CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ter//6 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per concorso nei reati di danneggiamento e violenza privata. 2. Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge in relazione, rispettivamente, alla configurabilità del concorso nel reato di danneggiamento, in quello di violenza privata e rispetto all'affermazione di colpevolezza senza prova oltre ogni ragionevole dubbio (con conseguente violazione dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, secondo direttrici di censura estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Invero, sono precluse alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). I motivi, peraltro, sono inammissibili anche perché reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre che prospettati, quanto al tema del concorso nel reato, secondo indicazioni interpretative non conformi alla costante giurisprudenza in tema di reato commesso da più persone: il contributo di ciascuno è comunque valutato come azione concorrente, al di là della sua manifestazione specifica rispetto alla concreta condotta commissiva. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il