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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 23881/2024

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seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza iscritto al n. 7961/2023 R.G. proposto dal Tribunale di Pescara con ordinanza del 29.3.2023, nella causa iscritta al n. 3534/2022 R.G., tra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il regolamento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pescara ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara che, pronunciando sull’opposizione ad un fermo amministrativo relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada, ha affermato che il provvedimento ha natura esecutiva e che la sua opposizione è devoluta alla competenza per materia del Tribunale ai sensi dell’art. 9, comma secondo, c.p.c.

Il Tribunale, premesso che la pronuncia del Giudice di pace non era impugnabile con regolamento di competenza e che il fermo, avendo Oggetto: regolamento competenza natura afflittiva, può essere contestato con un’azione di accertamento negativo sottoposta agli ordinari criteri di competenza per valore e per materia, ha chiesto di dichiarare che la domanda appartiene alla competenza del giudice inizialmente adito ai sensi dell’art. 6 e 7 d.lgs. 150/2011.

2. Il regolamento è inammissibile.

Il Tribunale ha sollevato conflitto non quale giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della pronuncia di incompetenza del giudice di pace, ma quale giudice investito del gravame.

La prima decisione, che aveva pronunciato esclusivamente sulla competenza, non eraimpugnabile con regolamento ai sensi dell’art.46 c.p.c., ma era certamente appellabile e il T ribunale, quale giudice dell’impugnazione, ma doveva pronunciar si sul punto controverso, essendo l’organo istituzionalmente preposto a dirimere la questione (cfr., in tal senso, Cass. 15451/2020).

La proposizione del regolamento d’ufficio appare in contrasto con il sistema dei rimedi avverso le pronunce del giudice di pace, come delineato dall’art. 46 c.p.c..

Ne è conferma il fatto che il regolamento d'ufficio è previsto dal legislatore in caso di riassunzione davanti al giudice dichiarato come competente ed ha quindi come presupposto indeclinabile la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per effetto della quale soltanto si verifica la translatio iudicii e conserva efficacia la pronuncia di competenza del giudice adito per primo (Cass. 15451/2020; Cass. 8096/1987; Cass. 2649/1987).

3. Non luogo a provvedere sulle spese.

La richiesta di regolamento dicompetenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale faseprocessuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (Cass. 1167/2007; Cass. 7596/2011).

Poiché il regolamento è stato proposto d’ufficio dal Tribunale, non può darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Pescara, con termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza iscritto al n. 7961/2023 R.G. proposto dal Tribunale di Pescara con ordinanza del 29.3.2023, nella causa iscritta al n. 3534/2022 R.G., tra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il regolamento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara che, pronunciando sull’opposizione ad un fermo amministrativo relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada, ha affermato che il provvedimento ha natura esecutiva e che la sua opposizione è devoluta alla competenza per materia del Tribunale ai sensi dell’art. 9, comma secondo, c.p.c. Il Tribunale, premesso che la pronuncia del Giudice di pace non era impugnabile con regolamento di competenza e che il fermo, avendo Oggetto: regolamento competenza natura afflittiva, può essere contestato con un’azione di accertamento negativo sottoposta agli ordinari criteri di competenza per valore e per materia, ha chiesto di dichiarare che la domanda appartiene alla competenza del giudice inizialmente adito ai sensi dell’art. 6 e 7 d.lgs. 150/2011. 2. Il regolamento è inammissibile. Il Tribunale ha sollevato conflitto non quale giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della pronuncia di incompetenza del giudice di pace, ma quale giudice investito del gravame. La prima decisione, che aveva pronunciato esclusivamente sulla competenza, non eraimpugnabile con regolamento ai sensi dell’art.46 c.p.c., ma era certamente appellabile e il T ribunale, quale giudice dell’impugnazione, ma doveva pronunciar si sul punto controverso, essendo l’organo istituzionalmente preposto a dirimere la questione (cfr., in tal senso, Cass. 15451/2020). La proposizione del regolamento d’ufficio appare in contrasto con il sistema dei rimedi avverso le pronunce del giudice di pace, come delineato dall’art. 46 c.p.c.. Ne è conferma il fatto che il regolamento d'ufficio è previsto dal legislatore in caso di riassunzione davanti al giudice dichiarato come competente ed ha quindi come presupposto indeclinabile la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per effetto della quale soltanto si verifica la translatio iudicii e conserva efficacia la pronuncia di competenza del giudice adito per primo (Cass. 15451/2020; Cass. 8096/1987; Cass. 2649/1987). 3. Non luogo a provvedere sulle spese. La richiesta di regolamento dicompetenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale faseprocessuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (Cass. 1167/2007; Cass. 7596/2011). Poiché il regolamento è stato proposto d’ufficio dal Tribunale, non può darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Pescara, con termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Co
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