che faceva lavorare dalla propria controllata in base a un contratto di appalto, con fornitura r.g. n. 6514/2016 2 Cons. est. kIerico Lume di materie prime e di procedure informatiche riguardanti le specifiche di produzione, i cui costi quindi concorrevano a formare il proprio reddito di impresa. 3. Ricorre, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, l'Agenzia delle entrate, con due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1. In data 11 gennaio 2022 la controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in I. 17 dicembre 2018, n. 136, relativa all'avviso di accertamento n. TF3030205836/12, indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n. 8761/33/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. E' altresì in atti nota di Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rivolta all'Avvocatura dello Stato che comunica che la domanda di definizione della lite pendente è risultata regolare, anche a fronte dell'avvenuto pagamento della prima rata ed è pertanto cessata la materia del contendere. Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta formulata dall'Agenzia delle entrate nella predetta comunicazione, ove ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prima rata, previsto per il perfezionamento della definizione, di cui all'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, deve dichiararsi l'estinzione del processo. r.g. n. 65161,2016 3 Cons. est. fkderico Lume 2. Ai sensi dell'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; pone le spese a carico della parte