CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. Per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, difensore di [OSCURATO:PERSONA] è presente per delega orale, il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] stesso foro che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74, commi, 2, 3 e 4 d.P.R. 309/90 (capo 1); e dei reati di cui ai capi 9), 10), 11), e 14), tutti relativi all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso il Porto di [OSCURATO:PERSONA], per i fatti e le modalità descritte nei rispettivi capi dell'imputazione provvisoria. Nella ricostruzione operata dai Giudici della cautela, Zambara, alias Limunara, dipendente della "[OSCURATO:PERSONA]", faceva parte della squadra di portuali al servizio dell'organizzazione criminale, con il ruolo di "esfiltrare" la cocaina occultata all'interno dei container giunti a bordo delle navi cargo presso il Porto di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, assicurare l'uscita della sostanza stupefacente. 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il materiale investigativo in cui si fonda la misura in esame è prevalentemente costituito - oltre che dalle intercettazioni telefoniche e telematiche e dai dati risultanti dai tabulati telefonici e dalle geolocalizzazioni, nonché dalle riprese video e dalle attività di riscontro della polizia giudiziaria - da comunicazioni intercorse tra gli indagati mediante l'utilizzo del sistema criptato "[OSCURATO:PERSONA]". La difesa aveva contestato l'utilizzabilità di tali comunicazioni per non essere note le modalità con cui erano state acquisite e decriptate, escludendo la loro riconducibilità nell'alveo dell'art. 234-bis cod. proc. pen. e conseguendone, a suo dire, una violazione del diritto di difesa: eccezione che il Tribunale ha ritenuto infondata. 3. Le comunicazioni di cui si tratta - consistenti in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata [OSCURATO:PERSONA], cioè un'applicazione crittografata end- to-end - sono state trasmesse su appositi supporti digitali dall'Autorità giudiziaria francese, la quale, a propria volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema consente lo scambio di comunicazioni mediante l'uso di cripto- telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici ordini europei di indagine, emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE: in questo contesto si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare appositi O.E.I. all'Autorità giudiziaria francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa Autorità giudiziaria richiesta aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, vale a dire a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico. Nella specie, dunque, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'A.G. francese specificamente richiesta (il Tribunale di Parigi), ma l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. L'Autorità francese ha pertanto trasmesso su CD i file integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni già avvenute e riferibili allo specifico PIN oggetto di richiesta, risultando versata in atti la copia dei predetti file. Il Tribunale ha così affermato che, nel caso di specie, la messaggistica non è stata acquisita mediante operazioni di intercettazioni di comunicazioni telematiche ma attraverso la richiesta ad uno Stato estero, la Francia, con ordine di indagine europeo di trasmettere, previa decriptazione, messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati presso il server della società che gestisce il servizio di messaggistica ed acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento francese, ritenendo, pertanto, ai fini della utilizzabilità interna, che il mezzo di prova in argomento debba essere ricondotto nell'alveo dell'art. 234-bis cod. proc. pen., secondo cui "È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare", identificato nell'Autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente e che ne poteva disporre in maniera autonoma. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto quale limite invalicabile quella della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'Autorità straniera. Secondo l'ordinanza impugnata, inoltre, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti ed ipotetici. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti era presente tutta la documentazione (comprensiva dei file di interesse) trasmessi dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'Autorità giudiziaria francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, richiamando le norme del codice di procedura francese relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], di cui ha preso visione il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza difensiva fondata sulla mancata trasmissione dei provvedimenti genetici con i quali l'Autorità giudiziaria francese aveva disposto l'acquisizione delle chat dal server [OSCURATO:PERSONA], atteso che, come si legge nell'ordinanza impugnata, la Procura ha depositato in data 04/11/22 i provvedimenti genetici mediante i quali, nell'ambito e secondo le norme dell'ordinamento giuridico interno, l'Autorità giudiziaria francese ha disposto l'acquisizione dei messaggi SKY - ECC , provvedimenti già richiamati nella nota del 28/10/22 e all'epoca in corso di traduzione. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra [OSCURATO:PERSONA] UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. 4. Tanto premesso, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], richiama gli elementi investigativi che hanno consentito di identificarlo quale usuario del PIN "SKN5R0", nonché di ricondurre allo stesso lo pseudonimo di "Limunara" (pp. 13 e 14), rilevando come l'indagato risulti coinvolto nelle operazioni di esfiltrazione dal Porto di [OSCURATO:PERSONA] di quattro grossi carichi di cocaina, rubricati ai capi 9,) 10),11) e 14 dell'imputazione provvisoria e come, dall'analisi degli elementi investigativi inerenti ai reati fine, sia emerso altresì il ruolo assunto da Zambara nell'ambito dell'associazione criminale di cui al capo 1), della quale lo stesso deve ritenersi partecipe: l'indagato, infatti, era uno degli appartenenti alla squadra dei portuali al servizio delle organizzazioni criminale, con il ruolo più sopra richiamato. L'ordinanza impugnata richiama gli elementi indiziari dai quali ha evinto il pieno coinvolgimento dell'indagato (pp. 17 e 18 per i fatti di cui ai capi 9 e 10; fatto di cui al capo 11, p.19; fatto di cui al capo 14, pp. 19 e 20, alle quali tutte si fa rinvio). 5. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 5.1. Inosservanza degli artt. 125, comma 3, 266-bis e 267 cod. proc. pen. che disciplinano le intercettazioni stabilite pena di inutilizzabilità ex art 191 e 271 cod. proc. pen., con riferimento all'acquisizione mediante 0.E.I., richiesti all'Autorità giudiziaria francese, dei messaggi asseritamente scambiati dall'indagato sulle piattaforme di comunicazione [OSCURATO:PERSONA]. Limitandosi a richiamare l'operatività dell'art. 234-bis cod. proc. pen., il Tribunale ha disatteso le eccezioni difensive secondo cui, invece, quelle chat sono state acquisite mediante il mezzo di ricerca della prova rappresentato dall'intercettazione di cui agli art. 266-bis e seg. codice di rito, atteso che i messaggi in questione sono stati captati e memorizzati dall'Autorità giudiziaria francese nel preciso istante in cui, creati sul criptofonino del mittente, venivano inviati a quello del destinatario: tutto ciò in assenza di un provvedimento autorizzativo che l'Autorità giudiziaria francese avrebbe dovuto adottare. Nel fascicolo depositato il 21/03/2022 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente alla richiesta per l'applicazione della misura cautelare e ad integrazione della stessa, mancavano gli atti elencati nel ricorso, in particolare afferenti alle modalità di acquisizione del materiale. Rimane, invero, ferma la necessità di valutare che le modalità di acquisizione della messaggistica di cui si tratta non siano in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento. 5.2. Erronea applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen. La difesa si era lamentata del fatto che nessuno degli O.E.I. abbia avuto ad oggetto [OSCURATO:PERSONA] o direttamente il PIN a lui attribuito. In risposta a un'istanza difensiva sul punto, la Procura riferiva che il PIN attribuito al ricorrente non aveva formato oggetto di richiesta specifica all'Autorità giudiziaria francese, essendo questo emerso indirettamente perché in contatto con altri PIN oggetto di specifiche richieste di rilascio della messaggistica. Al difensore è stato impedito l'esercizio del diritto di accedere alla chat originale e alla procedura per la sua decriptazione, di tal che egli non ha potuto provare la mancata corrispondenza del dato originario rispetto a quello fornito. 5.3. Inosservanza degli artt. 191 e 729 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità dei fili integrali relativi alle comunicazioni oggetto di rogatoria che non erano le chat già decriptate, ma ogni ulteriore informazione in possesso dell'Autorità giudiziaria straniera, relativa alle utenze connesse ai dispositivi. Il provvedimento impugnato non tiene conto della totale assenza di un concreto vaglio sul modus operandi degli inquirenti rispetto agli strumenti, metodi e attività di identificazione degli indagati. 5.4. Vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria rispetto alla qualifica di partecipe all'associazione dedita al narcotraffico. Manca qualsiasi forma di fidelizzazione o coinvolgimento dell'indagato nell'organizzazione criminale stabile; le violazioni allo stesso ascritte sono state commesse in un arco temporale intercorrente tra il 15/12/2020 e il 31/12/2020, in un tempo assolutamente ristretto rispetto alla durata delle indagini del fenomeno di cui al capo 1). L'O.E.I. 21/21 dimostra che, sino al momento della redazione di quella richiesta (12/04/2021), Zambara era estraneo alle indagini.5.5. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. contestata con riguardo al reato di cui al capo 1): il Tribunale del riesame non illustra quale sarebbe l'agevolazione di cui avrebbe beneficiato la 'ndrangheta nelle sue articolazioni territoriali. 5.6. Vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'anzidetta aggravante di cui all'ad 416-bis. 1 cod. pen., giacché nulla emergerebbe, dall'ordinanza impugnata, in punto di consapevolezza in capo al ricorrente di agire al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. 6. Con memoria del 05/05/23, corredata anche da allegati, la difesa ha chiesto di attivare la procedura di cui all'art. 267 TFUE, in ragione del fatto che, in casi analoghi, le Autorità giudiziarie tedesche e olandesi hanno ritenuto di dover procedere in tal senso, essendovi dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla Direttiva 2014/41. 7. Il Procuratore generale in sede, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Quanto ai primi tre motivi si osserva quanto segue. Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità: il Tribunale ha sul punto osservato che la difesa non aveva addotto alcun elemento di una qualche consistenza (es. messaggi troncati, incompleti o dissonanti), tali da far dubitare della compromissione del dato, «assumendo la censura carattere di genericità, di tal che si ritiene che la difesa non abbia assolto al citato onere della prova, consentendo di superare la presunzione di legittimità della prova trasmessa tramite l'ordine di indagine europeo». Ha inoltre affermato che il fatto per cui, con riguardo ai suddetti flussi di comunicazione, non siano stati offerti criteri di decifrazione non si traduce di per sé in una alterazione del dato originale. Si tratta di conclusione conforme ai principi affermati da questa Corte Suprema la quale, in tema di intercettazioni di flussi comunicativi, ha stabilito che l'indisponibilità dell'algoritmo utilizzabile per la decriptazione dei dati informatici non determina alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che l'interessato può avvalersi della procedura prevista dall'art. 268, commi 6 e 7, cod. proc. pen., per verificare il contenuto delle captazioni, ma non può anche pretendere un controllo diretto mediante l'utilizzo esclusivo e non mediato del programma di decriptazione (Sez. 6, n. 14395 del 27/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275534). Sul punto, il Tribunale ha ricordato che l'algoritmo — il quale consente di rendere criptati i messaggi che solo attraverso la decriptazione possono essere resi intellegibili - «non altera in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che il ricorrente, deducendo un omessa diretta verifica solo astrattamente ipotizza». In definitiva, conclude il Tribunale sul punto, «le doglianze prospettate si risolvono in una critica rivolta.., alla possibilità di verifica astratta nei confronti di tutti i dati comunicativi acquisiti, in mancanza di circostanze che consentano di ritenere che sugli stessi sia stata effettuata una manipolazione o alterazione anche involontaria , tanto più ove si consideri che l'attività di decriptazione, svolta dall'autorità inquirente francese, ha avuto riguardo all'intero contenuto del server e che in riscontri effettuati dalla polizia giudiziaria italiana hanno consentito l'identificazione degli interlocutori proprio sulla base dei dati emergenti dalle comunicazioni». Considerazioni, queste, che portano a ritenere ii relativo motivo di ricorso inammissibile perché connotato da aspecificità e genericità. Il ricorrente poi lamenta di non essere stato messo a parte di una consulenza tecnica del pubblico ministero; nell'ordinanza impugnata, tuttavia, si legge (alla p. 10) che, agli atti del Tribunale del riesame «è presente tutta la documentazione (comprensiva dei file di interesse) trasmessa dall'autorità francese in risposta ai singoli Ordini di [OSCURATO:PERSONA], come peraltro evidenziato dal P.M. nella nota del 28/10/2022 di riscontro all'istanza difensiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; e che la Procura ha depositato, in data 04/11/2022, i provvedimenti genetici mediante i quali, nell'ambito e secondo le norme dell'ordinamento giuridico interno, l'Autorità giudiziaria francese ha disposto l'acquisizione dei messaggi [OSCURATO:PERSONA], provvedimenti richiamati nella citata nota del 14/11/22 e, all'epoca, in corso di traduzione. La doglianza proposta è, pertanto, generica, anche perché afferisce, ancora una volta, alla questione, precedentemente dedotta, dell'impossibilità per la difesa di verificare i contenuti dei provvedimenti genetici. 3. Il secondo motivo si appalesa generico e versato in fatto, laddove afferma che il PIN riferito al ricorrente non aveva formato oggetto di richiesta specifica all'Autorità giudiziaria francese, essendo questo emerso indirettamente perché in contatto con altri PIN oggetto di specifiche richieste di rilascio della messaggistica. L'ordinanza impugnata, peraltro, si diffonde (p. 13), con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sulla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale usuario del PIN "SKN5RO" e sulla riconducibilità allo stesso dello pseudonimo "Limunara", dando preciso conto degli elementi investigativi da cui ricava detti convincimenti. Con il richiamo alla procedura di decriptazione si è poi introdotto il tema della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'Autorità giudiziaria francese. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche Sez. 1, n. 6363, Minichino, n.nn., in pari data). Con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, questa Corte di legittimità ha già chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie), che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salva l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (Sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; Sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, possono applicarsi al caso in esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di nnessaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (Sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, cit., in motivazione; Sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). L'argomento difensivo secondo cui esiste un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'Autorità decidente italiana è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. Né può all'uopo farsi richiamo al precedente di questa Sezione (Sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove ha richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'Autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a Sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a Sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Rizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a Sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con l'unico limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa Sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione). Quanto all'operatività del protocollo di utilizzabilità interno, rinvenibile nell'art. 234-bis cod. proc. pen., si osserva che l'ordine europeo di indagine, nel caso all'esame, doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione. E, nella specie, la richiesta ha riguardato le chat del sistema [OSCURATO:PERSONA], già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'Autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso. Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione, come ha ricordato l'ordinanza impugnata. L'Autorità francese, dunque, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La difesa, invece, muovendo dalla opposta premessa che, nella specie, si sia trattato di attività di intercettazione del flusso di comunicazioni, ha ritenuto che la loro utilizzabilità non deriverebbe dall'art. 234 bis, cod. proc. pen., norma in relazione alla quale, in ogni caso, difetterebbe a suo dire anche il consenso del legittimo titolare che farebbe recedere il requisito della segretezza, ma dalla procedura descritta dagli artt. 266 e ss., cod. proc. pen.Si tratta, tuttavia, di interpretazione non condivisibile, posto che la messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, Sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso). In altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, proprio nell'art. 234 bis, cit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare», affermandosi che la norma è applicabile ai casi come quello all'esame, stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenendo che il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, deve intendersi come consenso che proviene dal soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, in motivazione). In realtà, l'infondatezza della doglianza di cui al terzo motivo di ricorso si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'Autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, è del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi invece verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente, profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto Sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, ai fini cioè del vaglio di legittimità dell'ordinanza impugnata, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata, anche nelle memorie successivamente depositate) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Quando infatti la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Mo//temo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). Le considerazioni appena esposte valgono anche con riguardo al terzo motivo che si appalesa, pertanto, infondato. 4. Con riguardo alla richiesta di promuovere la procedura di cui all'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), formulata dalla difesa del ricorrente con la citata memoria del 05/05/23, deve ribadirsi che, come già più volte affermato da questa Corte di legittimità sulla base della interpretazione dell'anzidetta disposizione fornita dalla CGUE, l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia dell'Unione europea non sussiste quando «il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 44436 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151). Alla luce delle precedenti considerazioni, non si ravvisano nel caso di specie dubbi interpretativi, di talché l'anzidetta richiesta non può trovare accoglimento. 5. Quanto al quarto motivo, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della ritenuta gravità indiziaria rispetto alla qualifica di partecipe della contestata associazione, giova ricordare che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze//i, Rv. 276976). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, richiamato il contesto criminale in cui si inseriva l'indagato, ne ha ricordato il contributo alle esfiltrazioni programmate, mediante il proprio impiego lavorativo presso la società portuale, con condotte connotate da inequivoca valenza associativa, laddove nelle emergenze investigative in atti viene lumeggiato come il gruppo criminale, all'interno del quale il ricorrente si muoveva, costituisse una squadra ben collaudata, «partecipando il ricorrente a narcoimportazioni dal Sudamerica la cui entità dimostra già la capacità del gruppo associativo di operare su alti livelli e con un'organizzazione raffinata, nella quale il ricorrente svolgeva un ruolo chiave». L'evidenza dei dati intercettivi e di investigazioni, continua il Tribunale, attesta come Zambara «si sia prodigato a compiere l'attività criminosa contestata nella piena consapevolezza di operare in accordo con gli altri associati, nell'ambito di una strutturata organizzazione criminale che vedeva nel traffico di stupefacenti la possibilità di incrementare investire un'ingente quantitativo di ricchezza, illecitamente locupletata nel tempo...». Merita, infine, di essere ricordato, in risposta a censura difensiva che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282122). Nel caso in esame, peraltro, l'ordinanza impugnata afferma (p. 21) che «le indicazioni desumibili dagli atti di indagine, che coprono un arco temporale apprezzabile, consentono di ricondurre la condotta degli indagati ad un accordo (pactum sceleris) che travalica le singole azioni criminose cui gli stessi risultano aver partecipato e che è, invece, fonte di un vincolo associativo (affectío societatís), destinato a protrarsi nel tempo in vista della realizzazione di un programma criminoso da attuarsi, con il consapevole concreto contributo dei vari sodali, nel lucroso settore del traffico di stupefacenti». 6. Quanto ai motivi cinque e sei, entrambi afferenti all'aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen., occorre premettere che, per la configurabilità della stessa, non è richiesta necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, nella specie, il Tribunale ha dato adeguatamente conto (pp. 22 e 23) delle ragioni, derivanti anche dalla storia giudiziaria degli esponenti di vertice o più attivi nel sodalizio di trafficanti di stupefacenti, per le quali afferma che "l'efficacia del sistema plurisoggettivo organizzato era corroborata da saldi legami con le locali cosche di 'ndrangheta che spiegavano la loro influenza sullo scalo portuale gioiese ed erano interessate alle narco importazioni». In ogni caso e risolutivamente, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, confermato il grave quadro indiziario nei termini di cui alla incolpazione provvisoria, la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti di detta aggravante, stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (Sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 4, n. 17647 del 28/03/23, in motivazione) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (Sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256). 7. Al rigetto del ricorso se