CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12 settembre 2022, confermava parzialmente la sentenza con la quale il G.U.P. del Tribunale di Trani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, 648, 697 cod. pen., 23 commi 3 e 4 I. 110/1975 e 81, 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello originario abbia riguardato altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), come nell'ipotesi in esame, non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803-01) e ciò in applicazione del principio secondo il quale i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, 210259-01). considerato che, in ogni caso, la Corte territoriale ne ha congruamente motivato l'applicazione, a pagina 9 della sentenza impugnata, ritenendo la condotta contestata quale prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, alla luce dei numerosi precedenti penali dei quali l'imputato era gravato nonché della circostanza che gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo di questa Corte, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e nella specie la Corte territoriale ha ribadito l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la scarsa rilevanza del comportamento collaborativo dell'imputato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C