CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 05913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4202/2020 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il provvedimento del Tribunale di Bari, depositato in data 20 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimentoimpugnato il Tribunale di Bari ha rigettato il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del provvedimento di sospensione della vendita fallimentare disposta, ai sensi dell’art. 107, quarto comma, l. fall. 2. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il rimedio impugnatorio esperibile da parte della società reclamante avverso il predetto provvedimento era quello previsto e regolato dall’art. 36 l. fall., posto che il provvedimento di sospensione della vendita del compendio aziendale disposto ai sensi del quarto comma dell’art. 107 l. fall. erariconducibile al curatore fallimentare e non già al giudice delegato, al quale era stato semplicemente comunicato il provvedimento, ai sensi del successivo quinto comma, medesima legge. Il Tribunale ha altresì evidenziato che il predetto provvedimento di sospensione era espressione, comunque, di un potere discrezionale del curatore , la cui decisione non poteva pertanto essere sindacata in sede giurisdizionale. 3.Il provvedimento, pubblicatoil 20 novembre 2019 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricorsi, con i quali hanno anche proposto ricorsi incidentali. La [OSCURATO:SOCIETA]depositava controricorso ai ricorsi incidentali. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 2. È stato infatti proposto dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, c.p.c. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bari, Sezione Fallimentare nel giudizio ex art. 26 L.F.,con il quale il Tribunale aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sospensione delle operazioni di vendita all’astaex art. 107, comma 4, L.F. di un ramo di azienda della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con il ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. sollevava quattro motivi di censura per aver ilTribunale erroneamente ritenuto: (i) che la condotta adottata dalla Curatela configurasse la fattispecie di cui all’art.107, comma 4, L.F., anziché quella diversa ex art. 107, comma 5, L.F.; (ii) che l’unico rimedio esperibile nel caso di specie fosse il reclamo ex art. 36 L.F.,anziché quello ex art. 26 L.F. proposto dalla società;(iii) che, in ogni caso, le decisioni assunte dal Curatore ex art. 107, comma 4, L.F. nonpotesseroessere oggetto di impugnazione, neppure mediante lo strumento delreclamo ex art. 36 L.F.; (iv) legittima la scelta dei Curatori di sospendere le operazioni di vendita, nonostante l’aggiudicazione provvisoria in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., tenuto conto dell’offerta migliorativa successivamente pervenuta da altro soggetto (VIFRAMS.r.l.). 4. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a notificare controricorso e ricorso incidentale, censurando la statuizione del Tribunale Fallimentare nella parte in cui non aveva preliminarmente dichiarato l’inammissibilità per tardività del reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:SOCIETA]. notificava controricorso e ricorso incidentale, sollevando le seguenti censure:(a) per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per tardività del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (b) per omessa pronuncia sulla eccezione di carenza di interesse ad agire di LEFS.r.l.; (c) per omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. 6. La [OSCURATO:SOCIETA]., in prossimità dell’adunanza camerale, ha “ rinunciato ” al ricorso. 6.1 La [OSCURATO:SOCIETA]. ha rappresentato che: -nella procedura fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]. pendente presso il Tribunale di Bari, a seguito della istanza formulata dai Curatori, il [OSCURATO:PERSONA] aveva procedutoa fissare una nuova data per l’espletamento delle operazioni di vendita telematica del ramo di azienda oggetto del presente giudizio, indicando il periodo tra il 13 ed il 20.07.2020; - in data 20.07.2020 la procedura competitiva si era conclu sa con aggiudicazione provvisoria del ramo di azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; -con provvedimento del 3.09.2020 il [OSCURATO:PERSONA] aveva provvedutoalla ratifica dell’aggiudicazione provvisoria; -in data 30.09.2020 la società LEF e la [OSCURATO:PERSONA] avevano provveduto alla sottoscrizione dell’atto di cessione del suddetto ramo di azienda. 7. Ritiene pertanto la Corte che siacosì venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in relazione alla materia del contendere, come documentato anche dalla ricorrente nella sua istanza di “rinuncia” al ricorso per cassazione, con la necessità di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, stante la cessazione del l’interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione di avvenimenti accaduti successivamente alla data di costituzione delle partinel presente giudizio. P.Q.M dichiara cessata la materia del con