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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 47154/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 25/05/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso, depositato il 05/07/2023; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la rinuncia al ricorso, depositata il 27/07/2023, a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nominati procuratori speciali dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Catania con l'ordinanza sopra indicata ha respinto la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Gip in relazione a contestazione provvisoria per plurime violazioni degli artt. 353, 353 bis, 319 bis e 321 cod. pen. 2.

Avverso detta ordinanza l'indagato, per il tramite dei propri difensori, ha proposto ricorso in data 5 luglio 2023.

3. Il 27 luglio 2023 il ricorrente, a mezzo dei propri difensori nominati procuratori speciali, ha depositato rinuncia al ricorso; prima dell'udienza di trattazione del ricorso dinanzi a questa Corte, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì depositato copia dell'ordinanza con la quale il 15 luglio 2023 il Gip ha revocato la misura cautelare in corso nei confronti dell'indagato.

4. Il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

A detta pronuncia non consegue la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione - conseguente alla revoca della misura cautelare - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 dell'il novembre 2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023. /I Presidente rluigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 25/05/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso, depositato il 05/07/2023; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la rinuncia al ricorso, depositata il 27/07/2023, a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nominati procuratori speciali dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catania con l'ordinanza sopra indicata ha respinto la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Gip in relazione a contestazione provvisoria per plurime violazioni degli artt. 353, 353 bis, 319 bis e 321 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, per il tramite dei propri difensori, ha proposto ricorso in data 5 luglio 2023. 3. Il 27 luglio 2023 il ricorrente, a mezzo dei propri difensori nominati procuratori speciali, ha depositato rinuncia al ricorso; prima dell'udienza di trattazione del ricorso dinanzi a questa Corte, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì depositato copia dell'ordinanza con la quale il 15 luglio 2023 il Gip ha revocato la misura cautelare in corso nei confronti dell'indagato. 4. Il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. A detta pronuncia non consegue la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione - conseguente alla revoca della misura cautelare - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 dell'il novembre 2021, Pujia, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023. /I Presidente rluigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris