CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23644-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23644/2017 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 239/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 1112/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza del locale Tribunale, rigettava le domande (di differenze retributive per dedotto svolgimento di mansioni superiori e subordinate) proposte da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del 10 maggio 2011 contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di cui era stata dipendente; 2. per l a cassazione della sentenza proponeva ricorso la lavoratrice, affidato ad unico articolato motivo; la società resisteva con controricorso; 3. successivamente il procuratore della ricorrente depositava verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto tra le parti il 18/9/2019, riguardante più giudizi pendenti tra le parti, e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese;Considerato che 1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza dell'accordo conciliativo tra le parti del giudizio, del quale il procuratore di parte ricorrente ha dato espressamente atto; 2. le spese del giudi zio di legittimità devono essere compensate, in coerenza con quanto convenuto tra le parti nel verbale di conciliazione (specificamente al punto 3 relativamente al presente giudizio); 3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deci