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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19302/2026

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ietà Italiana per le Imprese all'[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 840/2025 depositato il15/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/20261 Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, decidendosull’opposizione, ex artt. 98 e 99 l.fall., proposta da [OSCURATO:PERSONA] per leImprese all'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità denominata “Simestspa”), avverso il decreto di esecutività del [OSCURATO:PERSONA] srlche, in accoglimento della eccezione di abusiva concessione del credito,aveva respinto la domanda di insinuazione allo stato passivo, ammettevaal passivo del Fallimento, nella collocazione privilegiata richiesta, ilcomplessivo credito di € 696.000 insinuato da [OSCURATO:SOCIETA], discendente dacinque finanziamenti, garantiti da MCC ( cui è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]) edinadempiuti dalla società finanziata, erogati negli anni 2021 e 2022(10873/IM/FP, erogato nell’anno 2021; 40981/FM, erogato nell’anno2020; 40982/FM, erogato nell’anno 2020; 50439/EC, erogato nell’anno2021 e 75606/EP, erogato il 27.1.2022).2 Queste le ragioni poste a sostegno del decreto del Tribunale partenopeo:i) la [OSCURATO:SOCIETA], al pari di qualsiasi intermediatore finanziario, è tenuta,nell’esercizio dell’attività di erogazione di capitali, al rispetto delle regole disana e prudente gestione; ii) i contratti di mutuo non sono stati dichiaratinulli in precedenti e diversi giudizi di cognizione, cosicché spetta alincidentale della nullità degli stessi; iii) la nullità del contratto perconcessione abusiva di credito potrebbe essere dichiarata solo in un casodifferente da quello di specie, ossia (come nei casi decisi dai precedenti diquesta Corte n.16706/2020 e 4376/2024) unicamente a fronte di unaccertamento di una condotta del soggetto finanziatore (in concorso con ilsoggetto richiedente il finanziamento) connotata da “disinvolta attitudinepredatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto”, sì daassumere una pervicacia tale da violare le regole del buon costume edell’ordine pubblico e da giustificare l’applicazione dell’art 2035 c.c ; iv) lanorma dell’art 217, primo comma n. 4, l fall., non occupandosi di contrattiNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026non ha nessun contenuto specifico e caratterizzante, inerente alsinallagma contrattuale e quindi non si comprende come il Tribunaleavrebbe potuto, procedere con l’accertamento del reato e del concorsodella finanziatrice, quale soggetto extraneus; v) la mera violazione delledisposizioni preordinate alla verifica del merito creditizio non determinaalcuna nullità in quanto le stesse, se pur poste a tutela di interessipubblici, non sono di per sé norme imperative; vi) secondo il principioenunciato dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 8472/2022,alcuna sanzione di nullità dei finanziamenti bancari consegue allaviolazione dei principi di sana e prudente gestione: l’invalidità potrebbecondurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimonialedella banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito chela disposizione mira a proteggere; vi) la stipula di un finanziamento nonha nulla a che vedere con l’aggravamento del dissesto del finanziato nonsussistendo nessun legame tra negozio ed evento delittuoso stretto ad unpunto tale da legittimare la nullità del primo secondo lo schema dei “reatiin contratto” (fattispecie quest’ultima che ricorre quando la norma penalesanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in dannodell’altro nella fase della stipulazione come ad esempio i reati di violenzaprivata ex art 610 c.p., l’estorsione ex art 629 c.p., la circonvenzione diincapace ex art 643 c.p, l’usura ex art 644 c.p); vii) la concessionecreditizia può determinare potenziali ricadute negative sul patrimoniodell’impresa e dei suoi creditori ma solo a determinate condizioni, può darluogo alla diversa conseguenza, esterna al contratto, del risarcimento deldanno da atto illecito; viii) la declaratoria di nullità non si giustifica, sottoil profilo giuridico, neppure con riferimento ai finanziamenti di [OSCURATO:SOCIETA],erogati, ai sensi dell’art. d.l 23/2020, dal momento che la normativasettoriale prevede specifici rimedi nel caso in cui l’erogazione dei beneficirisultasse viziato da notizie non veritiere del finanziatore: ix) è infondatal’eccezione di compensazione formulata dal Fallimento del credito fattoNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026valere dalla banca con il controcredito derivante dalla concessione abusivadel credito mancando completamente la deduzione e la prova del dannoche la condotta della banca avrebbe determinato, in termini diaggravamento del dissesto della società finanziata come conseguenzaeziologicamente connessa alla erogazione del finanziamento.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria,sulla base di quattro motivi, [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1325 n. 2, 1343 e 1418 c.c., 2 e 41 Cost., 217 l.fall. (ora 323, co. 1, lett.d, CCII.) e 218 l.fall. (ora 325 CCII), 110 c.p. e 12 disp. prel. al c.c., 1362e 1363 c.c., nonché nullità del decreto per violazione del principiodispositivo (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.).1.1 Il ricorrente sostiene che nel caso di specie si è di fronte ad unasovvenzione diretta di denaro con la conseguenza che gli stati patologici diinvalidità riguardano direttamente il finanziamento non trovando, quindiapplicazione la visione dicotomica (contratto di garanzia nullo o inefficace– contratto di finanziamento valido e efficace) ipotizzata dal Tribunale.

Pertale motivo i finanziamenti concessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] vanno inquadrati negliaiuti di stato, espressi in termini di sovvenzione diretta del denaro e cometali sono nulli in quanto contrari a norme imperative.Deduce che l’erogazione da parte dello stato di una somma di denaro adun imprenditore che non poteva ottenere tale beneficio in quanto versavain uno stato di decozione o difficoltà economico-finanziaria,contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è idoneo a determinarela nullità del negozio giuridico per una norma imperativa o per illiceitàdella causa ex art. 1343 c.c., contrastante con l’ordine pubblico, al buoncostume ed a norme imperative anche in considerazione del fatto cheNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’attività di erogazione del credito esercitata da operatori professionali nonè un affare tra privati ma coinvolge interessi superindividuali relativi tantoal sistema economico e alla par condicio creditorum quanto ai principicostituzionali di solidarietà sociale, integrità del bilancio statale.Argomenta che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere integrato l’elementooggettivo delle norme incriminatrici di cui agli artt. 217, comma 1 n.4,(aggravamento del dissesto) e 218 l.fall (ricorso abusivo al credito) sotto ilprofilo dell’agevolazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], mediante l’abusivaconcessione del credito ad un’impresa decotta, con dolo eventuale o, insubordine, gravissima colpa.2 Il secondo motivo deduce nullità del decreto per violazione del principiodispositivo (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.) per avere ilTribunale omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di revocatoria in via breveopposta dal Fallimento rispetto a ciascun finanziamento stipulato dallaPulicati [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA], oggetto della domanda di ammissioneal passivo.3 Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n.ro 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.; nullitàdel decreto decisorio per omessa motivazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) pernon avere il Tribunale espresso la ragione per cui ha deciso di respingerele difese promosse dal Fallimento ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.4 Il quarto motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 55l.fall., 1243, 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., della norma regolatoria delnesso di causalità in sede civile e, comunque, agli artt. 40 e 41 c.p.;nullità del decreto decisorio per motivazione meramente apparente (inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.).4.1 La ricorrente deduce di aver offerto sufficienti elementi di prova deldanno subito dalla società beneficiaria del finanziamento (maggioriinteressi conseguenti all’ulteriore indebitamento, ritardo nel fallimento,con maggiorazione del passivo) e di aver fornito i parametri per il suoNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026calcolo (sbilancio tra attivo e passivo, differenza tra i netti patrimoniali,nuovo indebitamento).

Argomenta che, a fronte della produzione didocumenti e delle allegazioni il decreto si prestava ad esser dichiaratonullo per motivazione apparente, perché faceva ellitticamente riferimentoad un concetto di inidoneità, in alcun modo spiegato.5 Il primo motivo è fondato con le precisazioni che seguono e dunque neicorrelati limiti di ragione.5.1 Va esclusa la nullità del contratto di finanziamento perché costituenteaiuto di stato, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte « laviolazione del divieto di aiuti di stato alle imprese non determina la nullitàdei contratti che ne costituiscono attuazione, essendo il detto divietorivolto esclusivamente ai singoli Stati membri, che sono parimenti gli unicidestinatari dei rimedi previsti da detto ordinamento per contrastarne laviolazione» (cfr. Cass. n. 10303/2018).5.2 Per il resto la censura pone la tematica delle conseguenze giuridichedella abusiva concessione di credito che ha visto contrapposti dueorientamenti.

Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessioneabusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria.Secondo altro orientamento la concessione abusiva di credito puòdeterminare anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità delcontratto di credito.5.3 Quest’ultima posizione, che si è recentemente fatta strada ingiurisprudenza, presuppone affinché l’abusiva erogazione del credito possaavere ricadute sull’atto negoziale (solitamente un contratto di mutuo ofinanziamento) o che condotta serbata dall’ente finanziatore integri unillecito penale ( nel caso di specie vengono ipotizzati i delitti di bancarottaex art 217 n. 4 e 2018 l.fall) o, in mancanza di reato, che vi sia l’intentofunzionale predatorio del finanziatore idoneo a violare le regole del buoncostume e dell’ordine pubblico ed a giustificare l’applicazione dell’art. 2935c.c. (cfr. Cass. 16706/2020, 4376/2024 e 26248/2024 ).Numero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/20265.4 Tale indirizzo, che il collegio condivide, ha trovato conferma in una piùrecente pronuncia di questa Corte che ha affermato: «la concessione dicredito da parte della banca ad impresa già insolvente e priva diragionevoli prospettive di risanamento, quando sia consapevolmentepreordinata a ritardare l'emersione della crisi e ad incrementarel'esposizione debitoria in danno della massa, integra un reato contrattonullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.; in tal casol'erogazione del finanziamento, costituendo prestazione contraria al buoncostume, comporta, ai sensi dell'art. 2035 c.c., la soluti retentio el'irripetibilità del credito della banca nei confronti della proceduraconcorsuale» ( cfr. Cass.n. 3174/2026).Si precisa in motivazione che « Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai finiin esame, configurabile anche nel caso in cui gli amministratori dellasocietà poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, apartire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa(artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l.fall.), abbiano stipulato uncontratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissestodell’impresa……Nello stesso modo, il delitto di bancarotta è ravvisabile (anorma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.), nella condottadell’amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad uncredito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato conil creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell’impresa), che siacausa o concausa del dissesto o del suo aggravamento….Il delitto dibancarotta dev’essere, del resto, ravvisato anche nella condottadell’amministratore della società poi fallita che, in una situazione di gravee non fronteggiabile sofferenza debitoria, abbia assunto ulterioriobbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l’attivitàimprenditoriale svolta dalla stessa.

Il pericolo per il soddisfacimento delleragioni creditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione dellaconcreta percentuale di realizzazione dei crediti, con la conseguenza che,Numero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026in presenza di una situazione debitoria imponente, cui le attività esistentinon potrebbero far fronte integralmente, la creazione di obbligazionislegate da un apprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale,dev’essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141 del 2021,in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.).

Il contratto difinanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di normeimperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) neincriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (delquale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è,dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità ».5.5 Il Tribunale non appare uniformato ai suesposti principi e haconsapevolmente rinunciato al compimento di ogni accertamentoincidenter tantum in merito alla sussistenza delle fattispecie delittuose,prospettate dalla ricorrente, di bancarotta ex art 217 n. 4 e 218 l.fall.Si legge, infatti, nel decreto: « …Nulla di tutto ciò emerge nel caso dispecie: non solo non viene ipotizzata la integrazione di una fattispecieincriminatrice ad opera della Società fallita in concorso con l’Istituto dicredito ma addirittura non si comprende come il Tribunale avrebbe potuto,o possa, procedere con l’accertamento del reato e del concorso dellafinanziatrice, quale soggetto extraneus……Da questi principi è datoricavare che la norma dell’art 217, primo comma nr 4 l fall nonoccupandosi di contratti non ha nessun contenuto specifico ecaratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsiessenziale nei termini sopra delineati sicché tale disposizione non puòessere automaticamente e genericamente invocata (prescindendo,dunque, da un rigoroso accertamento di una condotta delittuosa) perdichiarare la nullità dei contratti di finanziamento……..Invero, deve altresìritenersi che a livello contrattuale la stipula di un finanziamento non hanulla a che vedere con l’aggravamento del dissesto del finanziato nonsussistendo nessun legame tra negozio ed evento delittuoso stretto ad unNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026punto tale da legittimare la nullità del primo secondo lo schema dei “reatiin contratto” (fattispecie quest’ultima che ricorre quando la norma penalesanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in dannodell’altro nella fase della stipulazione come ad esempio i reati di violenzaprivata ex art 610 c.p., l’estorsione ex art 629 c.p. , la circonvenzione diincapace ex art 643 c.p, l’usura ex art 644 c.p).

Nelle azioni diresponsabilità, invece, a certe condizioni, la concessione creditizia puòriconnettersi causalmente con il danno cagionato alla impresa ed ai suoicreditori dalla prosecuzione della attività dell’insolvente ma i piani,contrattuale e risarcitorio, sono completamente diversi».Si tratta di considerazioni astratte e prive di significato a fronte dell’oneredi accertamento che la prospettazione imponeva.6.Merita accoglimento anche il secondo motivo.6.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, in ossequio al principio di specificità, hariportato nel corpo del ricorso l’estratto delle conclusioni assunte con lamemoria difensiva dimessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo,dalla quale risulta formulata in via subordinata l’eccezione volta ad«accertare e dichiarare l’inefficacia dei singoli finanziamenti ai sensi e pergli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. secondo la disciplina che il codicecivile riserva agli atti lesivi a titolo oneroso successivi al sorgere delcredito; per l’effetto, rigettare il ricorso e confermare l’esclusione diSIMEST s.p.a. – SOCIETÀ [OSCURATO:PERSONA]’ESTERO dallostato passivo».6.2 Il Tribunale ha completamente omesso di statuire sull’ eccezionerevocatoria in via breve proposta dal Fallimento.7 Il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti.8.

In accoglimento del primo e secondo motivo, l’impugnato decreto vacassato con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversacomposizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spesedel presente giudizio.Numero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quartomotivo, cassa l’impugnato decreto in relazione ai motivi accolti, e rinvia lacausa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda anchela regolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ietà Italiana per le Imprese all'[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 840/2025 depositato il15/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/20261 Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli, decidendosull’opposizione, ex artt. 98 e 99 l.fall., proposta da [OSCURATO:PERSONA] per leImprese all'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità denominata “Simestspa”), avverso il decreto di esecutività del [OSCURATO:PERSONA] srlche, in accoglimento della eccezione di abusiva concessione del credito,aveva respinto la domanda di insinuazione allo stato passivo, ammettevaal passivo del Fallimento, nella collocazione privilegiata richiesta, ilcomplessivo credito di € 696.000 insinuato da [OSCURATO:SOCIETA], discendente dacinque finanziamenti, garantiti da MCC ( cui è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]) edinadempiuti dalla società finanziata, erogati negli anni 2021 e 2022(10873/IM/FP, erogato nell’anno 2021; 40981/FM, erogato nell’anno2020; 40982/FM, erogato nell’anno 2020; 50439/EC, erogato nell’anno2021 e 75606/EP, erogato il 27.1.2022).2 Queste le ragioni poste a sostegno del decreto del Tribunale partenopeo:i) la [OSCURATO:SOCIETA], al pari di qualsiasi intermediatore finanziario, è tenuta,nell’esercizio dell’attività di erogazione di capitali, al rispetto delle regole disana e prudente gestione; ii) i contratti di mutuo non sono stati dichiaratinulli in precedenti e diversi giudizi di cognizione, cosicché spetta alincidentale della nullità degli stessi; iii) la nullità del contratto perconcessione abusiva di credito potrebbe essere dichiarata solo in un casodifferente da quello di specie, ossia (come nei casi decisi dai precedenti diquesta Corte n.16706/2020 e 4376/2024) unicamente a fronte di unaccertamento di una condotta del soggetto finanziatore (in concorso con ilsoggetto richiedente il finanziamento) connotata da “disinvolta attitudinepredatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto”, sì daassumere una pervicacia tale da violare le regole del buon costume edell’ordine pubblico e da giustificare l’applicazione dell’art 2035 c.c ; iv) lanorma dell’art 217, primo comma n. 4, l fall., non occupandosi di contrattiNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026non ha nessun contenuto specifico e caratterizzante, inerente alsinallagma contrattuale e quindi non si comprende come il Tribunaleavrebbe potuto, procedere con l’accertamento del reato e del concorsodella finanziatrice, quale soggetto extraneus; v) la mera violazione delledisposizioni preordinate alla verifica del merito creditizio non determinaalcuna nullità in quanto le stesse, se pur poste a tutela di interessipubblici, non sono di per sé norme imperative; vi) secondo il principioenunciato dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 8472/2022,alcuna sanzione di nullità dei finanziamenti bancari consegue allaviolazione dei principi di sana e prudente gestione: l’invalidità potrebbecondurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimonialedella banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito chela disposizione mira a proteggere; vi) la stipula di un finanziamento nonha nulla a che vedere con l’aggravamento del dissesto del finanziato nonsussistendo nessun legame tra negozio ed evento delittuoso stretto ad unpunto tale da legittimare la nullità del primo secondo lo schema dei “reatiin contratto” (fattispecie quest’ultima che ricorre quando la norma penalesanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in dannodell’altro nella fase della stipulazione come ad esempio i reati di violenzaprivata ex art 610 c.p., l’estorsione ex art 629 c.p., la circonvenzione diincapace ex art 643 c.p, l’usura ex art 644 c.p); vii) la concessionecreditizia può determinare potenziali ricadute negative sul patrimoniodell’impresa e dei suoi creditori ma solo a determinate condizioni, può darluogo alla diversa conseguenza, esterna al contratto, del risarcimento deldanno da atto illecito; viii) la declaratoria di nullità non si giustifica, sottoil profilo giuridico, neppure con riferimento ai finanziamenti di [OSCURATO:SOCIETA],erogati, ai sensi dell’art. d.l 23/2020, dal momento che la normativasettoriale prevede specifici rimedi nel caso in cui l’erogazione dei beneficirisultasse viziato da notizie non veritiere del finanziatore: ix) è infondatal’eccezione di compensazione formulata dal Fallimento del credito fattoNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026valere dalla banca con il controcredito derivante dalla concessione abusivadel credito mancando completamente la deduzione e la prova del dannoche la condotta della banca avrebbe determinato, in termini diaggravamento del dissesto della società finanziata come conseguenzaeziologicamente connessa alla erogazione del finanziamento.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria,sulla base di quattro motivi, [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1325 n. 2, 1343 e 1418 c.c., 2 e 41 Cost., 217 l.fall. (ora 323, co. 1, lett.d, CCII.) e 218 l.fall. (ora 325 CCII), 110 c.p. e 12 disp. prel. al c.c., 1362e 1363 c.c., nonché nullità del decreto per violazione del principiodispositivo (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.).1.1 Il ricorrente sostiene che nel caso di specie si è di fronte ad unasovvenzione diretta di denaro con la conseguenza che gli stati patologici diinvalidità riguardano direttamente il finanziamento non trovando, quindiapplicazione la visione dicotomica (contratto di garanzia nullo o inefficace– contratto di finanziamento valido e efficace) ipotizzata dal Tribunale. Pertale motivo i finanziamenti concessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] vanno inquadrati negliaiuti di stato, espressi in termini di sovvenzione diretta del denaro e cometali sono nulli in quanto contrari a norme imperative.Deduce che l’erogazione da parte dello stato di una somma di denaro adun imprenditore che non poteva ottenere tale beneficio in quanto versavain uno stato di decozione o difficoltà economico-finanziaria,contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è idoneo a determinarela nullità del negozio giuridico per una norma imperativa o per illiceitàdella causa ex art. 1343 c.c., contrastante con l’ordine pubblico, al buoncostume ed a norme imperative anche in considerazione del fatto cheNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’attività di erogazione del credito esercitata da operatori professionali nonè un affare tra privati ma coinvolge interessi superindividuali relativi tantoal sistema economico e alla par condicio creditorum quanto ai principicostituzionali di solidarietà sociale, integrità del bilancio statale.Argomenta che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere integrato l’elementooggettivo delle norme incriminatrici di cui agli artt. 217, comma 1 n.4,(aggravamento del dissesto) e 218 l.fall (ricorso abusivo al credito) sotto ilprofilo dell’agevolazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], mediante l’abusivaconcessione del credito ad un’impresa decotta, con dolo eventuale o, insubordine, gravissima colpa.2 Il secondo motivo deduce nullità del decreto per violazione del principiodispositivo (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.) per avere ilTribunale omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di revocatoria in via breveopposta dal Fallimento rispetto a ciascun finanziamento stipulato dallaPulicati [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA], oggetto della domanda di ammissioneal passivo.3 Il terzo motivo oppone violazione o falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n.ro 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.; nullitàdel decreto decisorio per omessa motivazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) pernon avere il Tribunale espresso la ragione per cui ha deciso di respingerele difese promosse dal Fallimento ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.4 Il quarto motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 55l.fall., 1243, 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., della norma regolatoria delnesso di causalità in sede civile e, comunque, agli artt. 40 e 41 c.p.;nullità del decreto decisorio per motivazione meramente apparente (inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.).4.1 La ricorrente deduce di aver offerto sufficienti elementi di prova deldanno subito dalla società beneficiaria del finanziamento (maggioriinteressi conseguenti all’ulteriore indebitamento, ritardo nel fallimento,con maggiorazione del passivo) e di aver fornito i parametri per il suoNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026calcolo (sbilancio tra attivo e passivo, differenza tra i netti patrimoniali,nuovo indebitamento). Argomenta che, a fronte della produzione didocumenti e delle allegazioni il decreto si prestava ad esser dichiaratonullo per motivazione apparente, perché faceva ellitticamente riferimentoad un concetto di inidoneità, in alcun modo spiegato.5 Il primo motivo è fondato con le precisazioni che seguono e dunque neicorrelati limiti di ragione.5.1 Va esclusa la nullità del contratto di finanziamento perché costituenteaiuto di stato, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte « laviolazione del divieto di aiuti di stato alle imprese non determina la nullitàdei contratti che ne costituiscono attuazione, essendo il detto divietorivolto esclusivamente ai singoli Stati membri, che sono parimenti gli unicidestinatari dei rimedi previsti da detto ordinamento per contrastarne laviolazione» (cfr. Cass. n. 10303/2018).5.2 Per il resto la censura pone la tematica delle conseguenze giuridichedella abusiva concessione di credito che ha visto contrapposti dueorientamenti. Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessioneabusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria.Secondo altro orientamento la concessione abusiva di credito puòdeterminare anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità delcontratto di credito.5.3 Quest’ultima posizione, che si è recentemente fatta strada ingiurisprudenza, presuppone affinché l’abusiva erogazione del credito possaavere ricadute sull’atto negoziale (solitamente un contratto di mutuo ofinanziamento) o che condotta serbata dall’ente finanziatore integri unillecito penale ( nel caso di specie vengono ipotizzati i delitti di bancarottaex art 217 n. 4 e 2018 l.fall) o, in mancanza di reato, che vi sia l’intentofunzionale predatorio del finanziatore idoneo a violare le regole del buoncostume e dell’ordine pubblico ed a giustificare l’applicazione dell’art. 2935c.c. (cfr. Cass. 16706/2020, 4376/2024 e 26248/2024 ).Numero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/20265.4 Tale indirizzo, che il collegio condivide, ha trovato conferma in una piùrecente pronuncia di questa Corte che ha affermato: «la concessione dicredito da parte della banca ad impresa già insolvente e priva diragionevoli prospettive di risanamento, quando sia consapevolmentepreordinata a ritardare l'emersione della crisi e ad incrementarel'esposizione debitoria in danno della massa, integra un reato contrattonullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.; in tal casol'erogazione del finanziamento, costituendo prestazione contraria al buoncostume, comporta, ai sensi dell'art. 2035 c.c., la soluti retentio el'irripetibilità del credito della banca nei confronti della proceduraconcorsuale» ( cfr. Cass.n. 3174/2026).Si precisa in motivazione che « Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai finiin esame, configurabile anche nel caso in cui gli amministratori dellasocietà poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, apartire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa(artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l.fall.), abbiano stipulato uncontratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissestodell’impresa……Nello stesso modo, il delitto di bancarotta è ravvisabile (anorma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.), nella condottadell’amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad uncredito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato conil creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell’impresa), che siacausa o concausa del dissesto o del suo aggravamento….Il delitto dibancarotta dev’essere, del resto, ravvisato anche nella condottadell’amministratore della società poi fallita che, in una situazione di gravee non fronteggiabile sofferenza debitoria, abbia assunto ulterioriobbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l’attivitàimprenditoriale svolta dalla stessa. Il pericolo per il soddisfacimento delleragioni creditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione dellaconcreta percentuale di realizzazione dei crediti, con la conseguenza che,Numero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026in presenza di una situazione debitoria imponente, cui le attività esistentinon potrebbero far fronte integralmente, la creazione di obbligazionislegate da un apprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale,dev’essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141 del 2021,in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.). Il contratto difinanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di normeimperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) neincriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (delquale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è,dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità ».5.5 Il Tribunale non appare uniformato ai suesposti principi e haconsapevolmente rinunciato al compimento di ogni accertamentoincidenter tantum in merito alla sussistenza delle fattispecie delittuose,prospettate dalla ricorrente, di bancarotta ex art 217 n. 4 e 218 l.fall.Si legge, infatti, nel decreto: « …Nulla di tutto ciò emerge nel caso dispecie: non solo non viene ipotizzata la integrazione di una fattispecieincriminatrice ad opera della Società fallita in concorso con l’Istituto dicredito ma addirittura non si comprende come il Tribunale avrebbe potuto,o possa, procedere con l’accertamento del reato e del concorso dellafinanziatrice, quale soggetto extraneus……Da questi principi è datoricavare che la norma dell’art 217, primo comma nr 4 l fall nonoccupandosi di contratti non ha nessun contenuto specifico ecaratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsiessenziale nei termini sopra delineati sicché tale disposizione non puòessere automaticamente e genericamente invocata (prescindendo,dunque, da un rigoroso accertamento di una condotta delittuosa) perdichiarare la nullità dei contratti di finanziamento……..Invero, deve altresìritenersi che a livello contrattuale la stipula di un finanziamento non hanulla a che vedere con l’aggravamento del dissesto del finanziato nonsussistendo nessun legame tra negozio ed evento delittuoso stretto ad unNumero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026punto tale da legittimare la nullità del primo secondo lo schema dei “reatiin contratto” (fattispecie quest’ultima che ricorre quando la norma penalesanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in dannodell’altro nella fase della stipulazione come ad esempio i reati di violenzaprivata ex art 610 c.p., l’estorsione ex art 629 c.p. , la circonvenzione diincapace ex art 643 c.p, l’usura ex art 644 c.p). Nelle azioni diresponsabilità, invece, a certe condizioni, la concessione creditizia puòriconnettersi causalmente con il danno cagionato alla impresa ed ai suoicreditori dalla prosecuzione della attività dell’insolvente ma i piani,contrattuale e risarcitorio, sono completamente diversi».Si tratta di considerazioni astratte e prive di significato a fronte dell’oneredi accertamento che la prospettazione imponeva.6.Merita accoglimento anche il secondo motivo.6.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, in ossequio al principio di specificità, hariportato nel corpo del ricorso l’estratto delle conclusioni assunte con lamemoria difensiva dimessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo,dalla quale risulta formulata in via subordinata l’eccezione volta ad«accertare e dichiarare l’inefficacia dei singoli finanziamenti ai sensi e pergli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. secondo la disciplina che il codicecivile riserva agli atti lesivi a titolo oneroso successivi al sorgere delcredito; per l’effetto, rigettare il ricorso e confermare l’esclusione diSIMEST s.p.a. – SOCIETÀ [OSCURATO:PERSONA]’ESTERO dallostato passivo».6.2 Il Tribunale ha completamente omesso di statuire sull’ eccezionerevocatoria in via breve proposta dal Fallimento.7 Il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti.8. In accoglimento del primo e secondo motivo, l’impugnato decreto vacassato con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversacomposizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spesedel presente giudizio.Numero registro generale 19484/2025Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 19302/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quartomotivo, cassa l’impugnato decreto in relazione ai motivi accolti, e rinvia lacausa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda anchela regolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 19302/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris