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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42711/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di critiche specifiche alla motivazione della sentenza di primo grado.

I motivi aggiunti non devono essere valutati, in quanto l'inammissibilità dei motivi principali si comunica a quelli aggiunti (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di critiche specifiche alla motivazione della sentenza di primo grado. I motivi aggiunti non devono essere valutati, in quanto l'inammissibilità dei motivi principali si comunica a quelli aggiunti (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/
Sentenza Cassazione n. 42711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris