CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: SENTENZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 23/03/2021 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, dichiarata la propria incompetenza funzionale, ha trasmesso alla Corte di Cassazione l'istanza proposta ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza del 23 marzo 2021 con la quale la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva confermato la sentenza di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa inflitta all'Andreoli per il reato di detenzione a fine di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cannabis. Dagli atti risulta che l'istanza veniva presentata il 10 novembre 2022 presso la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] e che era stata preceduta da raccomandata inviata alla Corte di appello il 18 agosto 2022, pervenuta il 25 agosto 2022. 2.Con l'istanza, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere restituito nel termine per proporre appello e, contestualmente, avanzava richiesta di pena concordata. Sosteneva che, essendo detenuto al momento della citazione a giudizio per il dibattimento di appello, non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione e di essere venuto a conoscenza della sentenza solo in data 18 maggio 2022, quando gli era stato notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che comprendeva anche detta condanna. Evidenziava, in particolare, che era stato detenuto per altro dal 15 febbraio 2018 al 20 marzo 2021, data in cui veniva rimesso in libertà a fronte dell'udienza, da lui però non conosciuta, fissata per il 23 marzo 2021, in piena emergenza COVID. 3.L'istanza è inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto conoscenza del provvedimento, come evincibile dalla illustrazione svolta al punto che precede, sia che si abbia riguardo alla data di spedizione della raccomandJbe alla data in cui, con dichiarazione resa alla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di appartenenza, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l'istanza. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 novembre 2023 Il Consigliere relato