CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 44154/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2/3/2020 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari confermava la condanna del D'Ambrosio alla pena di anni undici di reclusione ed €2.400,00 multa, per i reati di associazione per delinquere, nonché per la commissione di tredici rapine. 2. Avverso la suddetta pronuncia, l'imputato ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, deduce cumulativamente la violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che la condotta ascritta andava al più ricondotta nell'ipotesi del concorso di persone nelle singole rapine contestate, senza che sussistessero gli elementi per ritenere configurato il reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, D'Ambrosio ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riguardo al travisamento della prova dei reati fine. Si sostiene che la Corte di appello avrebbe confermato l'individuazione del D'Ambrosio quale uno dei correi sulla base di elementi vaghi ed indimostrati, omettendo di sottoporre ad un adeguato vaglio di attendibilità le dichiarazioni provenienti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso del D'Ambrosio veniva dichiarato inammissibile dalla Seconda sezione di questa Corte, con la sentenza n. 11325 del 12/2/2021. A seguito della proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., questa Sezione - con sentenza n. 27709 del 15/6/2021 - revocava la sentenza impugnata, riconoscendo che l'avviso di fissazione dell'udienza non era stato notificato al difensore del D'Ambrosio, sicchè si procedeva alla nuova fissazione dell'udienza di discussione. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre premettere che i primi due motivi di ricorso, pur essendo proposti sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, si traducono in una sostanziale contestazione delle risultanze probatorie in punto di fatto, nel tentativo di sovvertire le conclusioni cui sono giunte le concordi sentenze di merito. In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato e che non possono essere dedotti sulla base della valutazione del compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio, ove non riversato in sentenza.La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Quanto detto comporta che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). Non sono ammissibili, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). 2.1. Fatta tale premessa, si rileva in primo luogo come il ricorrente si sia limitato a contestare la configurabilità della partecipazione all'associazione a delinquere, ipotizzando la sussistenza del mero concorso nei reati fine, richiamando i principi generali che distinguono le due ipotesi, ma senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che, con ragionamento pienamente logico e coerente, ha ricostruito le dinamiche esistenti tra i vari associati, descrivendo un quadro pienamente compatibile con la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. È stata valorizzata, peraltro, la stabilità dei rapporti tra gli autori delle rapine, il fatto che agissero secondo uno schema collaudato e con precisa ripartizione di ruoli, nonché l'indeterminatezza del programma criminoso, attestato anche dall'elevato numero di rapine compiute dagli associati. Il ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, gli accordi e la programmazione sarebbero stati limitati ai singoli episodi delittuosi posti in essere. Si tratta di una deduzione versata in fatto e contraddetta dall'esaustiva illustrazione delle modalità operative con le quali sono state eseguiti i reati fine, sicché deve ritenersi che la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello sia immune da censure. 3. Manifestamente infondate sono le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso, con il quale si è, in primo luogo, contestata la contraddittorietà delle dichiarazioni, auto ed eteroacusatorie, rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state ritenute attendibili in mancanza di qualsivoglia elemento di riscontro. In particolare, si sottolineano le contraddizioni in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA] che, inizialmente, negava di conoscere il D'Ambrosio, per poi ammettere che - ad alcuni episodi criminosi - aveva partecipato un soggetto di nome "Ettore", identificato nell'odierno imputato. Anche tale motivo di doglianza è manifestamente infondato, essendo volto unicamente ad una diversa lettura delle risultanze probatorie. La sentenza impugnata, invero, ha compiuto una completa ed attenta disamina delle dichiarazioni rese dai correi, individuando plurimi riscontri, derivanti non solo dalla convergenza delle dichiarazioni etero ed autoaccusatorie, ma anche da riscontri esterni, quali le riprese delle videocamere di sorveglianza. Né vale a sovvertire il quadro probatorio complessivo la sola incertezza mostrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale inizialmente avrebbe negato di conoscere il D'Ambrosio, per poi ammettere che questi - conosciuto con il nome di Ettore - prese parte ad alcune rapine, aggiungendo che inizialmente non aveva riferito tale circostanza "perché aveva paura". L'iniziale reticenza del [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver trovato una ragionevole giustificazione, non inficia la motivazione nel suo complesso, né in ordine all'individuazione del D'Ambrosio quale autore dei reati contestati, posto che tale affermazione è ampiamente giustificata dal restante materiale probatorio.4. Il terzo motivo di ricorso, concernente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato per una pluralità di ragioni. Nella determinazione della pena, la Corte di appello ha dato conto, sia pur sinteticamente, degli indici di valutazione applicati, rilevando che l'imputato era gravato dalla recidiva reiterata specifica e che dal dibattimento non fosse emerso alcun elemento favorevole. Una volta accertato che il giudice di merito ha compiuto e, sia pur sinteticamente, motivato la valutazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche, tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (da ultimo, Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ne consegue che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) 5. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec