CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 11611/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]. la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di indicare la durata della sanzione interdittiva per il capo 22 in mesi due giorni venti e per il capo 23 in mesi sei, fermo restando il tipo di sanzione applicata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso il 10/03/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]. la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di indicare la durata della sanzione interdittiva per il capo 22 in mesi due giorni venti e per il capo 23 in mesi sei, fermo restando il tipo di sanzione applicata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso il 10/03/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]