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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 1963

Cassazione n. 11039/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Torino per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. contro [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1963 a Torino avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa agli interessi legali; il rigetto del ricorso nel resto.4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, dal 20 aprile 2017 al 19 aprile 2018 (data in cuila misura veniva dichiarata inefficace per decorso dei termini), conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, poi dichiaratosi incompetente, (confermata, con nuova ordinanza, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 11 maggio 2017 solo in relazione al reato di cui al capo C), in relazione ad un procedimento, che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Capi A, C), dai quali veniva definitivamente assolto con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5 luglio 2021, divenuta irrevocabile.

La Corte territoriale, all'esito del giudizio, dopo aver individuato nella condotta dell'istante una colpa lieve, sinergicamente collegata alla ingiusta detenzione sof-ferta, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare al pre-detto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 43.800,00, oltre ai relativi interessi legali sino al saldo.

Ha compensato, contestualmente (in considerazione della soc-combenza parziale dell'amministrazione, a causa della ritenuta colpa lieve dell'istante), le spese di lite, condannando il Ministero resistente al pagamento della rimanente metà, che veniva determinata nella somma complessiva di euro 900,00, oltre accessori di legge e tariffa professionale, se e in quanto dovuti.

2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] ge-nerale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due mo-tivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in punto di riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale non ha adeguatamente va-lutato, ai fini della sussistenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'in-dennizzo, il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emergevano fre-quentazioni dell'istante con soggetti dediti al narcotraffico, non escluse dal giudice di merito, che seppure insufficienti a fondare una sentenza di condanna, integra-vano un'ipotesi di comportamenta, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziolo-gico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l'autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l'accusa formulata a suo carico. 22.2.

Con il secondo dei motivi si denuncia la violazione degli arti. 315 cod. proc. pen., in ordine al quantum riconosciuto all'istante, e 112 cod. proc. civ., in relazione al pagamento degli interessi legali.

Quanto al primo profilo, il ricorrente si duole che nella determinazione del quantum, i giudici della riparazione non abbiano considerato che all'udienza di convalida del fermo l'[OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere, sicché tale condotta avrebbe giustificato una riduzione dell'indennizzo.

Quanto al profilo relativo agli interessi legali, si osserva, in particolare, che l'istante non aveva chiesto il pagamento degli interessi legali e che, pertanto, la Corte territoriale, nel condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ha violato il principio della domanda, codificato nell'art. 112 cod. proc. cív.

Si osserva, altresì, che anche quando gli interessi sono dovuti, in conformità ad una specifica domanda, la loro decorrenza è dalla definitività della pronuncia, - momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile -, e non già, come erronea-mente statuito dalla Corte di appello, dalla data della pronuncia.

Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte.

2. Il primo motivo, afferente al riconoscimento del diritto ad un'equa ripara-zione, risulta infondato. 2.1 In generale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costante-mente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sen-tenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale) in tema di riparazione per l'in-giusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (situazioni, queste, ostative per legge), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi proba-tori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regola-menti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Ciò sensi dell'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

La cogni-zione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare 3i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribu-zioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esi-stenza del dolo (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; Sez. 4, n. 17119 del 14/01/2021, Reale, Rv. 281135 - 01).

2.2. Passando all'esame dell'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu-gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento dell'istante, desumibile dal contenuto di due conversazioni intercettate, intercorse con il fratello, in cui si menzionavano «condizionatori», uno «zio» e un indirizzo da fornire a terze persone, poste alla base dell'ordinanza cautelare per il reato di importazione di cocaina dall'Olanda, la cui valenza probatoria era stata radical-mente esclusa dal giudice della cognizione, che ne aveva evidenziato la mancanza di chiarezza, specificità e precisione, nonché la cripticità e l'ambiguità, risolvendosi in meri sospetti privi di riscontro, non potesse integrare una condotta gravemente colposai ostativa al riconoscimento del diritto invocato.

Si è affermato, ancora, che nessuna valenza poteva essere attribuita all'ambiguità delle frequentazioni dell'Ali-raj, a cui nessun riferimento aveva effettuato il giudice della cautela, tanto più che le stesse erano sostanzialmente riferibili a rapporti di parentela e, quindi, neces-sitate dalla stretta consanguineità.

I giudici della riparazione hanno ritenuto, infine, che la condotta dell'istante, che aveva intrattenuto conversazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, la cui consapevolezza discendeva dalla stretta consanguineità con gli interlocutori, uti-lizzando un linguaggio allusivo e criptico, che non trovava adeguata giustificazione nelle tematiche, prive di rilevanza investigativa, indicate in sede di interrogatorio, integrasse una colpa lieve che, avendo assunto rilevanza sinergica sulla custodia sofferta, giustificava una riduzione dell'indennizzo.

2.3. Tali conclusioni, formulate all'esito di un corretto approccio metodologico, condotto attraverso uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato, accertata dai giudici di merito, e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza aveva posto a fondamento della misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01; Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), risultano immuni dai vizi invocati.

I giudici della riparazione hanno fornito congrua motivazione della propria decisione, evidenziando, con argomentazioni razionali e prive di illogicità, rispettose dei principi elaborati in materia da questa Corte, la radicale svalutazione del materiale probatorio operato dal giudice di merito con riferimento al contenuto delle intercettazioni poste a fondamento dell'ipotesi accusatoria, si da perdere quella concretezza e specificità, cui, pur nell'autonomia che caratterizza il giudizio di riparazione, deve essere ancorata l'indagine sulla individuazione dei presupposti ostativi all'indennizzo (Sez. 4, n. 10793 del 19/12/2019 (dep. 2020), Samiri, Rv.

A -T278655 - 01).

Con identica coerenza si è sottolineato che le frequentazioni ambi-gue, peraltro solo genericamente evocate dal ricorrente, non erano state poste alla base del provvedimento coercitivo, escludendo, pertanto, la possibilità di una correlazione sinergica con l'errore in cui era incorso l'autorità giudiziaria.

La Corte territoriale ha, comunque, sottolineato che si trattava di frequentazioni giustificate dagli stretti legami di parentela, in quanto tali privi di quella ambiguità necessaria a qualificare la colpa in termini di gravità, dando, in questo modo, conto di aver congruamente valutato, secondo le coordinate più volte fornite dalla giurispru-denza di legittimità, il tipo e la qualità dei collegamenti, la oggettiva idoneità ad essere interpretate quali indizi di complicità (4ez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01).

3. Il secondo motivo, attinente al quantum liquidato, è manifestamente infon-dato.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato (Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Marretta, Rv. 285425 - 01) secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), digs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non co-stituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né as-sume rilevanza ai fini della sua determinazione».

3.2. Ciò precisato, risulta del tutto priva di pregio la doglianza del ricorrente con cui si lamenta, peraltro, assertivamente, che la Corte territoriale, non avrebbe considerato, nel liquidare l'indennizzo, che l'istante si era avvalso i nell'immedia-tezza degli eventi ;della facoltà di non rispondere, trattandosi di comportamento che non può assumere alcuna rilevanza, ci k tanto piùt che la Corte ha ritenuto, per altre ragioni, sussistente una colpa lieve, che l'ha indotta a diminuire di un terzo il parametro giornaliero individuato.

4. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla statuizione su-gli interessi legali.

4.1. Giova premettere che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale - non già moratori, bensì corrispettivi - sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. - vanno riconosciuti solo qualora l'interes-sato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda.

In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in 5violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01; Sez. 4, n. 34003 del 21/06/2022, non mass.; Sez. 4, n. 46966 del 5 aprile 2017, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 7/01/2016, Rv. 265580 - 01).

4.2. Va, altresì, ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - non avente natura risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595 - 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 - 01).

4.3. Nel caso in esame, come emerge dalla istanza in atti, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva pro-posto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicché la relativa statuizione è stata pronunciata in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata.

Nemmeno si rinviene il vizio lamentato in ordine alla decorrenza degli inte-ressi.

La Corte territoriale ha statuito la condanna del Ministero al pagamento degli interessi legali «sino al saldo», sicché è da ritenersi che la decorrenza sia quella naturale, dalla esecutività dell'ordinanza.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti-mità.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE 1039 - 26 Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 152/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 04/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39921/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Torino per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. contro [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1963 a Torino avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa agli interessi legali; il rigetto del ricorso nel resto.4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, dal 20 aprile 2017 al 19 aprile 2018 (data in cuila misura veniva dichiarata inefficace per decorso dei termini), conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, poi dichiaratosi incompetente, (confermata, con nuova ordinanza, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 11 maggio 2017 solo in relazione al reato di cui al capo C), in relazione ad un procedimento, che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Capi A, C), dai quali veniva definitivamente assolto con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5 luglio 2021, divenuta irrevocabile.

La Corte territoriale, all'esito del giudizio, dopo aver individuato nella condotta dell'istante una colpa lieve, sinergicamente collegata alla ingiusta detenzione sof-ferta, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare al pre-detto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 43.800,00, oltre ai relativi interessi legali sino al saldo.

Ha compensato, contestualmente (in considerazione della soc-combenza parziale dell'amministrazione, a causa della ritenuta colpa lieve dell'istante), le spese di lite, condannando il Ministero resistente al pagamento della rimanente metà, che veniva determinata nella somma complessiva di euro 900,00, oltre accessori di legge e tariffa professionale, se e in quanto dovuti.

2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] ge-nerale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due mo-tivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in punto di riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale non ha adeguatamente va-lutato, ai fini della sussistenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'in-dennizzo, il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emergevano fre-quentazioni dell'istante con soggetti dediti al narcotraffico, non escluse dal giudice di merito, che seppure insufficienti a fondare una sentenza di condanna, integra-vano un'ipotesi di comportamenta, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziolo-gico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l'autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l'accusa formulata a suo carico. 22.2.

Con il secondo dei motivi si denuncia la violazione degli arti. 315 cod. proc. pen., in ordine al quantum riconosciuto all'istante, e 112 cod. proc. civ., in relazione al pagamento degli interessi legali.

Quanto al primo profilo, il ricorrente si duole che nella determinazione del quantum, i giudici della riparazione non abbiano considerato che all'udienza di convalida del fermo l'[OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere, sicché tale condotta avrebbe giustificato una riduzione dell'indennizzo.

Quanto al profilo relativo agli interessi legali, si osserva, in particolare, che l'istante non aveva chiesto il pagamento degli interessi legali e che, pertanto, la Corte territoriale, nel condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ha violato il principio della domanda, codificato nell'art. 112 cod. proc. cív.

Si osserva, altresì, che anche quando gli interessi sono dovuti, in conformità ad una specifica domanda, la loro decorrenza è dalla definitività della pronuncia, - momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile -, e non già, come erronea-mente statuito dalla Corte di appello, dalla data della pronuncia.

Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte.

2. Il primo motivo, afferente al riconoscimento del diritto ad un'equa ripara-zione, risulta infondato. 2.1 In generale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costante-mente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sen-tenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale) in tema di riparazione per l'in-giusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (situazioni, queste, ostative per legge), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi proba-tori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regola-menti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Ciò sensi dell'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

La cogni-zione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare 3i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribu-zioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esi-stenza del dolo (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; Sez. 4, n. 17119 del 14/01/2021, Reale, Rv. 281135 - 01).

2.2. Passando all'esame dell'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu-gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento dell'istante, desumibile dal contenuto di due conversazioni intercettate, intercorse con il fratello, in cui si menzionavano «condizionatori», uno «zio» e un indirizzo da fornire a terze persone, poste alla base dell'ordinanza cautelare per il reato di importazione di cocaina dall'Olanda, la cui valenza probatoria era stata radical-mente esclusa dal giudice della cognizione, che ne aveva evidenziato la mancanza di chiarezza, specificità e precisione, nonché la cripticità e l'ambiguità, risolvendosi in meri sospetti privi di riscontro, non potesse integrare una condotta gravemente colposai ostativa al riconoscimento del diritto invocato.

Si è affermato, ancora, che nessuna valenza poteva essere attribuita all'ambiguità delle frequentazioni dell'Ali-raj, a cui nessun riferimento aveva effettuato il giudice della cautela, tanto più che le stesse erano sostanzialmente riferibili a rapporti di parentela e, quindi, neces-sitate dalla stretta consanguineità.

I giudici della riparazione hanno ritenuto, infine, che la condotta dell'istante, che aveva intrattenuto conversazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, la cui consapevolezza discendeva dalla stretta consanguineità con gli interlocutori, uti-lizzando un linguaggio allusivo e criptico, che non trovava adeguata giustificazione nelle tematiche, prive di rilevanza investigativa, indicate in sede di interrogatorio, integrasse una colpa lieve che, avendo assunto rilevanza sinergica sulla custodia sofferta, giustificava una riduzione dell'indennizzo.

2.3. Tali conclusioni, formulate all'esito di un corretto approccio metodologico, condotto attraverso uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato, accertata dai giudici di merito, e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza aveva posto a fondamento della misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01; Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), risultano immuni dai vizi invocati.

I giudici della riparazione hanno fornito congrua motivazione della propria decisione, evidenziando, con argomentazioni razionali e prive di illogicità, rispettose dei principi elaborati in materia da questa Corte, la radicale svalutazione del materiale probatorio operato dal giudice di merito con riferimento al contenuto delle intercettazioni poste a fondamento dell'ipotesi accusatoria, si da perdere quella concretezza e specificità, cui, pur nell'autonomia che caratterizza il giudizio di riparazione, deve essere ancorata l'indagine sulla individuazione dei presupposti ostativi all'indennizzo (Sez. 4, n. 10793 del 19/12/2019 (dep. 2020), Samiri, Rv.

A -T278655 - 01).

Con identica coerenza si è sottolineato che le frequentazioni ambi-gue, peraltro solo genericamente evocate dal ricorrente, non erano state poste alla base del provvedimento coercitivo, escludendo, pertanto, la possibilità di una correlazione sinergica con l'errore in cui era incorso l'autorità giudiziaria.

La Corte territoriale ha, comunque, sottolineato che si trattava di frequentazioni giustificate dagli stretti legami di parentela, in quanto tali privi di quella ambiguità necessaria a qualificare la colpa in termini di gravità, dando, in questo modo, conto di aver congruamente valutato, secondo le coordinate più volte fornite dalla giurispru-denza di legittimità, il tipo e la qualità dei collegamenti, la oggettiva idoneità ad essere interpretate quali indizi di complicità (4ez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01).

3. Il secondo motivo, attinente al quantum liquidato, è manifestamente infon-dato.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato (Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Marretta, Rv. 285425 - 01) secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), digs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non co-stituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né as-sume rilevanza ai fini della sua determinazione».

3.2. Ciò precisato, risulta del tutto priva di pregio la doglianza del ricorrente con cui si lamenta, peraltro, assertivamente, che la Corte territoriale, non avrebbe considerato, nel liquidare l'indennizzo, che l'istante si era avvalso i nell'immedia-tezza degli eventi ;della facoltà di non rispondere, trattandosi di comportamento che non può assumere alcuna rilevanza, ci k tanto piùt che la Corte ha ritenuto, per altre ragioni, sussistente una colpa lieve, che l'ha indotta a diminuire di un terzo il parametro giornaliero individuato.

4. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla statuizione su-gli interessi legali.

4.1. Giova premettere che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale - non già moratori, bensì corrispettivi - sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. - vanno riconosciuti solo qualora l'interes-sato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda.

In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in 5violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01; Sez. 4, n. 34003 del 21/06/2022, non mass.; Sez. 4, n. 46966 del 5 aprile 2017, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 7/01/2016, Rv. 265580 - 01).

4.2. Va, altresì, ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - non avente natura risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595 - 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 - 01).

4.3. Nel caso in esame, come emerge dalla istanza in atti, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva pro-posto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicché la relativa statuizione è stata pronunciata in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata.

Nemmeno si rinviene il vizio lamentato in ordine alla decorrenza degli inte-ressi.

La Corte territoriale ha statuito la condanna del Ministero al pagamento degli interessi legali «sino al saldo», sicché è da ritenersi che la decorrenza sia quella naturale, dalla esecutività dell'ordinanza.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti-mità.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso  proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Torino per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. contro [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1963 a Torino avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa agli interessi legali; il rigetto del ricorso nel resto.4                                  [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con ordinanza depositata il 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]  in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, dal 20 aprile 2017 al 19 aprile 2018 (data in cuila misura veniva dichiarata inefficace per decorso dei termini), conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, poi dichiaratosi incompetente, (confermata, con nuova ordinanza, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 11 maggio 2017 solo in relazione al reato di cui al capo C), in relazione ad un procedimento, che lo vedeva imputato  dei reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Capi A, C), dai quali veniva definitivamente assolto con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5 luglio 2021, divenuta irrevocabile. La Corte territoriale, all'esito del giudizio, dopo aver individuato nella condotta dell'istante una colpa lieve, sinergicamente collegata alla ingiusta detenzione sof-ferta, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare al pre-detto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 43.800,00, oltre ai relativi interessi legali sino al saldo. Ha compensato, contestualmente (in considerazione della soc-combenza parziale dell'amministrazione, a causa della ritenuta colpa lieve dell'istante), le spese di lite, condannando il Ministero resistente al pagamento della rimanente metà, che veniva determinata nella somma complessiva di euro 900,00, oltre accessori di legge e tariffa professionale, se e in quanto dovuti. 2.  Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] ge-nerale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due mo-tivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si  lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.  b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in punto di riconoscimento del diritto all'indennizzo. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale non ha adeguatamente va-lutato, ai fini della sussistenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'in-dennizzo, il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emergevano fre-quentazioni dell'istante con soggetti dediti al narcotraffico, non escluse dal giudice di merito, che seppure insufficienti a fondare una sentenza di condanna, integra-vano un'ipotesi di comportamenta, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziolo-gico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l'autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l'accusa formulata a suo carico.                      22.2. Con il secondo dei motivi si denuncia la violazione degli arti. 315 cod. proc. pen., in ordine al  quantum  riconosciuto all'istante, e 112 cod. proc. civ., in relazione al pagamento degli interessi legali. Quanto al primo profilo, il ricorrente si duole che nella determinazione del quantum,  i giudici della riparazione non abbiano considerato che all'udienza di convalida del fermo l'[OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere, sicché tale condotta avrebbe giustificato una riduzione dell'indennizzo. Quanto al profilo relativo agli interessi legali, si osserva, in particolare, che l'istante non aveva chiesto il pagamento degli interessi legali e che, pertanto, la Corte territoriale, nel condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ha violato il principio della domanda, codificato nell'art. 112 cod. proc. cív. Si osserva, altresì, che anche quando gli interessi sono dovuti, in conformità ad una specifica domanda, la loro decorrenza è dalla definitività della pronuncia, - momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile -, e non già, come erronea-mente statuito dalla Corte di appello, dalla data della pronuncia. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.  Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.  Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte. 2.  Il primo motivo, afferente al riconoscimento del diritto ad un'equa ripara-zione, risulta infondato. 2.1 In generale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costante-mente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sen-tenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale)  in tema di riparazione per l'in-giusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (situazioni, queste, ostative per legge), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi proba-tori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regola-menti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Ciò sensi dell'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. La cogni-zione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare 3i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribu-zioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esi-stenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; Sez. 4, n. 17119 del 14/01/2021, Reale, Rv. 281135 - 01). 2.2. Passando all'esame dell'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu-gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento dell'istante, desumibile dal contenuto di due conversazioni intercettate, intercorse con il fratello, in cui si menzionavano «condizionatori», uno «zio» e un indirizzo da fornire a terze persone, poste alla base dell'ordinanza cautelare per il reato di importazione di cocaina dall'Olanda, la cui valenza probatoria era stata radical-mente esclusa dal giudice della cognizione, che ne aveva evidenziato la mancanza di chiarezza, specificità e precisione, nonché la cripticità e l'ambiguità, risolvendosi in meri sospetti privi di riscontro, non potesse integrare una condotta gravemente colposai  ostativa al riconoscimento del diritto invocato. Si è affermato, ancora, che nessuna valenza poteva essere attribuita all'ambiguità delle frequentazioni dell'Ali-raj, a cui nessun riferimento aveva effettuato il giudice della cautela, tanto più che le stesse erano sostanzialmente riferibili a rapporti di parentela e, quindi, neces-sitate dalla stretta consanguineità. I giudici della riparazione hanno ritenuto, infine, che la condotta dell'istante, che aveva intrattenuto conversazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, la cui consapevolezza discendeva dalla stretta consanguineità con gli interlocutori, uti-lizzando un linguaggio allusivo e criptico, che non trovava adeguata giustificazione nelle tematiche, prive di rilevanza investigativa, indicate in sede di interrogatorio, integrasse una colpa lieve che, avendo assunto rilevanza sinergica sulla custodia sofferta, giustificava una riduzione dell'indennizzo. 2.3. Tali conclusioni, formulate all'esito di un corretto approccio metodologico, condotto attraverso uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato, accertata dai giudici di merito, e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza aveva posto a fondamento della misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01; Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), risultano immuni dai vizi invocati. I giudici della riparazione hanno fornito congrua motivazione della propria decisione, evidenziando, con argomentazioni razionali e prive di illogicità, rispettose dei principi elaborati in materia da questa Corte, la radicale svalutazione del materiale probatorio operato dal giudice di merito con riferimento al contenuto delle intercettazioni poste a fondamento dell'ipotesi accusatoria, si da perdere quella concretezza e specificità, cui, pur nell'autonomia che caratterizza il giudizio di riparazione, deve essere ancorata l'indagine sulla individuazione dei presupposti ostativi all'indennizzo (Sez. 4, n. 10793 del 19/12/2019 (dep. 2020), Samiri, Rv. A -T278655 - 01). Con identica coerenza si è sottolineato che le frequentazioni ambi-gue, peraltro solo genericamente evocate dal ricorrente, non erano state poste alla base del provvedimento coercitivo, escludendo, pertanto, la possibilità di una correlazione sinergica con l'errore in cui era incorso l'autorità giudiziaria. La Corte territoriale ha, comunque, sottolineato che si trattava di frequentazioni giustificate dagli stretti legami di parentela, in quanto tali privi di quella ambiguità necessaria a qualificare la colpa in termini di gravità, dando, in questo modo, conto di aver congruamente valutato, secondo le coordinate più volte fornite dalla giurispru-denza di legittimità, il tipo e la qualità dei collegamenti, la oggettiva idoneità ad essere interpretate quali indizi di complicità (4ez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01). 3. Il secondo motivo, attinente al quantum liquidato, è manifestamente infon-dato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato (Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Marretta, Rv. 285425 - 01) secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad  opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), digs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non co-stituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né as-sume rilevanza ai fini della sua determinazione». 3.2. Ciò precisato, risulta del tutto priva di pregio la doglianza del ricorrente con cui si lamenta, peraltro, assertivamente, che la Corte territoriale, non avrebbe considerato, nel liquidare l'indennizzo, che l'istante si era avvalso i  nell'immedia-tezza degli eventi ;della facoltà di non rispondere, trattandosi di comportamento che non può assumere alcuna rilevanza, ci k tanto piùt  che la Corte ha ritenuto, per altre ragioni, sussistente una colpa lieve, che l'ha indotta a diminuire di un terzo il parametro giornaliero individuato. 4.  Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla statuizione su-gli interessi legali. 4.1. Giova premettere che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale - non già moratori, bensì corrispettivi - sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. - vanno riconosciuti solo qualora l'interes-sato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata  ultra petita,  in quanto resa in 5violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01; Sez. 4, n. 34003 del 21/06/2022, non mass.; Sez. 4, n. 46966 del 5 aprile 2017, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 7/01/2016, Rv. 265580 - 01). 4.2. Va, altresì, ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - non avente natura risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595 - 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 - 01). 4.3. Nel caso in esame, come emerge dalla istanza in atti, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva pro-posto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicché la relativa statuizione è stata pronunciata in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata. Nemmeno si rinviene il vizio lamentato in ordine alla decorrenza degli inte-ressi. La Corte territoriale ha statuito la condanna del Ministero al pagamento degli interessi legali «sino al saldo», sicché è da ritenersi che la decorrenza sia quella naturale, dalla esecutività dell'ordinanza. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti-mità.                                REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE   1039 - 26 Composta da [OSCURATO:PERSONA]            -  Presidente -       Sent. n. sez. 152/2026 [OSCURATO:PERSONA]            -  Relatore -         CC  - 04/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                     R.G.N. 39921/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso  proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Torino per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. contro [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/03/1963 a Torino avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa agli interessi legali; il rigetto del ricorso nel resto.4                                  [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con ordinanza depositata il 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]  in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, dal 20 aprile 2017 al 19 aprile 2018 (data in cuila misura veniva dichiarata inefficace per decorso dei termini), conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, poi dichiaratosi incompetente, (confermata, con nuova ordinanza, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 11 maggio 2017 solo in relazione al reato di cui al capo C), in relazione ad un procedimento, che lo vedeva imputato  dei reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Capi A, C), dai quali veniva definitivamente assolto con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5 luglio 2021, divenuta irrevocabile. La Corte territoriale, all'esito del giudizio, dopo aver individuato nella condotta dell'istante una colpa lieve, sinergicamente collegata alla ingiusta detenzione sof-ferta, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare al pre-detto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 43.800,00, oltre ai relativi interessi legali sino al saldo. Ha compensato, contestualmente (in considerazione della soc-combenza parziale dell'amministrazione, a causa della ritenuta colpa lieve dell'istante), le spese di lite, condannando il Ministero resistente al pagamento della rimanente metà, che veniva determinata nella somma complessiva di euro 900,00, oltre accessori di legge e tariffa professionale, se e in quanto dovuti. 2.  Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] ge-nerale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due mo-tivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si  lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.  b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., in punto di riconoscimento del diritto all'indennizzo. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale non ha adeguatamente va-lutato, ai fini della sussistenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'in-dennizzo, il contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emergevano fre-quentazioni dell'istante con soggetti dediti al narcotraffico, non escluse dal giudice di merito, che seppure insufficienti a fondare una sentenza di condanna, integra-vano un'ipotesi di comportamenta, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziolo-gico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l'autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l'accusa formulata a suo carico.                      22.2. Con il secondo dei motivi si denuncia la violazione degli arti. 315 cod. proc. pen., in ordine al  quantum  riconosciuto all'istante, e 112 cod. proc. civ., in relazione al pagamento degli interessi legali. Quanto al primo profilo, il ricorrente si duole che nella determinazione del quantum,  i giudici della riparazione non abbiano considerato che all'udienza di convalida del fermo l'[OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere, sicché tale condotta avrebbe giustificato una riduzione dell'indennizzo. Quanto al profilo relativo agli interessi legali, si osserva, in particolare, che l'istante non aveva chiesto il pagamento degli interessi legali e che, pertanto, la Corte territoriale, nel condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ha violato il principio della domanda, codificato nell'art. 112 cod. proc. cív. Si osserva, altresì, che anche quando gli interessi sono dovuti, in conformità ad una specifica domanda, la loro decorrenza è dalla definitività della pronuncia, - momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile -, e non già, come erronea-mente statuito dalla Corte di appello, dalla data della pronuncia. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.  Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.  Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte. 2.  Il primo motivo, afferente al riconoscimento del diritto ad un'equa ripara-zione, risulta infondato. 2.1 In generale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costante-mente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sen-tenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale)  in tema di riparazione per l'in-giusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (situazioni, queste, ostative per legge), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi proba-tori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regola-menti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Ciò sensi dell'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. La cogni-zione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare 3i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribu-zioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esi-stenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; Sez. 4, n. 17119 del 14/01/2021, Reale, Rv. 281135 - 01). 2.2. Passando all'esame dell'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu-gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento dell'istante, desumibile dal contenuto di due conversazioni intercettate, intercorse con il fratello, in cui si menzionavano «condizionatori», uno «zio» e un indirizzo da fornire a terze persone, poste alla base dell'ordinanza cautelare per il reato di importazione di cocaina dall'Olanda, la cui valenza probatoria era stata radical-mente esclusa dal giudice della cognizione, che ne aveva evidenziato la mancanza di chiarezza, specificità e precisione, nonché la cripticità e l'ambiguità, risolvendosi in meri sospetti privi di riscontro, non potesse integrare una condotta gravemente colposai  ostativa al riconoscimento del diritto invocato. Si è affermato, ancora, che nessuna valenza poteva essere attribuita all'ambiguità delle frequentazioni dell'Ali-raj, a cui nessun riferimento aveva effettuato il giudice della cautela, tanto più che le stesse erano sostanzialmente riferibili a rapporti di parentela e, quindi, neces-sitate dalla stretta consanguineità. I giudici della riparazione hanno ritenuto, infine, che la condotta dell'istante, che aveva intrattenuto conversazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, la cui consapevolezza discendeva dalla stretta consanguineità con gli interlocutori, uti-lizzando un linguaggio allusivo e criptico, che non trovava adeguata giustificazione nelle tematiche, prive di rilevanza investigativa, indicate in sede di interrogatorio, integrasse una colpa lieve che, avendo assunto rilevanza sinergica sulla custodia sofferta, giustificava una riduzione dell'indennizzo. 2.3. Tali conclusioni, formulate all'esito di un corretto approccio metodologico, condotto attraverso uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato, accertata dai giudici di merito, e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza aveva posto a fondamento della misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01; Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), risultano immuni dai vizi invocati. I giudici della riparazione hanno fornito congrua motivazione della propria decisione, evidenziando, con argomentazioni razionali e prive di illogicità, rispettose dei principi elaborati in materia da questa Corte, la radicale svalutazione del materiale probatorio operato dal giudice di merito con riferimento al contenuto delle intercettazioni poste a fondamento dell'ipotesi accusatoria, si da perdere quella concretezza e specificità, cui, pur nell'autonomia che caratterizza il giudizio di riparazione, deve essere ancorata l'indagine sulla individuazione dei presupposti ostativi all'indennizzo (Sez. 4, n. 10793 del 19/12/2019 (dep. 2020), Samiri, Rv. A -T278655 - 01). Con identica coerenza si è sottolineato che le frequentazioni ambi-gue, peraltro solo genericamente evocate dal ricorrente, non erano state poste alla base del provvedimento coercitivo, escludendo, pertanto, la possibilità di una correlazione sinergica con l'errore in cui era incorso l'autorità giudiziaria. La Corte territoriale ha, comunque, sottolineato che si trattava di frequentazioni giustificate dagli stretti legami di parentela, in quanto tali privi di quella ambiguità necessaria a qualificare la colpa in termini di gravità, dando, in questo modo, conto di aver congruamente valutato, secondo le coordinate più volte fornite dalla giurispru-denza di legittimità, il tipo e la qualità dei collegamenti, la oggettiva idoneità ad essere interpretate quali indizi di complicità (4ez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01). 3. Il secondo motivo, attinente al quantum liquidato, è manifestamente infon-dato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato (Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Marretta, Rv. 285425 - 01) secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad  opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), digs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non co-stituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né as-sume rilevanza ai fini della sua determinazione». 3.2. Ciò precisato, risulta del tutto priva di pregio la doglianza del ricorrente con cui si lamenta, peraltro, assertivamente, che la Corte territoriale, non avrebbe considerato, nel liquidare l'indennizzo, che l'istante si era avvalso i  nell'immedia-tezza degli eventi ;della facoltà di non rispondere, trattandosi di comportamento che non può assumere alcuna rilevanza, ci k tanto piùt  che la Corte ha ritenuto, per altre ragioni, sussistente una colpa lieve, che l'ha indotta a diminuire di un terzo il parametro giornaliero individuato. 4.  Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla statuizione su-gli interessi legali. 4.1. Giova premettere che, secondo l'orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale - non già moratori, bensì corrispettivi - sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. - vanno riconosciuti solo qualora l'interes-sato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata  ultra petita,  in quanto resa in 5violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01; Sez. 4, n. 34003 del 21/06/2022, non mass.; Sez. 4, n. 46966 del 5 aprile 2017, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 7/01/2016, Rv. 265580 - 01). 4.2. Va, altresì, ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - non avente natura risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 - 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595 - 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 - 01). 4.3. Nel caso in esame, come emerge dalla istanza in atti, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva pro-posto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicché la relativa statuizione è stata pronunciata in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata. Nemmeno si rinviene il vizio lamentato in ordine alla decorrenza degli inte-ressi. La Corte territoriale ha statuito la condanna del Ministero al pagamento degli interessi legali «sino al saldo», sicché è da ritenersi che la decorrenza sia quella naturale, dalla esecutività dell'ordinanza. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti-mità.                                 P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11039/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris