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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34223/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letti i ricorsi (RG 6621/26) proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (relativa al delitto di cui all'art. 390 cod. pen.); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità dei ricorsi, che espongono motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: il primo motivo (identico per i ricorrenti) è manifestamente infondato: la Corte territoriale non ha omesso la motivazione, né ha trascurato i motivi di appello; (ii) il secondo motivo (identico per i ricorrenti, differenziandosi solo per il diverso rapporto con la persona di cui è stata favorita la latitanza) è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione non limitandosi a valorizzare la presenza dei ricorrenti insieme al latitante, ma attribuendo rilievo ad elementi ulteriori (oltre ad altri elementi di natura logica, la Corte territoriale valorizza: per [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità del casolare ove era ospitato il latitante; per [OSCURATO:PERSONA], le ricetrasmittenti rinvenute sul suo veicolo); (iii) il terzo motivo (identico per i ricorrenti) è manifestamente infondato: la Corte territoriale, in punto trattamento sanzionatorio, ha valorizzato elementi pertinenti - come la gravità della condotta - e con motivazione sintetica ha richiamato il profilo criminale della persona favorita e evidenziato che la pena inflitta si colloca comunque sotto la media e la mediana edittale; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letti i ricorsi (RG 6621/26) proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (relativa al delitto di cui all'art. 390 cod. pen.); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità dei ricorsi, che espongono motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: il primo motivo (identico per i ricorrenti) è manifestamente infondato: la Corte territoriale non ha omesso la motivazione, né ha trascurato i motivi di appello; (ii) il secondo motivo (identico per i ricorrenti, differenziandosi solo per il diverso rapporto con la persona di cui è stata favorita la latitanza) è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione non limitandosi a valorizzare la presenza dei ricorrenti insieme al latitante, ma attribuendo rilievo ad elementi ulteriori (oltre ad altri elementi di natura logica, la Corte territoriale valorizza: per [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità del casolare ove era ospitato il latitante; per [OSCURATO:PERSONA], le ricetrasmittenti rinvenute sul suo veicolo); (iii) il terzo motivo (identico per i ricorrenti) è manifestamente infondato: la Corte territoriale, in punto trattamento sanzionatorio, ha valorizzato elementi pertinenti - come la gravità della condotta - e con motivazione sintetica ha richiamato il profilo criminale della persona favorita e evidenziato che la pena inflitta si colloca comunque sotto la media e la mediana edittale; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Di P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34223/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris