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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15928/2026

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esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.5576/2018 depositata il 20/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettaval’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (di seguito piùbrevemente anche solo COES) , così confermando la sentenza di primogrado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento TARSU 2012, notificatole dal Comune diPioltello, con cui le era stato richiesto il pagamento dell'importoNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026complessivo di Euro 66.104,60 a titolo di TARSU per l'anno 2012 (12mesi), Euro 21.853,41 a titolo di sanzioni (30%) ed interessi, il tuttorelativamente al complesso industriale ubicato in [OSCURATO:SOCIETA] (Ml) alla ViaGenova n. 13.2.

Avverso siffatta pronuncia ricorre la COES, affidandosi a settemotivi.3.

Resiste il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente si duole sotto il profilo dell’art.360,primo comma, n.3 c.p.c. della violazione degli artt. 65, 68,69 d.lgs.506/1993, nonché dell’art. 7 dello statuto del contribuente, sostenendol’erroneità dell’impugnata sentenza per aver escluso il vizio di motivazionedell'avviso di accertamento, ritenendo che lo stesso contenesse tutti glielementi necessari per consentire al contribuente di comprendere leragioni e presupposti della pretesa erariale (non solo con i riferimentinormativi, ma anche attraverso il dettaglio delle aree occupate e dellatipologia di attività svolta).1.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2.

E’ inammissibile in quanto, attraverso la prospettata violazione dilegge, la società ricorrente intende rimettere in discussione ilragionamento decisorio del giudice del merito, mirando alla rivalutazionedei fatti operata dallo stesso giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758),considerato che la CTR ha ritenuto, con apprezzamento ad essa riservato,non sindacabile in cassazione, che la motivazione dell’avviso impugnatoavesse posto la contribuente in grado di comprendere le ragioni e ipresupposti della pretesa impositiva, non solo attraverso i riferimentinormativi, ma anche attraverso il dettaglio delle aree occupate edell’attività svolta.Numero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/20261.3.

Il motivo è, in ogni caso, anche infondato considerato che questaCorte con specifico riferimento alla TARSU ha affermato che la verificadell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento - sinanchein rettifica - va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamentodei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, dellalegge n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla basedella variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria,deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quantotali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altredelibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti dellapretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e leindagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciòavvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass. 20620/2019,richiamata da più recente Cass. 29259/2025; 26691/2025, cit.;15793/2025; in tema di TIA, Cass. 16096/2024).

In tali pronunce, laCorte - dopo aver ricordato che la generale portata precettiva dell'obbligodi motivazione dell'atto impositivo deve essere interpretata (in ragionedella cd. polisistematicità del sistema tributario) in termini di modularità,termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascun tributo, allafunzione assolta da ciascun atto impositivo e, conclusivamente, allamaggiore o minore articolazione della medesima fattispecie costitutiva delpotere (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre2005, n. 27758).

Cass., 19 novembre 2019, n. 29988 ha, per l'appunto,condivisibilmente rimarcato, per un verso, che "l'obbligo di motivazionepuò ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedelee chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazioneNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa ingiudizio del contribuente" e, dall'altro, che la fattispecie della rettifica dellasuperficie sottoposta a tassazione TARSU è connotata dalla "semplicità delprocedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione deltributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando latariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata”.1.4.

Nel caso di specie, la ricorrente incentra la propria censura, nonsulla pretesa mancanza dei requisiti di validità dell’atto di accertamento intema di Tarsu sotto il profilo dell’omessa indicazione dei dati necessari perconsiderare assolto l’onere motivazionale dell’accertamento, così comeappena esposti e declinati nelle pronunce di legittimità appena citate,quanto piuttosto sulla pretesa erroneità dell’accertamento stesso inrelazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti di applicazione deltributo allo stabilimento oggetto dell’atto impositivo, in ordine alla suaconcreta articolazione, con distinte aree e specifiche destinazioni, facendo,quindi, discendere dalla pretesa erroneità nel merito della pretesaimpositiva l’erroneità della motivazione dell’accertamento, il che,chiaramente, non si identifica con una critica ad un aspetto formale divalidità dell’atto di accertamento sotto il profilo della mancanza dimotivazione, quanto piuttosto nella contestazione del merito della pretesaimpositiva, fermo restando, in ogni caso, CTR ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra esposti, avendo accertato che l’attoimpositivo impugnato contenesse il dettaglio delle aree occupate e dellatipologia di attività svolta e, più in generale, tutti gli elementi perconsentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa erariale.2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma n. 3 c.p.c. la violazione degli artt.62 e 70 del d.lgs.507/1993, degli artt. 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, assumendo che laCTR avrebbe errato nell’affermare che la società aveva preteso di farvalere una diversa situazione di fatto attraverso una impropria denunciaNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026retroattiva di variazione Tarsu, laddove la tassazione ha sempre tenutoconto dei parametri preesistenti e, al contempo, che non fosse possibilericonoscere a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una riduzione tariffaria, non avendoosservato la stessa la procedura prevista e non essendo legittima unarichiesta retroattiva.

In particolare, attraverso tale censura, la ricorrentesostiene l’erroneità di siffatto capo della sentenza perché vi sarebbe statol’obbligo da parte del Comune, anche in caso di omissione di dichiarazioneo denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA], di accertare d’ufficio il concretoutilizzo dell’area ai fini della liquidazione della tassa e, quindi, di applicared’ufficio le ipotesi di esenzione e riduzione della tassa anche per annualitàin cui non vi era stata denuncia.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

L’affermazione della Commissione Tributaria Regione in ordineall’inefficacia retroattiva di una dichiarazione di esenzione o riduzione dellaTARSU in relazione ad annualità precedenti è conforme all'orientamentoconsolidato di questa Corte, che, come già statuito con riferimento allaTARSU, ha ribadito i seguenti principi: il presupposto impositivo della TARIè costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, latassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum diproduttività che può essere superata solo dalla prova contraria deldetentore dell'area ( Cass. 6551/20; 14037/19; 18054/16; 19173/04;19459/03); l'esenzione dal tributo, che, a differenza del previgente regime( D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3), che lo correlava a "quella parte diessa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione siformano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento deiquali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in basealle norme vigenti" (v.

Cass. 21250/17; 16858/14; 5377/12), è oraprevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino " invia continuativa e prevalente" ed a condizione che i produttori (tenuti aNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026provvedere a proprie spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento inconformità alla normativa vigente", integra, pur sempre, l'oggetto diun'allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenere l'esenzione.

Ciò perché, sebbene spetti all'amministrazioneprovare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nellaspecie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attienealla quantificazione del tributo, grava sull' interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descrittedalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione allaregola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamentetenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territoriocomunale (Cass. 2623/2023; 10634/2019; 21250/2017, cit.;17622/2016; 16858/2014; 11351/2012; 3756/2012; 775/2011;17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).2.3.

Pertanto, sia le deroghe alla tassazione che le riduzioni dellesuperfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (ex multis, Cass. 8845/2025; 9032/2023; 8753 e n.8754 del 2023; 21490/2022; 11130/2021; 8335/2021; 4602/2018;21250/2017, cit.; 16235/2015; 2202/2011; 17381/2010).2.4.

Va inoltre aggiunto, con riguardo all'obbligo dichiarativo in capo alcontribuente di denunciare non solo la produzione di rifiuti speciali, maanche l'estensione dell'area in cui tali rifiuti si producono, che taledichiarazione non costituisce mero adempimento formale, ma unacondizione essenziale per beneficiare dell'esenzione, essendo laprescrizione chiaramente dettata allo scopo di "porre l'amministrazionenelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verificheindispensabili per accertare l'esistenza dei presupposti di fatto per laNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026concessione del beneficio dell'esclusione dall'imposizione" ( Cass.8595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17; 22020/2004).2.5.

Proprio in tema di TARI, infatti, questa Corte ha già avuto modo diprecisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuentel'obbligo di indicare i presupposti per l'esenzione o la riduzione tariffarianella denuncia originaria o in quella di variazione, in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non èsufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un' ipotesidi esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (cfr. Cass.8595/2025, cit.).2.6.

Alla luce di quanto sin qui esposto, non è, quindi, assolutamentecensurabile l’affermazione del giudice di appello circa l’inefficaciaretroattiva di dichiarazioni postume di riduzione ed esenzioni in materia diTARSU, da far valere per annualità precedenti, essendo in linea con ilcostante orientamento di questa Corte in tema di obblighi dichiarativi delcontribuente.2.7.

In ragione dell’accertata assenza da parte della CTR di una efficacedichiarazione di esenzione/riduzione della contribuente in relazioneall’annualità oggetto di accertamento (2012), i restanti motivi, dal terzo alsettimo (riguardanti: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. laviolazione, sotto ulteriore profilo, degli artt.62 e 70 del d.lgs. 507/1993,degli artt. 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997; ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. la violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 62 e 70del d.lgs. 507/1993, degli artt. 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997; ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione, degli artt. 184,195 e198 del d.lgs. 152/2006, degli art. 60 e segg. del d.lgs. n. 507 del 1997,gli art. 60 e segg. del d.lgs. n. 22 del 1997 nonchè del d.l. 201/2011; aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione, degli artt. 184e 195 del d.lgs. 152/2006, degli art. 62 e 68 e del d.lgs. n. 507 del 1997;ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 62Numero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026e 65 del d.lgs. n. 507 del 1997) sono da ritenere tutti assorbiti perché conessi si denunciano, a vario titolo, pretese violazioni di legge concernentiesenzioni e riduzioni di imposta che, però, presuppongono logicamenteassolto il relativo obbligo dichiarativo per l’annualità in contestazione, che,invece, il giudice di appello ha correttamente escluso.2.8.

In definitiva, il ricorso va rigettato.3.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 8.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali, CPA e IVA, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.5576/2018 depositata il 20/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettaval’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (di seguito piùbrevemente anche solo COES) , così confermando la sentenza di primogrado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento TARSU 2012, notificatole dal Comune diPioltello, con cui le era stato richiesto il pagamento dell'importoNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026complessivo di Euro 66.104,60 a titolo di TARSU per l'anno 2012 (12mesi), Euro 21.853,41 a titolo di sanzioni (30%) ed interessi, il tuttorelativamente al complesso industriale ubicato in [OSCURATO:SOCIETA] (Ml) alla ViaGenova n. 13.2. Avverso siffatta pronuncia ricorre la COES, affidandosi a settemotivi.3. Resiste il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole sotto il profilo dell’art.360,primo comma, n.3 c.p.c. della violazione degli artt. 65, 68,69 d.lgs.506/1993, nonché dell’art. 7 dello statuto del contribuente, sostenendol’erroneità dell’impugnata sentenza per aver escluso il vizio di motivazionedell'avviso di accertamento, ritenendo che lo stesso contenesse tutti glielementi necessari per consentire al contribuente di comprendere leragioni e presupposti della pretesa erariale (non solo con i riferimentinormativi, ma anche attraverso il dettaglio delle aree occupate e dellatipologia di attività svolta).1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ inammissibile in quanto, attraverso la prospettata violazione dilegge, la società ricorrente intende rimettere in discussione ilragionamento decisorio del giudice del merito, mirando alla rivalutazionedei fatti operata dallo stesso giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758),considerato che la CTR ha ritenuto, con apprezzamento ad essa riservato,non sindacabile in cassazione, che la motivazione dell’avviso impugnatoavesse posto la contribuente in grado di comprendere le ragioni e ipresupposti della pretesa impositiva, non solo attraverso i riferimentinormativi, ma anche attraverso il dettaglio delle aree occupate edell’attività svolta.Numero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/20261.3. Il motivo è, in ogni caso, anche infondato considerato che questaCorte con specifico riferimento alla TARSU ha affermato che la verificadell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento - sinanchein rettifica - va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamentodei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, dellalegge n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla basedella variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria,deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quantotali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altredelibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti dellapretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e leindagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciòavvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass. 20620/2019,richiamata da più recente Cass. 29259/2025; 26691/2025, cit.;15793/2025; in tema di TIA, Cass. 16096/2024). In tali pronunce, laCorte - dopo aver ricordato che la generale portata precettiva dell'obbligodi motivazione dell'atto impositivo deve essere interpretata (in ragionedella cd. polisistematicità del sistema tributario) in termini di modularità,termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascun tributo, allafunzione assolta da ciascun atto impositivo e, conclusivamente, allamaggiore o minore articolazione della medesima fattispecie costitutiva delpotere (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre2005, n. 27758). Cass., 19 novembre 2019, n. 29988 ha, per l'appunto,condivisibilmente rimarcato, per un verso, che "l'obbligo di motivazionepuò ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedelee chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazioneNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa ingiudizio del contribuente" e, dall'altro, che la fattispecie della rettifica dellasuperficie sottoposta a tassazione TARSU è connotata dalla "semplicità delprocedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione deltributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando latariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata”.1.4. Nel caso di specie, la ricorrente incentra la propria censura, nonsulla pretesa mancanza dei requisiti di validità dell’atto di accertamento intema di Tarsu sotto il profilo dell’omessa indicazione dei dati necessari perconsiderare assolto l’onere motivazionale dell’accertamento, così comeappena esposti e declinati nelle pronunce di legittimità appena citate,quanto piuttosto sulla pretesa erroneità dell’accertamento stesso inrelazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti di applicazione deltributo allo stabilimento oggetto dell’atto impositivo, in ordine alla suaconcreta articolazione, con distinte aree e specifiche destinazioni, facendo,quindi, discendere dalla pretesa erroneità nel merito della pretesaimpositiva l’erroneità della motivazione dell’accertamento, il che,chiaramente, non si identifica con una critica ad un aspetto formale divalidità dell’atto di accertamento sotto il profilo della mancanza dimotivazione, quanto piuttosto nella contestazione del merito della pretesaimpositiva, fermo restando, in ogni caso, CTR ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra esposti, avendo accertato che l’attoimpositivo impugnato contenesse il dettaglio delle aree occupate e dellatipologia di attività svolta e, più in generale, tutti gli elementi perconsentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa erariale.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma n. 3 c.p.c. la violazione degli artt.62 e 70 del d.lgs.507/1993, degli artt. 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, assumendo che laCTR avrebbe errato nell’affermare che la società aveva preteso di farvalere una diversa situazione di fatto attraverso una impropria denunciaNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026retroattiva di variazione Tarsu, laddove la tassazione ha sempre tenutoconto dei parametri preesistenti e, al contempo, che non fosse possibilericonoscere a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una riduzione tariffaria, non avendoosservato la stessa la procedura prevista e non essendo legittima unarichiesta retroattiva. In particolare, attraverso tale censura, la ricorrentesostiene l’erroneità di siffatto capo della sentenza perché vi sarebbe statol’obbligo da parte del Comune, anche in caso di omissione di dichiarazioneo denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA], di accertare d’ufficio il concretoutilizzo dell’area ai fini della liquidazione della tassa e, quindi, di applicared’ufficio le ipotesi di esenzione e riduzione della tassa anche per annualitàin cui non vi era stata denuncia.2.1. Il motivo è infondato.2.2. L’affermazione della Commissione Tributaria Regione in ordineall’inefficacia retroattiva di una dichiarazione di esenzione o riduzione dellaTARSU in relazione ad annualità precedenti è conforme all'orientamentoconsolidato di questa Corte, che, come già statuito con riferimento allaTARSU, ha ribadito i seguenti principi: il presupposto impositivo della TARIè costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, latassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum diproduttività che può essere superata solo dalla prova contraria deldetentore dell'area ( Cass. 6551/20; 14037/19; 18054/16; 19173/04;19459/03); l'esenzione dal tributo, che, a differenza del previgente regime( D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3), che lo correlava a "quella parte diessa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione siformano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento deiquali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in basealle norme vigenti" (v. Cass. 21250/17; 16858/14; 5377/12), è oraprevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino " invia continuativa e prevalente" ed a condizione che i produttori (tenuti aNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026provvedere a proprie spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento inconformità alla normativa vigente", integra, pur sempre, l'oggetto diun'allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenere l'esenzione. Ciò perché, sebbene spetti all'amministrazioneprovare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nellaspecie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attienealla quantificazione del tributo, grava sull' interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descrittedalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione allaregola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamentetenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territoriocomunale (Cass. 2623/2023; 10634/2019; 21250/2017, cit.;17622/2016; 16858/2014; 11351/2012; 3756/2012; 775/2011;17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).2.3. Pertanto, sia le deroghe alla tassazione che le riduzioni dellesuperfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (ex multis, Cass. 8845/2025; 9032/2023; 8753 e n.8754 del 2023; 21490/2022; 11130/2021; 8335/2021; 4602/2018;21250/2017, cit.; 16235/2015; 2202/2011; 17381/2010).2.4. Va inoltre aggiunto, con riguardo all'obbligo dichiarativo in capo alcontribuente di denunciare non solo la produzione di rifiuti speciali, maanche l'estensione dell'area in cui tali rifiuti si producono, che taledichiarazione non costituisce mero adempimento formale, ma unacondizione essenziale per beneficiare dell'esenzione, essendo laprescrizione chiaramente dettata allo scopo di "porre l'amministrazionenelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verificheindispensabili per accertare l'esistenza dei presupposti di fatto per laNumero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026concessione del beneficio dell'esclusione dall'imposizione" ( Cass.8595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17; 22020/2004).2.5. Proprio in tema di TARI, infatti, questa Corte ha già avuto modo diprecisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuentel'obbligo di indicare i presupposti per l'esenzione o la riduzione tariffarianella denuncia originaria o in quella di variazione, in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non èsufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un' ipotesidi esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (cfr. Cass.8595/2025, cit.).2.6. Alla luce di quanto sin qui esposto, non è, quindi, assolutamentecensurabile l’affermazione del giudice di appello circa l’inefficaciaretroattiva di dichiarazioni postume di riduzione ed esenzioni in materia diTARSU, da far valere per annualità precedenti, essendo in linea con ilcostante orientamento di questa Corte in tema di obblighi dichiarativi delcontribuente.2.7. In ragione dell’accertata assenza da parte della CTR di una efficacedichiarazione di esenzione/riduzione della contribuente in relazioneall’annualità oggetto di accertamento (2012), i restanti motivi, dal terzo alsettimo (riguardanti: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. laviolazione, sotto ulteriore profilo, degli artt.62 e 70 del d.lgs. 507/1993,degli artt. 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997; ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. la violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 62 e 70del d.lgs. 507/1993, degli artt. 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997; ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione, degli artt. 184,195 e198 del d.lgs. 152/2006, degli art. 60 e segg. del d.lgs. n. 507 del 1997,gli art. 60 e segg. del d.lgs. n. 22 del 1997 nonchè del d.l. 201/2011; aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione, degli artt. 184e 195 del d.lgs. 152/2006, degli art. 62 e 68 e del d.lgs. n. 507 del 1997;ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 62Numero registro generale 20165/2019Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 15928/2026Data pubblicazione 24/05/2026e 65 del d.lgs. n. 507 del 1997) sono da ritenere tutti assorbiti perché conessi si denunciano, a vario titolo, pretese violazioni di legge concernentiesenzioni e riduzioni di imposta che, però, presuppongono logicamenteassolto il relativo obbligo dichiarativo per l’annualità in contestazione, che,invece, il giudice di appello ha correttamente escluso.2.8. In definitiva, il ricorso va rigettato.3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 8.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali, CPA e IVA, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente