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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 11806/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/Se ntire-te-concl uslontztel Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi tre di reclusione.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Nel ricorso si sostiene che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare le richieste, si sia limitato a fare riferimento ai precedenti penali e alle pendenze a carico del condannato, trascurando di valutare elementi favorevoli all'accoglimento delle istanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, perché l'ordinanza impugnata non è rispettosa del dato normativo e dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione non risulta basato su un'attenta osservazione della personalità del condannato.

L'ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un'adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione, e dare prova di aver preso in considerazione, con il necessario approfondimento, gli indici che, previsti in astratto dalle norme - art. 47 e 47-ter ord. pen. - che disciplinano l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, caratterizzano il caso concreto; l'assenza di una loro esaustiva valutazione rende generiche le considerazioni del Tribunale di sorveglianza secondo le quali in mancanza di redditi del condannato e della moglie vi sarebbe un concreto rischio di recidiva non arginabile con le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.

Così deciso in Roma, 10 settembre 2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/Se ntire-te-concl uslontztel Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi tre di reclusione. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Nel ricorso si sostiene che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare le richieste, si sia limitato a fare riferimento ai precedenti penali e alle pendenze a carico del condannato, trascurando di valutare elementi favorevoli all'accoglimento delle istanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, perché l'ordinanza impugnata non è rispettosa del dato normativo e dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Lo sviluppo argomentativo della motivazione non risulta basato su un'attenta osservazione della personalità del condannato. L'ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un'adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione, e dare prova di aver preso in considerazione, con il necessario approfondimento, gli indici che, previsti in astratto dalle norme - art. 47 e 47-ter ord. pen. - che disciplinano l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, caratterizzano il caso concreto; l'assenza di una loro esaustiva valutazione rende generiche le considerazioni del Tribunale di sorveglianza secondo le quali in mancanza di redditi del condannato e della moglie vi sarebbe un concreto rischio di recidiva non arginabile con le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso in Roma, 10 settembre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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