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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18673/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' 1avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]' 1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano il vizio di violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, lamentando l'assenza di prova in ordine al presupposto oggettivo del delitto di riciclaggio, non è validamente deducibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha valorizzato l'azione della rimozione delle tracce di inchiostro presenti sulle 128 banconote di provenienza delittuosa, per poi versarle sul proprio conto corrente bancario e occultare le restanti cinque in un'intercapedine ricavata nella propria abitazione (cfr. pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, non è deducibile, essendo fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma meramente apparenti, in quanto inidonei ad assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, avendo il giudice di merito ritenuto che non sussistessero elementi concreti per il riconoscimento delle attenuanti innominate; che, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M„ .; . 25 M 026 Fu ilz;' i j Mar _wom-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' 1avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]' 1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano il vizio di violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, lamentando l'assenza di prova in ordine al presupposto oggettivo del delitto di riciclaggio, non è validamente deducibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha valorizzato l'azione della rimozione delle tracce di inchiostro presenti sulle 128 banconote di provenienza delittuosa, per poi versarle sul proprio conto corrente bancario e occultare le restanti cinque in un'intercapedine ricavata nella propria abitazione (cfr. pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, non è deducibile, essendo fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma meramente apparenti, in quanto inidonei ad assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, avendo il giudice di merito ritenuto che non sussistessero elementi concreti per il riconoscimento delle attenuanti innominate; che, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M„ .; . 25 M 026 Fu ilz;' i j Mar _wom-
Sentenza Cassazione n. 18673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris