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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32478/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27376/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso, con domicilio nel suo studio, in Roma, via Cassiodoro n. 6; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Andrea, in virtù di mandato in calce al controricorso,elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 66; Oggetto:Re sponsabilita’ c ontrattuale - [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Salernon. 1125/2021, pubblicata il 26luglio 20 2 0 , notificat a il 31 agosto 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] Il T ribunale di Salerno rigettò la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di responsabilità contrattuale, con cui aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti in seguito al grave inadempimento per non aver dato seguitola [OSCURATO:PERSONA] alla f ornitura di tre diversi ordini di carburantee, in accoglimento parziale della riconvenzionale proposta dalla stessa convenuta(che aveva dedotto il mancato pagamento di alcune precedenti forniture e invocato l’applicazione della penale contrattuale ) condannò Tortora a pagarlela somma di Euro 168.917,82.

La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello di Tortora e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Ha rispostocon controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Parte controricorrente ha depositato memoria tardivamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e deduce che la Corte territor iale avrebbe omesso di verificare la C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi corrispondenza tra le bolle di consegna e i libri contabili, che quindi restano documenti di parte. 2.Con il secondo motivo, denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame della circostanza relativa al deposito delle bolle di consegna le bolle di consegna e i libri contabili che restano quindi documenti di parte.

3. I due motivi, così come prospettati, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

Sotto il profilo del vizio motivazionale, ricorre l’ipotesi della decisione di merito c.d. doppia conforme: siapplica il dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c. e la censura è inammissibile,non avendo il ricorrente dimostrato la divergenza delle ragioni di fatto fra primo e secondo grado (Cass. Sez. n. 26774 del 22/12/2016, Cass. Sez. 3 6/05/2020 n. 8515).

La doglianza secondo cui erroneamente il giudice di appello avrebbe rilevato la tardività della contestazione dell’omessa produzione delle bolle di consegna, per un verso,è mossa in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. perché non vi è specifica indicazione della sede di ingresso della detta contestazione nel processo, per l’altro, è priva di decisività, essendo piuttosto la ratio decidendi della decisione impugnata basata sul principio della libera valutazione dei libri contabili.

Infine, nel censurare l’omessa od erronea valutazione delle prove documentali, il ricorrente formula una critica sul giudizio di valutazione delle prove espresso dal giudice del merito,non deducibile in sede di legittimità.

E’ appena il caso di aggiungere che non risulta indicata la norma di diritto che sarebbe stata violata. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro5.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27376/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso, con domicilio nel suo studio, in Roma, via Cassiodoro n. 6; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Andrea, in virtù di mandato in calce al controricorso,elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 66; Oggetto:Re sponsabilita’ c ontrattuale - [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Salernon. 1125/2021, pubblicata il 26luglio 20 2 0 , notificat a il 31 agosto 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] Il T ribunale di Salerno rigettò la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di responsabilità contrattuale, con cui aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti in seguito al grave inadempimento per non aver dato seguitola [OSCURATO:PERSONA] alla f ornitura di tre diversi ordini di carburantee, in accoglimento parziale della riconvenzionale proposta dalla stessa convenuta(che aveva dedotto il mancato pagamento di alcune precedenti forniture e invocato l’applicazione della penale contrattuale ) condannò Tortora a pagarlela somma di Euro 168.917,82. La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello di Tortora e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Ha rispostocon controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Parte ricorrente ha depositato memoria. Parte controricorrente ha depositato memoria tardivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e deduce che la Corte territor iale avrebbe omesso di verificare la C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi corrispondenza tra le bolle di consegna e i libri contabili, che quindi restano documenti di parte. 2.Con il secondo motivo, denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame della circostanza relativa al deposito delle bolle di consegna le bolle di consegna e i libri contabili che restano quindi documenti di parte. 3. I due motivi, così come prospettati, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili. Sotto il profilo del vizio motivazionale, ricorre l’ipotesi della decisione di merito c.d. doppia conforme: siapplica il dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c. e la censura è inammissibile,non avendo il ricorrente dimostrato la divergenza delle ragioni di fatto fra primo e secondo grado (Cass. Sez. n. 26774 del 22/12/2016, Cass. Sez. 3 6/05/2020 n. 8515). La doglianza secondo cui erroneamente il giudice di appello avrebbe rilevato la tardività della contestazione dell’omessa produzione delle bolle di consegna, per un verso,è mossa in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. perché non vi è specifica indicazione della sede di ingresso della detta contestazione nel processo, per l’altro, è priva di decisività, essendo piuttosto la ratio decidendi della decisione impugnata basata sul principio della libera valutazione dei libri contabili. Infine, nel censurare l’omessa od erronea valutazione delle prove documentali, il ricorrente formula una critica sul giudizio di valutazione delle prove espresso dal giudice del merito,non deducibile in sede di legittimità. E’ appena il caso di aggiungere che non risulta indicata la norma di diritto che sarebbe stata violata. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 27376/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro5.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso ne
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