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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01480/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Iviacerata, dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo a), ha rideterminato in anni uno e mesi quattro di reclusione la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (segnatamente, all'assenza dei beni di cui si predica la distrazione), propone doglianze assertive e versate in fatto: nel ribadire la tesi della riconducibilità alla controllante Morresi, anch'essa fallita, dei beni non rinvenuti, la ricorrente omette in toto di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto dell'esistenza di fatture di acquisto dei predetti cespiti, della cui sorte non risulta resa giustificazione alcuna sia nell'ambito del fallimento Dynamic, che 'della procedura relativa alla società Morresi, in tal modo facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv. 282643); quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha dato atto del dolo - generico - valorizzando l'effettivo ruolo gestori° dell'imputata e le modalità del depauperamento, conseguenti ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219

I. fall., è inammissibile per carenza di interesse, essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla predetta aggravante; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Iviacerata, dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo a), ha rideterminato in anni uno e mesi quattro di reclusione la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (segnatamente, all'assenza dei beni di cui si predica la distrazione), propone doglianze assertive e versate in fatto: nel ribadire la tesi della riconducibilità alla controllante Morresi, anch'essa fallita, dei beni non rinvenuti, la ricorrente omette in toto di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto dell'esistenza di fatture di acquisto dei predetti cespiti, della cui sorte non risulta resa giustificazione alcuna sia nell'ambito del fallimento Dynamic, che 'della procedura relativa alla società Morresi, in tal modo facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv. 282643); quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha dato atto del dolo - generico - valorizzando l'effettivo ruolo gestori° dell'imputata e le modalità del depauperamento, conseguenti ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 I. fall., è inammissibile per carenza di interesse, essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla predetta aggravante; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il
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