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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2021

Cassazione n. 45184/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] eine cLeZecte rigetto del ricorso udito M--érifeceefe.

I'tAttAle_ ,avvocato [OSCURATO:PERSONA]/difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Marco [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 21 aprile 2021, con il quale la Corte di Assise di Appello della stessa città aveva respinto la sua richiesta di revoca delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Premetteva il Tribunale che a carico del [OSCURATO:PERSONA], già condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione per aver partecipato al clan camorrista CUCCARO-ANDOLFI, pendeva il giudizio di appello a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte territoriale il 27 giugno 2017.

Nelle more, quest'ultima Corte, per l'intervenuto decorso dei termini di custodia cautelare, aveva disposto, in data 7 ottobre 2019, la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], con l'applicazione nei suoi confronti delle misure non custodiali previste dall'art. 307 cod. proc. pen., ritenendo perduranti le esigenze cautelari, desumibili dal "radicato inserimento dell'imputato in una feroce associazione camorristica non debellata e dalla negativa valutazione della sua personalità".

Ciò premesso, il quadro cautelare, ad avviso del Tribunale del riesame, non poteva considerarsi mutato in assenza di elementi di novità sopravvenuti.

Ribadita la vigenza della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Giudice a quo escludeva, nella specie, la rilevanza del tempo decorso dall'adozione delle misure in essere, tenuto conto del negativo comportamento processuale dell'imputato, che non aveva mostrato una seria volontà dissociativa (limitandosi ad ammettere la sua partecipazione al clan soltanto fino al 2012), e della sua allarmante personalità.

A tale ultimo riguardo, evidenziava che il [OSCURATO:PERSONA] risultava già condannato in via definitiva per altra imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di capo e promotore e con condotta protrattasi dal settembre 2012 fino ad epoca successiva a quella contestata nel processo in corso.

Inoltre, dal certificato penale emergevano condanne per ulteriori reati aggravati ai sensi dell'art. 7

I. n. 203/91.

Concludeva il Collegio de libertate che, a fronte di un così significativo curriculum criminale, non apparivano sufficienti a smentire l'attuale pericolosità dell'appellante le relazioni comportamentali redatte in sede esecutiva, evidentemente finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti..

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari e al mancato rispetto del criterio di proporzionalità.

2.1. Contraddittoria e frutto di travisamento della prova era l'affermazione del Tribunale secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mostrato alcuna seria volontà dissociativa, essendosi limitato ad ammettere la partecipazione al clan solo fino all'anno 2012; risultava, infatti, dalla sentenza di merito che la condotta criminosa gli era stata contestata fino all'agosto 2012, sicché appariva paradossale, sul piano logico, pretendere ulteriori e indefinite confessioni.Tra l'altro, il valore della dissociazione del [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto dalla Corte di Assise di Appello, che, proprio in base ad esso, con la sentenza del 25 gennaio 2017, gli aveva concesso le attenuanti generiche.

Quanto alla ritenuta esclusione dell'incidenza del fattore temporale sulla persistenza delle esigenze cautelari, la motivazione dei Giudici napoletani si poneva in contrasto con le novità introdotte dalla

I. 16 aprile 2015, n. 47 e con la successiva elaborazióne giurisprudenziale.

Nella valutazione circa la permanenza delle esigenze cautelari, non poteva trascurarsi che: - i fatti addebitati al [OSCURATO:PERSONA] si erano conclusi nell'agosto-settembre 2012; - l'imputato aveva palesato una completa volontà dissociativa; - in seguito, era transitato nel clan omonimo, ma fino al suo arresto, avvenuto nella metà del 2013; - aveva scontato interamente la pena inflittagli per la partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], partecipando, nel corso della detenzione, all'opera rieducativa, e ottenendó il riconoscimento della liberazione anticipata; - non aveva commesso alcun delitto dopo questi fatti ed era stato assolto dalle accuse che lo avevano coinvolto in altre successive vicende; - svolgeva attività lavorativa.

L'ordinanza impugnata non si era confrontata con tali elementi, ritenendoli superati da un'errata valutazione di assoluta inidoneità del tempo trascorso a incidere sulla presunzione di pericolosità e da una svalutazione della dissociazione dell'imputato, frutto di travisamento della prova e di una contraddizione non risolta col giudizio difforme espresso dal Giudice della cognizione.

2.2. I Giudici della libertà, infine, non avevano risposto alle deduzioni, svolte in memoria difensiva depositata in udienza, sul mancato rispetto del principio di proporzionalità della misura cautelare in rapporto alla pena che prevedibilmente sarebbe stata inflitta all'imputato al termine del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

2. Occorre, in primo luogo, ricordare che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18130 del 13/4/2016, Antignano, Rv. 266676).

3. Giova, altresì, rammentare che la presunzione di ricorrenza di esigenze cautelari opera anche in sede di applicazione di misure cautelari non detentive conseguenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (Sez. 1, n. 48375 del 21/11/2012, Zara ed altro, Rv. 254098).

Tale principio trova fondamento, anzitutto, nella formulazione letterale della norma, che, nel richiedere la permanenza "delle ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare", si riferisce alla verifica in fase dinamica ed esecutiva delle condizioni di fatto e di diritto esistenti nel momento genetico dell'imposizione della misura custodiale, che comprendono, quindi, anche la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dipendente dal titolo del reato contestato.

Inoltre, va tenuto presente che l'adozione della misura non detentiva, per quanto non automatica, è dipendente dal permanere delle condizioni richieste per la custodia in carcere, sicché sostituisce la precedente solo per effetto della sopravvenuta perdita di efficacia dovuta all'intervenuta decorrenza dei termini massimi di durata e persegue le medesime finalità preventive, traendo da essa la sua origine e la sua giustificazione (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 1526 del 30/3/1999, Sorrentino, Rv. 214360).

Del resto, se la presunzione opera con riferimento a tutto il periodo di applicazione della massima forma di restrizione cautelare, come affermato da Sez.

U, n. 34473 del 19/7/2012, Lipari, Rv. 253186, a maggior ragione, sotto il profilo logico, deve valere nel caso di cessazione di questa per scadenza della sua durata e di applicazione di altra non restrittiva, che rientra sempre nella fase funzionale.

4. Su un altro versante, va richiamato il condiviso principio in forza del quale, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121).

5. Infine, va ribadito, anche in questa sede, che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume, di per sé, rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139).

6. Ciò detto, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli abbia fatto buon governo degli enunciati principi ermeneutici, pervenendo ad una decisione immune da vizi logici e giuridici.

6.1. La verifica cui era chiamato il Giudice della cautela era tesa a valutare se la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - che, come si è detto, opera anche in sede di applicazione di misure cautelari non detentive conseguenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare - dovesse o meno reputarsi superata da sopravvenuti significativi elementi di novità, che dovevano, peraltro, necessariamente collocarsi (ove non previamente apprezzati, ancorché preesistenti), nel periodo intercorrente tra il 7 ottobre 2019, data dell'ordinanza applicativa di misure non custodiali ex art. 307 cod. proc. pen., e il 21 aprile 2021, data dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca delle predette misure.

Con adeguato argomentare, il Tribunale partenopeo ha escluso il superamento della presunzione legale prevista dal citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., confermando la sussistenza delle esigenze cautelari originariamente ravvisate in assenza di elementi di novità di portata risolutiva.

A tal fine, ha correttamente ribadito il profilo di marcata pericolosità sociale dell'imputato, desumendolo dai seguenti indicatori, a ragione valutati di particolare pregnanza: a) il procedimento pendente, in appello, a suo carico, per reato associativo mafioso (appartenenza al clan camorrista CUCCARO-ANDOLFI); b) la condanna subìta per lo stesso reato, commesso, successivamente a quello oggetto del procedimento pendente, con il ruolo di capo e promotore di clan omonimo, condanna intervenuta nel 2016 e divenuta irrevocabile il 9 luglio 2018; c) ulteriori condanne irrevocabili documentate dal certificato del casellario giudiziale per reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7

I. n. 203/91, ora art. 416-bis.1 cod. pen,; d) il comportamento processuale dell'imputato, che non aveva mostrato seria volontà dissociativa, essendosi limitato ad ammettere la sua appartenenza al clan solo fino all'anno 2012.

Di fronte a siffatto negativo quadro della personalità, non illogicamente il Tribunale ha escluso che la presunzione legale di cui sopra potesse essere superata dal positivo tenore delle relazioni comportamentali stilate in ambito penitenziario.

6.2. Non può rimproverarsi al Giudice a quo, come fa la difesa, il vizio di contraddittorietà e travisamento della motivazione, nel passaggio in cui, stigmatizzando, sotto il profilo del comportamento processuale, la parziale ammissione di affiliazione al clan, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto limitata all'anno 2012, esso Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, con un termine finale della contestazione ancorato all'agosto 2012, l'imputato non avrebbe potuto rendere dichiarazioni più ampiamente confessorie.

Trattasi, al più, di una svista in cui sono incorsi i Decidenti, che, tuttavia, non influisce in modo decisivo sul complessivo ordito motivazionale che sostiene adeguatamente il provvedimento impugnato nei termini prima precisati e che non può reputarsi irrimediabilmente disarticolato da una solo marginale inesattezza.

Per il resto, le censure dedotte in ricorso mirano, da un lato, ad una inammissibile 'controlettura' degli elementi apprezzati in ordinanza, dall'altro, tendono a valorizzare circostanze fattuali preesistenti già considerate.

Ancora, si ripropongono di attribuire, in modo del tutto apodittico e con deduzione in fatto, alla circostanza dell'avvenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel 2013, significato automaticamente dimostrativo di un supposto recesso del medesimo dal consorzio criminale di appartenenza.

6.2.1. Infine, quanto meno infondato deve reputarsi il rilievo sul preteso mancato rispetto del criterio della proporzionalità nell'applicaziohe delle misure cautelari.

Invero, siffatto criterio, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, va certamente ritenuto operante non solo nella fase di applicazione, 5 t ma anche nel corso della esecuzione della misura (Sez. 5, n. 28360 del 4/6/2021, Quadrella, Rv. 281629).

Tuttavia, esso non può che venire in considerazione, per il chiaro tenore della norma, all'esclusivo scopo di impedire che, in caso di prevedibilità, in esito al giudizio di cognizione, di irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni, venga applicata all'indagato/imputato la misura della custodia cautelare in carcere.

È evidente che trattasi di una situazione affatto diversa da quella in esame, in cui la custodia cautelare in carcere è ormai cessata, in quanto sostituita, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., dalle misure non custodiali oggi avversate.

7. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] eine cLeZecte rigetto del ricorso udito M--érifeceefe. I'tAttAle_ ,avvocato [OSCURATO:PERSONA]/difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Marco [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 21 aprile 2021, con il quale la Corte di Assise di Appello della stessa città aveva respinto la sua richiesta di revoca delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria. Premetteva il Tribunale che a carico del [OSCURATO:PERSONA], già condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione per aver partecipato al clan camorrista CUCCARO-ANDOLFI, pendeva il giudizio di appello a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte territoriale il 27 giugno 2017. Nelle more, quest'ultima Corte, per l'intervenuto decorso dei termini di custodia cautelare, aveva disposto, in data 7 ottobre 2019, la scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], con l'applicazione nei suoi confronti delle misure non custodiali previste dall'art. 307 cod. proc. pen., ritenendo perduranti le esigenze cautelari, desumibili dal "radicato inserimento dell'imputato in una feroce associazione camorristica non debellata e dalla negativa valutazione della sua personalità". Ciò premesso, il quadro cautelare, ad avviso del Tribunale del riesame, non poteva considerarsi mutato in assenza di elementi di novità sopravvenuti. Ribadita la vigenza della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Giudice a quo escludeva, nella specie, la rilevanza del tempo decorso dall'adozione delle misure in essere, tenuto conto del negativo comportamento processuale dell'imputato, che non aveva mostrato una seria volontà dissociativa (limitandosi ad ammettere la sua partecipazione al clan soltanto fino al 2012), e della sua allarmante personalità. A tale ultimo riguardo, evidenziava che il [OSCURATO:PERSONA] risultava già condannato in via definitiva per altra imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di capo e promotore e con condotta protrattasi dal settembre 2012 fino ad epoca successiva a quella contestata nel processo in corso. Inoltre, dal certificato penale emergevano condanne per ulteriori reati aggravati ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/91. Concludeva il Collegio de libertate che, a fronte di un così significativo curriculum criminale, non apparivano sufficienti a smentire l'attuale pericolosità dell'appellante le relazioni comportamentali redatte in sede esecutiva, evidentemente finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti.. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari e al mancato rispetto del criterio di proporzionalità. 2.1. Contraddittoria e frutto di travisamento della prova era l'affermazione del Tribunale secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mostrato alcuna seria volontà dissociativa, essendosi limitato ad ammettere la partecipazione al clan solo fino all'anno 2012; risultava, infatti, dalla sentenza di merito che la condotta criminosa gli era stata contestata fino all'agosto 2012, sicché appariva paradossale, sul piano logico, pretendere ulteriori e indefinite confessioni.Tra l'altro, il valore della dissociazione del [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto dalla Corte di Assise di Appello, che, proprio in base ad esso, con la sentenza del 25 gennaio 2017, gli aveva concesso le attenuanti generiche. Quanto alla ritenuta esclusione dell'incidenza del fattore temporale sulla persistenza delle esigenze cautelari, la motivazione dei Giudici napoletani si poneva in contrasto con le novità introdotte dalla I. 16 aprile 2015, n. 47 e con la successiva elaborazióne giurisprudenziale. Nella valutazione circa la permanenza delle esigenze cautelari, non poteva trascurarsi che: - i fatti addebitati al [OSCURATO:PERSONA] si erano conclusi nell'agosto-settembre 2012; - l'imputato aveva palesato una completa volontà dissociativa; - in seguito, era transitato nel clan omonimo, ma fino al suo arresto, avvenuto nella metà del 2013; - aveva scontato interamente la pena inflittagli per la partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], partecipando, nel corso della detenzione, all'opera rieducativa, e ottenendó il riconoscimento della liberazione anticipata; - non aveva commesso alcun delitto dopo questi fatti ed era stato assolto dalle accuse che lo avevano coinvolto in altre successive vicende; - svolgeva attività lavorativa. L'ordinanza impugnata non si era confrontata con tali elementi, ritenendoli superati da un'errata valutazione di assoluta inidoneità del tempo trascorso a incidere sulla presunzione di pericolosità e da una svalutazione della dissociazione dell'imputato, frutto di travisamento della prova e di una contraddizione non risolta col giudizio difforme espresso dal Giudice della cognizione. 2.2. I Giudici della libertà, infine, non avevano risposto alle deduzioni, svolte in memoria difensiva depositata in udienza, sul mancato rispetto del principio di proporzionalità della misura cautelare in rapporto alla pena che prevedibilmente sarebbe stata inflitta all'imputato al termine del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Occorre, in primo luogo, ricordare che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18130 del 13/4/2016, Antignano, Rv. 266676). 3. Giova, altresì, rammentare che la presunzione di ricorrenza di esigenze cautelari opera anche in sede di applicazione di misure cautelari non detentive conseguenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (Sez. 1, n. 48375 del 21/11/2012, Zara ed altro, Rv. 254098). Tale principio trova fondamento, anzitutto, nella formulazione letterale della norma, che, nel richiedere la permanenza "delle ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare", si riferisce alla verifica in fase dinamica ed esecutiva delle condizioni di fatto e di diritto esistenti nel momento genetico dell'imposizione della misura custodiale, che comprendono, quindi, anche la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari dipendente dal titolo del reato contestato. Inoltre, va tenuto presente che l'adozione della misura non detentiva, per quanto non automatica, è dipendente dal permanere delle condizioni richieste per la custodia in carcere, sicché sostituisce la precedente solo per effetto della sopravvenuta perdita di efficacia dovuta all'intervenuta decorrenza dei termini massimi di durata e persegue le medesime finalità preventive, traendo da essa la sua origine e la sua giustificazione (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 1526 del 30/3/1999, Sorrentino, Rv. 214360). Del resto, se la presunzione opera con riferimento a tutto il periodo di applicazione della massima forma di restrizione cautelare, come affermato da Sez. U, n. 34473 del 19/7/2012, Lipari, Rv. 253186, a maggior ragione, sotto il profilo logico, deve valere nel caso di cessazione di questa per scadenza della sua durata e di applicazione di altra non restrittiva, che rientra sempre nella fase funzionale. 4. Su un altro versante, va richiamato il condiviso principio in forza del quale, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). 5. Infine, va ribadito, anche in questa sede, che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume, di per sé, rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 23/3/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139). 6. Ciò detto, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli abbia fatto buon governo degli enunciati principi ermeneutici, pervenendo ad una decisione immune da vizi logici e giuridici. 6.1. La verifica cui era chiamato il Giudice della cautela era tesa a valutare se la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - che, come si è detto, opera anche in sede di applicazione di misure cautelari non detentive conseguenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare - dovesse o meno reputarsi superata da sopravvenuti significativi elementi di novità, che dovevano, peraltro, necessariamente collocarsi (ove non previamente apprezzati, ancorché preesistenti), nel periodo intercorrente tra il 7 ottobre 2019, data dell'ordinanza applicativa di misure non custodiali ex art. 307 cod. proc. pen., e il 21 aprile 2021, data dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca delle predette misure. Con adeguato argomentare, il Tribunale partenopeo ha escluso il superamento della presunzione legale prevista dal citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., confermando la sussistenza delle esigenze cautelari originariamente ravvisate in assenza di elementi di novità di portata risolutiva. A tal fine, ha correttamente ribadito il profilo di marcata pericolosità sociale dell'imputato, desumendolo dai seguenti indicatori, a ragione valutati di particolare pregnanza: a) il procedimento pendente, in appello, a suo carico, per reato associativo mafioso (appartenenza al clan camorrista CUCCARO-ANDOLFI); b) la condanna subìta per lo stesso reato, commesso, successivamente a quello oggetto del procedimento pendente, con il ruolo di capo e promotore di clan omonimo, condanna intervenuta nel 2016 e divenuta irrevocabile il 9 luglio 2018; c) ulteriori condanne irrevocabili documentate dal certificato del casellario giudiziale per reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 I. n. 203/91, ora art. 416-bis.1 cod. pen,; d) il comportamento processuale dell'imputato, che non aveva mostrato seria volontà dissociativa, essendosi limitato ad ammettere la sua appartenenza al clan solo fino all'anno 2012. Di fronte a siffatto negativo quadro della personalità, non illogicamente il Tribunale ha escluso che la presunzione legale di cui sopra potesse essere superata dal positivo tenore delle relazioni comportamentali stilate in ambito penitenziario. 6.2. Non può rimproverarsi al Giudice a quo, come fa la difesa, il vizio di contraddittorietà e travisamento della motivazione, nel passaggio in cui, stigmatizzando, sotto il profilo del comportamento processuale, la parziale ammissione di affiliazione al clan, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto limitata all'anno 2012, esso Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, con un termine finale della contestazione ancorato all'agosto 2012, l'imputato non avrebbe potuto rendere dichiarazioni più ampiamente confessorie. Trattasi, al più, di una svista in cui sono incorsi i Decidenti, che, tuttavia, non influisce in modo decisivo sul complessivo ordito motivazionale che sostiene adeguatamente il provvedimento impugnato nei termini prima precisati e che non può reputarsi irrimediabilmente disarticolato da una solo marginale inesattezza. Per il resto, le censure dedotte in ricorso mirano, da un lato, ad una inammissibile 'controlettura' degli elementi apprezzati in ordinanza, dall'altro, tendono a valorizzare circostanze fattuali preesistenti già considerate. Ancora, si ripropongono di attribuire, in modo del tutto apodittico e con deduzione in fatto, alla circostanza dell'avvenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel 2013, significato automaticamente dimostrativo di un supposto recesso del medesimo dal consorzio criminale di appartenenza. 6.2.1. Infine, quanto meno infondato deve reputarsi il rilievo sul preteso mancato rispetto del criterio della proporzionalità nell'applicaziohe delle misure cautelari. Invero, siffatto criterio, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, va certamente ritenuto operante non solo nella fase di applicazione, 5 t ma anche nel corso della esecuzione della misura (Sez. 5, n. 28360 del 4/6/2021, Quadrella, Rv. 281629). Tuttavia, esso non può che venire in considerazione, per il chiaro tenore della norma, all'esclusivo scopo di impedire che, in caso di prevedibilità, in esito al giudizio di cognizione, di irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni, venga applicata all'indagato/imputato la misura della custodia cautelare in carcere. È evidente che trattasi di una situazione affatto diversa da quella in esame, in cui la custodia cautelare in carcere è ormai cessata, in quanto sostituita, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen., dalle misure non custodiali oggi avversate. 7. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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