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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16133/2023

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27685/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 16 aprile 2021 n. 1198; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne la società [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].) dinanzi al Tribunale di Lodi, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto in virtù di un contratto di assicurazione sulla vita del proprio coniuge.

La domanda venne accolta dal Tribunale, ma rigettata dalla Corte d'appello di Milano, su gravame della società assicuratrice.

Oggetto: assicurazione sulla vita - improcedibilità

2. Poiché nelle more del giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado, nel giudizio di appello chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme indebitamente percette.

La Corte d'appello di Milano tuttavia ritenne mancante la prova del pagamento.

3. La società [OSCURATO:SOCIETA], per ottenere dunque la restituzione delle suddette somme, chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima propose opposizione al decreto, sostenendo che la domanda di restituzione dell'indebito formulata dalla società Generali era stata rigettata dalla Corte d'appello; che tale statuizione non era stata impugnata e che di conseguenza era preclusa alla società assicuratrice la possibilità di tornare a domandare in via monitoria la restituzione delle suddette somme.

4. Il Tribunale di Milano con sentenza 7 novembre 2019 n. 10074 accolse l'opposizione.

La sentenza fu appellata dalla società soccombente.

5. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 16 aprile 2021 n. 1198 riformò tale decisione e, per l'effetto, rigettò l'opposizione al decreto proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Ritenne la Corte d'appello che, nel pregresso giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, il giudice d'appello non si era pronunciato sulla domanda restitutoria, e di conseguenza non era inibito alla [OSCURATO:SOCIETA] formularla ex novo nelle forme del procedimento di ingiunzione.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ superfluo dal conto dei motivi di ricorso, in quanto esso va dichiarato improcedibile.

Il ricorso è improcedibile in quanto risulta notificato il 15 ottobre 2021 e depositato il 12 novembre 2021, e dunque oltre il ventesimo giorno dalla notifica, scadutoil 4 novembre 2021.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27685/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 16 aprile 2021 n. 1198; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne la società [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].) dinanzi al Tribunale di Lodi, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto in virtù di un contratto di assicurazione sulla vita del proprio coniuge. La domanda venne accolta dal Tribunale, ma rigettata dalla Corte d'appello di Milano, su gravame della società assicuratrice. Oggetto: assicurazione sulla vita - improcedibilità 2. Poiché nelle more del giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado, nel giudizio di appello chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme indebitamente percette. La Corte d'appello di Milano tuttavia ritenne mancante la prova del pagamento. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA], per ottenere dunque la restituzione delle suddette somme, chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima propose opposizione al decreto, sostenendo che la domanda di restituzione dell'indebito formulata dalla società Generali era stata rigettata dalla Corte d'appello; che tale statuizione non era stata impugnata e che di conseguenza era preclusa alla società assicuratrice la possibilità di tornare a domandare in via monitoria la restituzione delle suddette somme. 4. Il Tribunale di Milano con sentenza 7 novembre 2019 n. 10074 accolse l'opposizione. La sentenza fu appellata dalla società soccombente. 5. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 16 aprile 2021 n. 1198 riformò tale decisione e, per l'effetto, rigettò l'opposizione al decreto proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Ritenne la Corte d'appello che, nel pregresso giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, il giudice d'appello non si era pronunciato sulla domanda restitutoria, e di conseguenza non era inibito alla [OSCURATO:SOCIETA] formularla ex novo nelle forme del procedimento di ingiunzione. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ superfluo dal conto dei motivi di ricorso, in quanto esso va dichiarato improcedibile. Il ricorso è improcedibile in quanto risulta notificato il 15 ottobre 2021 e depositato il 12 novembre 2021, e dunque oltre il ventesimo giorno dalla notifica, scadutoil 4 novembre 2021. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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