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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 agosto 2026

Cassazione n. 24686/2026

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6 [OSCURATO:PERSONA];2968 - controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 370/2024 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 19705/2024Numero sezionale 2968/2026PALERMO, depositata il 08/07/2024 R.G.N. 11/2022; Numero di raccolta generale 24686/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 18/08/202617/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La società ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Palermo che,riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso del lavoratore volto a ottenereil pagamento di differenze retributive maturate nel corso dell’attività lavorativa diportierato notturno prestata presso una struttura alberghiera gestita dall’odiernaricorrente, a titolo di compenso per lavoro straordinario e/o supplementare.2.

Il ricorso, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato affidato a tre motivi di censura dellasentenza d’appello, a cui ha resistito il lavoratore con controricorso depositato in data7.11.2024.3.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanzanel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va in limine dichiarata l’inammissibilità del controricorso in quanto depositato oltreil termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale (art. 370, comma 1, c.p.c.).2.

I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:I. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.;II. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n., 3 c.p.c., si censura lasentenza per violazione dell’art 36 Cost.;III. con il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si eccepiscela violazione dell’art. 3 del r.d. n. 692/1923 e dell’articolo unico del r.d. n. 2657/23, nonchédell’art. 5 del r.d. 1955/23 e dell’art. 7 del CCNL Turismo.3.

In primis, la parte si duole della statuizione della Corte territoriale in punto diprescrizione, evidenziando che l’eccezione, dalla stessa già sollevata in primo grado erimasta assorbita, era stata riproposta in appello, sia pure tardivamente, in quanto nellaprima difesa successiva alla nomina del consulente tecnico d’ufficio.4.

La censura è infondata.

Numero registro generale 19705/2024Numero sezionale 2968/20265.

Va, in linea generale, rammentato il principio operante in tema di impugnazioni,Numero di raccolta generale 24686/2026secondo cui solo qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primDoa tag pruabbdlioca,z ioinne 1m8/0o8d/2o02 6espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello dellasua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite,esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile ilrilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensidell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, la quale, invece, èutilizzabile e da effettuarsi in modo espresso tutte le volte in cui quella eccezione non siastata oggetto di alcun esame, né diretto né indiretto, ad opera del giudice di prime cure(cfr. Cass. n. 9505 del 2024, Rv. 670703 - 01).6.

Pacifica l’assenza, nel caso di specie, di un esame, diretto o indiretto, ad opera delgiudice di prime cure, in ordine all’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, la Corteterritoriale appare essersi correttamente attenuta al sopratrascritto principio di diritto,avendo chiarito che la parte, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, era tenuta ariproporla, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., senz’altro applicabile alle controversie soggette alrito del lavoro, rispetto alle quali il termine di riproposizione non può che essereindividuato, alla luce dell’art. 436 c.p.c., nella memoria di costituzione (cfr. Cass. n. 23925del 25/11/2010, Rv. 615645 - 01).7.

Con il secondo motivo la parte censura la violazione dell’art. 36 Cost., evidenziandoche le risultanze della prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo gradoavevano confermato la natura discontinua della prestazione e, in particolare, che il lavoroeffettivo dell’odierno controricorrente si svolgeva solo per alcune ore, mentre per il restodel tempo lo stesso riposava, per cui, alla luce di tale articolazione oraria, la retribuzionecorrisposta era con tutta evidenza equa.8.

Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, atteso che, al di là dal difetto diautosufficienza con cui viene formulato, sotto l’apparente denuncia di una violazione dilegge, con lo stesso si mira a censurare l’interpretazione data dai giudici di merito allerisultanze istruttorie, laddove come è noto la valutazione delle prove raccolte costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito,Numero registro generale 19705/2024le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non soNnuom esroi nsedzioancalae b29i6li8 /2in02 6Numero di raccolta generale 24686/2026cassazione.Data pubblicazione 18/08/20269.

Infine, con il terzo motivo la parte, dopo avere richiamato il compendio normativovolto a regolare il cd. lavoro discontinuo, censura la sentenza per non avere tenuto contodi tale disciplina, dalla cui applicazione sarebbe discesa, a suo dire, l’esclusione delsuperamento del limite di ore lavorative settimanali e, pertanto, del riconoscimento delcompenso per lavoro straordinario e/o supplementare.9.

Il motivo è infondato.10.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, nell'ipotesi dilavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente puòreintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabilel'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, siaconvenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti inconcreto superato, occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente amodalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale equello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause diinattività, oppure quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limitedell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concretosvolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integritàfisica del lavoratore stesso (cfr. Cass. n. 14438/2024, n. 18211/2012).11.

Dalla lettura della sentenza gravata, emerge che la Corte territoriale, conaccertamento di merito in questa sede insindacabile, ha verificato che nel caso in esameil lavoratore era obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro perogni richiesta e necessità anche nei momenti di “minor traffico” o rallentamento del lavoro,per poi trarne la conseguenza che le ore comprese nell’intero turno, e dunque anche imomenti di pausa, dovessero considerarsi come lavoro effettivo reso dalle ore 23,00 alleore 7,00 dell’indomani, con relativo diritto all’indennità per lavoro straordinario e/osupplementare per le ore eccedenti il normale orario di lavoro.12.

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, l’interpretazione logico sistematica dellacontrattazione collettiva e della normativa sul lavoro discontinuo notturno, effettuata dallaCorte di appello, appare corretta anche alla luce dei principi generali in materia di orariodi lavoro e dei precedenti di questa Corte sul tema del lavoro straNourmderion raegrisiotro gdeinsercaole n19t7i0n5u/2o02 4Numero sezionale 2968/2026richiamati.Numero di raccolta generale 24686/202613.

Il ricorso dev’essere in conclusione respinto.

Data pubblicazione 18/08/202614.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, stante la rilevatainammissibilità del controricorso, né essendo stata depositata memoria ex art. 380-bis 1c.p.c. (Cass. n. 21105/2018, Rv. 649941 –

01. ) Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13(cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il controricorso.

Ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026La PRESIDENTEAdriana DoronzoNumero registro generale 19705/2024Numero sezionale 2968/2026Numero di raccolta generale 24686/2026Data pubblicazione 18/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 [OSCURATO:PERSONA];2968 - controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 370/2024 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 19705/2024Numero sezionale 2968/2026PALERMO, depositata il 08/07/2024 R.G.N. 11/2022; Numero di raccolta generale 24686/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 18/08/202617/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La società ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Palermo che,riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso del lavoratore volto a ottenereil pagamento di differenze retributive maturate nel corso dell’attività lavorativa diportierato notturno prestata presso una struttura alberghiera gestita dall’odiernaricorrente, a titolo di compenso per lavoro straordinario e/o supplementare.2. Il ricorso, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato affidato a tre motivi di censura dellasentenza d’appello, a cui ha resistito il lavoratore con controricorso depositato in data7.11.2024.3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanzanel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va in limine dichiarata l’inammissibilità del controricorso in quanto depositato oltreil termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale (art. 370, comma 1, c.p.c.).2. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:I. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.;II. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n., 3 c.p.c., si censura lasentenza per violazione dell’art 36 Cost.;III. con il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si eccepiscela violazione dell’art. 3 del r.d. n. 692/1923 e dell’articolo unico del r.d. n. 2657/23, nonchédell’art. 5 del r.d. 1955/23 e dell’art. 7 del CCNL Turismo.3. In primis, la parte si duole della statuizione della Corte territoriale in punto diprescrizione, evidenziando che l’eccezione, dalla stessa già sollevata in primo grado erimasta assorbita, era stata riproposta in appello, sia pure tardivamente, in quanto nellaprima difesa successiva alla nomina del consulente tecnico d’ufficio.4. La censura è infondata. Numero registro generale 19705/2024Numero sezionale 2968/20265. Va, in linea generale, rammentato il principio operante in tema di impugnazioni,Numero di raccolta generale 24686/2026secondo cui solo qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primDoa tag pruabbdlioca,z ioinne 1m8/0o8d/2o02 6espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente edinequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello dellasua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite,esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile ilrilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensidell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, la quale, invece, èutilizzabile e da effettuarsi in modo espresso tutte le volte in cui quella eccezione non siastata oggetto di alcun esame, né diretto né indiretto, ad opera del giudice di prime cure(cfr. Cass. n. 9505 del 2024, Rv. 670703 - 01).6. Pacifica l’assenza, nel caso di specie, di un esame, diretto o indiretto, ad opera delgiudice di prime cure, in ordine all’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, la Corteterritoriale appare essersi correttamente attenuta al sopratrascritto principio di diritto,avendo chiarito che la parte, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, era tenuta ariproporla, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., senz’altro applicabile alle controversie soggette alrito del lavoro, rispetto alle quali il termine di riproposizione non può che essereindividuato, alla luce dell’art. 436 c.p.c., nella memoria di costituzione (cfr. Cass. n. 23925del 25/11/2010, Rv. 615645 - 01).7. Con il secondo motivo la parte censura la violazione dell’art. 36 Cost., evidenziandoche le risultanze della prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo gradoavevano confermato la natura discontinua della prestazione e, in particolare, che il lavoroeffettivo dell’odierno controricorrente si svolgeva solo per alcune ore, mentre per il restodel tempo lo stesso riposava, per cui, alla luce di tale articolazione oraria, la retribuzionecorrisposta era con tutta evidenza equa.8. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, atteso che, al di là dal difetto diautosufficienza con cui viene formulato, sotto l’apparente denuncia di una violazione dilegge, con lo stesso si mira a censurare l’interpretazione data dai giudici di merito allerisultanze istruttorie, laddove come è noto la valutazione delle prove raccolte costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito,Numero registro generale 19705/2024le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non soNnuom esroi nsedzioancalae b29i6li8 /2in02 6Numero di raccolta generale 24686/2026cassazione.Data pubblicazione 18/08/20269. Infine, con il terzo motivo la parte, dopo avere richiamato il compendio normativovolto a regolare il cd. lavoro discontinuo, censura la sentenza per non avere tenuto contodi tale disciplina, dalla cui applicazione sarebbe discesa, a suo dire, l’esclusione delsuperamento del limite di ore lavorative settimanali e, pertanto, del riconoscimento delcompenso per lavoro straordinario e/o supplementare.9. Il motivo è infondato.10. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, nell'ipotesi dilavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente puòreintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabilel'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, siaconvenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti inconcreto superato, occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente amodalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale equello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause diinattività, oppure quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limitedell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concretosvolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integritàfisica del lavoratore stesso (cfr. Cass. n. 14438/2024, n. 18211/2012).11. Dalla lettura della sentenza gravata, emerge che la Corte territoriale, conaccertamento di merito in questa sede insindacabile, ha verificato che nel caso in esameil lavoratore era obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro perogni richiesta e necessità anche nei momenti di “minor traffico” o rallentamento del lavoro,per poi trarne la conseguenza che le ore comprese nell’intero turno, e dunque anche imomenti di pausa, dovessero considerarsi come lavoro effettivo reso dalle ore 23,00 alleore 7,00 dell’indomani, con relativo diritto all’indennità per lavoro straordinario e/osupplementare per le ore eccedenti il normale orario di lavoro.12. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, l’interpretazione logico sistematica dellacontrattazione collettiva e della normativa sul lavoro discontinuo notturno, effettuata dallaCorte di appello, appare corretta anche alla luce dei principi generali in materia di orariodi lavoro e dei precedenti di questa Corte sul tema del lavoro straNourmderion raegrisiotro gdeinsercaole n19t7i0n5u/2o02 4Numero sezionale 2968/2026richiamati.Numero di raccolta generale 24686/202613. Il ricorso dev’essere in conclusione respinto. Data pubblicazione 18/08/202614. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, stante la rilevatainammissibilità del controricorso, né essendo stata depositata memoria ex art. 380-bis 1c.p.c. (Cass. n. 21105/2018, Rv. 649941 – 01. ) Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13(cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il controricorso. Ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026La PRESIDENTEAdriana DoronzoNumero registro generale 19705/2024Numero sezionale 2968/2026Numero di raccolta generale 24686/2026Data pubblicazione 18/08/2026
Sentenza Cassazione n. 24686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris